Diritto Civile

Ricorso Multa Autobus

In termini generali allorchè si discorre di multa, sia essa conseguente ad una infrazione commessa per violazione di norme del Codice della Strada o al mancato pagamento del biglietto sul treno, sul metrò o su un autobus del trasporto pubblico, ci si riferisce pur sempre ad una “sanzione amministrativa” che è disciplinata, a livello nazionale, dalla legge 689/81.

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La normativa di riferimento

Oltre alla già citata legge 689/81, il nostro Ordinamento regolamenta, altresì, con il D.P.R. n. 653/80, in maniera specifica e particolareggiata il trasporto ferro-tranviario, prevedendo particolari sanzioni in ambito di sicurezza (si pensi, ad esempio, alla discesa dai veicoli in movimento, all’attraversamento di passaggi a livello o binari, al lancio di oggetti dai finestrini, etc.), con una serie di regole relative a modalità di accertamento e contestazione che sostanzialmente ricalcano quelle fondanti della legge 689/81.

Tuttavia, nel corso degli anni si è assistito ad un graduale e progressivo decentramento sia della gestione del servizio di trasporto pubblico sia dell’attività di monitoraggio, controllo e applicazione delle sanzioni.

In particolare, con il D. Lgs. n. 422/1997, infatti, la competenza non è più nazionale, ma regionale, con la sola eccezione, per quanto riguarda il trasporto ferroviario, delle regioni a statuto speciale.

Ciò ha comportato di conseguenza che la disciplina della materia, fino ad allora rimessa quasi esclusivamente alle leggi statali, fosse di competenza anche delle regioni che hanno predisposto leggi proprie (regionali o provinciali) personalizzando di fatto le modalità di controllo e quelle sanzionatorie.

Ebbene, il riferimento normativo generale è e resta quello dettato dalle leggi nazionali, dalle leggi e regolamenti locali (regionali e/o provinciali), che si coordinano necessariamente con il regolamento di servizio della singola azienda di trasporto interessata, solitamente contenuto nella carta dei servizi o carta della mobilità.

I suddetti documenti dispongono, sempre ovviamente nel rispetto delle normative nazionali e locali, quelle che sono le modalità e condizioni di viaggio di quella specifica azienda, in modo particolare:

– gli obblighi per gli utenti del servizio;

– l’autorità competente circa il controllo e la applicazione delle sanzioni (nella maggior parte dei casi deputata a tal fine è la stessa azienda che fornisce il servizio, ma talvolta anche la Provincia);

– i requisiti e le funzioni degli agenti accertatori;

– l’entità delle sanzioni e il procedimento di valutazione ed applicazione delle stesse;

– i destinatari delle somme riscosse.

Ruolo e funzioni del personale di controllo

In linea generale, dello svolgimento dell’attività di accertamento e controllo si occupa il personale ispettivo delle singole aziende di trasporto al quale, con specifico riguardo a livello regionale, sono demandate anche funzioni di polizia amministrativa; non mancano, tuttavia, casi in cui le richiamate funzioni vengano dalle società di trasporto rimesse ed affidate agli stessi autisti.

All’uopo, il personale ispettivo viene ad assumere una funzione fondamentale, assimilabile a tutti gli effetti a quella di un pubblico ufficiale, così come riconosciuto dalla stessa legge e da alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione, e ciò sia non solo nel caso tipico in cui il servizio sia gestito da società pubbliche, ma anche qualora esso sia reso in forma di attività imprenditoriale da parte di aziende private che svolgono un pubblico servizio.

Da parte loro, gli autisti rivestono la qualifica di “incaricati di pubblico servizio” (in merito si rimanda a quanto previsto dagli artt. 357 e 358 del codice penale).

In generale, i compiti dei controllori possono essere succintamente di seguito elencati:

– richiedere ai passeggeri la esibizione del titolo di viaggio in loro possesso;

elevare multe in caso di verificate ed accertate irregolarità;

pretendere il rilascio delle esatte generalità e l’esibizione di opportuni documenti di identificazione;

– richiedere l’intervento delle forze dell’ordine in caso di mancata identificazione o nei casi in cui lo ritengano necessario;

– sottrarre i titoli di viaggio che appaiano alterati, falsi o contraffatti;

– allontanare dal mezzo di trasporto i viaggiatori che compromettano l’ordine o la sicurezza del servizio o che rechino disturbo agli altri passeggeri.

E’ bene chiarire che non è consentita ai controllori la perquisizione nei confronti dei trasgressori qualora questi si rifiutino di fornire i propri dati identificativi nè possono condurli altrove, ma hanno facoltà di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno, trattenendo la persona fino all’arrivo degli agenti.

Di converso, la legge impone ai controllori l’obbligo di segnalare alla pubblica autorità eventuale condotte penalmente rilevanti e che possano configurare di conseguenza un reato penale, anche se non sono in grado di identificarne gli autori.

Ogni singola azienda di trasporto è legittimata a disciplinare e prevedere le modalità dei controlli (di solito vengono eseguiti a bordo del mezzo o nella immediatezza della discesa dallo stesso).

Non è fatto preciso obbligo al personale ispettivo di indossare la divisa (anzi frequentemente si preferisce che esso sia in abiti civili in modo da passare inosservato e rendere più efficaci i controlli), ma in ogni caso deve essere munito di documento (o apposito tesserino) di riconoscimento. 

Termini e condizioni del verbale

La regola generale prevede che, laddove sia possibile, la contestazione del verbale deve essere immediata e fatta mediante la consegna dello stesso a mani del trasgressore, ma può avvenire che essa venga comunicata con la notifica successiva, e ciò in particolare allorchè il trasgressore si rifiuti di riconoscere e ritirare lo stesso.

Tale notifica deve, però, necessariamente essere fatta entro determinati termini stabiliti dalla legge, ossia 90 giorni dall’accertamento per i residenti in Italia, 360 giorni, invece, per coloro i quali sono residenti all’estero.

In caso di contestazione immediata, al trasgressore che accetta il verbale è riconosciuta la possibilità di far inserire nello stesso eventuali osservazioni e/o indicare testimoni; nel caso in cui il contravventore decida di pagare subito la multa comminatagli può usufruire dell’applicazione della sanzione minima ricevendo ovviamente una attestazione con ricevuta di pagamento.

Gli importi relativi alle sanzioni vengono fissati dalle leggi regionali; indicativamente, qualora la contravvenzione sia applicata nei confronti di persona sprovvista di titolo di viaggio o di biglietto non convalidato la sanzione prevista è pari a sessanta volte il valore del biglietto ordinario fino ad un massimo di € 200,00.

E’, in ogni caso, prevista dalla legge la possibilità di un pagamento in misura ridotta se esso viene eseguito nel termine tassativo di giorni 60 da quello della avvenuta contestazione della violazione, sia essa immediata che differita, decorso inutilmente il quale l’autorità verbalizzante provvederà ad emettere un’ordinanza/ingiunzione, con conseguente ulteriore addebito delle spese di notifica.

Si rende opportuno in merito ricordare che la competenza dei soggetti deputati alla attivazione della procedura di riscossione può variare da caso a caso, in quanto la decisione in merito viene presa a livello locale.

Se alla verifica ed emissione del verbale provvedono direttamente le aziende di trasporto, la eventuale e successiva attività di riscossione vera e propria, comprendente la emissione dell’ordinanza/ingiunzione e riscossione tramite ruolo, nonchè quella di gestione dei relativi ricorsi potrebbero essere commissionate agli enti amministrativi locali (la provincia, per esempio) o anche a società private esterne (di recupero crediti).

A tal proposito, il riferimento normativo da osservare è il regolamento della società di trasporto e la disciplina prevista a livello locale.

Ricorso Multa Autobus

La sanzione applicata in uno dei casi sopra menzionati può essere annullata qualora sia possibile dimostrare, con relativa adeguata documentazione, il possesso del titolo in corso di validità al momento dell’eseguito accertamento (sul punto, legge 689/81 e il D.L. 50/2017, convertito nella Legge 96/2017 art. 48).

L’Ordinamento prevede la possibilità di presentare ricorso contro il verbale allo stesso ente che ha comminato la sanzione entro 30 giorni dalla contestazione immediata o notifica differita del medesimo, allegando se necessario i propri scritti difensivi.

A seguito della proposizione del ricorso, l’Ufficio competente emanerà un’ordinanza/ingiunzione nel caso di rigetto dello stesso oppure un provvedimento di archiviazione nel caso di suo accoglimento. Nel primo caso il trasgressore sarà tenuto a pagare il dovuto entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione dell’ordinanza che ha respinto il ricorso (il termine è di 60 giorni nel caso si tratti di soggetti residenti all’estero).

In ordine, poi, al termine di emissione del suddetto provvedimento di ingiunzione o archiviazione, esso può variare a seconda dei casi e dei soggetti coinvolti. Ad esempio, l’A.T.A.F. di Firenze solitamente riscontra entro 365 giorni dall’accertamento, mentre Roma provvede nel termine di giorni 90.

Il destinatario del verbale di contestazione ha, inoltre, la facoltà di impugnare l’ordinanza/ingiunzione oppure direttamente il verbale, entro lo stesso termine previsto per il pagamento (ossia 30 giorni, 60 per i residenti all’estero), dinanzi al Giudice di Pace del luogo ove è stata accertata l’infrazione.

Bisogna, in ogni caso, verificare ai fini della corretta predisposizione del ricorso la competenza, non solo per materia ma anche in termini di valore, nel senso che qualora l’importo dell’atto al quale ci si oppone risulti superiore ad € 15.493,71 l’opposizione va rivolta in tal caso al Tribunale quale giudice ordinario.

A seguito del D. Lgs. 40/2006, contro la sentenza emessa del Giudice di Pace è possibile proporre successivo appello in Tribunale, presso il giudice ordinario, e non più direttamente in Cassazione.

In caso di mancato pagamento del verbale in misura entro il termine di 60 giorni allo scopo previsto si applica la sanzione massima così come disposto da leggi regionali e regolamento del servizio di trasporto.

In quest’ultimo caso, viene emessa e notificata un’ordinanza/ingiunzione contenente oltre la sanzione anche le spese del relativo procedimento. Nell’ipotesi in cui il destinatario della multa non proceda né al pagamento della sanzione nè alla presentazione di alcun ricorso avverso l’ordinanza/ingiunzione l’ente accertatore può dar corso alle azioni esecutive previste dalla legge.

CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEL VERBALE E SUCCESSIVE AZIONI DI RECUPERO

A far data da agosto 2016 con il D.L. n. 113/2016, come convertito nella Legge 160/2016 art. 18 comma 1 bis, si prevede anche la possibilità che, alternativamente alla predetta ingiunzione, il debito cristallizzato nella sanzione amministrativa in esame non pagata né opposta possa direttamente essere iscritto a ruolo con successiva emissione di cartella esattoriale da parte di Equitalia s.p.a. (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione). Il mancato pagamento della cartella esattoriale in parola determinerà l’avvio da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di ogni azione esecutiva successiva (in particolare, fermo amministrativo dell’auto, pignoramento del quinto dello stipendio, etc.).

E’, in ogni caso, previsto dalla legge il termine di anni 5 entro cui deve obbligatoriamente essere effettuata la notifica dell’ingiunzione/cartella, pena la sua prescrizione, così previsto dalla legge 689/81, la cui decorrenza scatta dalla data della presunta infrazione o dalla notifica del verbale, qualora essa avvenga successivamente.

A questo punto, si rende opportuna una breve trattazione finale relativa alla casistica particolare.

Ad esempio, nel caso di contraffazione, alterazione o presenza di cancellature della convalida del titolo di viaggio in possesso, si applica, oltre alla sanzione prevista dallo specifico regolamento, una sanzione aggiuntiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 465 e 466 del codice penale variabile da € 103,00 a € 619,00. La suddetta sanzione trova applicazione nei confronti di coloro che utilizzano biglietti contraffatti o alterati e può essere ridotta solo allorchè tale utilizzo sia avvenuto in buona fede, prevedendo una sanzione minore variabile da € 51,00 a € 309,00.

Altra fattispecie peculiare è quella di chi non ha con sé al momento del controllo l’abbonamento; tuttavia, in tale ultimo caso, è possibile presentare anche in seguito lo stesso presso l’ufficio abbonamenti entro cinque giorni dall’accertamento in modo da pagare solo le spese di procedimento ai fini notifica.

Nel caso, invece, di rifiuto circa la indicazione delle proprie generalità e/o dichiarazioni false sull’identità, sullo stato o su altri elementi identificativi della propria o dell’altrui persona, si determina a carico del trasgressore la configurazione di un reato punibile nel primo caso addirittura con la reclusione fino ad un mese e con la multa fino ad € 206,00 (art. 651 del Codice Penale), nel secondo caso, invece, con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino ad € 516,00 (artt. 462 e 496 del codice penale).

Qualora la infrazione si stata commessa da soggetto minorenne il relativo verbale deve essere intestato al soggetto titolare della patria potestà su di lui, solitamente il genitore, che per ciò solo risulta obbligato in solido al pagamento, e ad esso notificato subito, se presente, o nel termine di giorni 90.

In tal caso è, comunque, prevista la possibilità che il minore, sempre che sia di età superiore ai 14 anni, possa accettare la notifica del verbale al momento stesso del suo accertamento con la firma di una copia dello stesso, il quale pur essendo intestato al genitore, è da considerarsi perfezionato ai fini della notifica ai sensi dell’art. 139 c.p.c., che disciplina la materia delle notifiche ai familiari.

Analogamente, nel caso in cui il soggetto trasgressore sia un incapace di intendere e di volere, a meno che tale incapacità non derivi da loro colpa; in tali fattispecie a rispondere della violazione sarà colui che avrebbe dovuto sorvegliare e prendersi cura del soggetto.

Multa sull’autobus: Quando si Prescrive?

Infine, è utile qualche breve cenno al tema della prescrizione in materia di sanzioni amministrative, tra cui sono da ricomprendere anche quelle di cui oggi trattasi.

Come già anticipato precedentemente, il diritto a riscuotere le somme relative alle dette sanzioni amministrative si prescrive entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, secondo quanto espressamente disposto dall’art. 28 legge 689/81.

Occorre, tuttavia, porre particolare attenzione, all’aspetto relativo alla notifica del verbale, tenendo conto che l’ordinanza/ingiunzione, così come ogni altro atto relativo alla riscossione, interrompe tale termine facendolo ripartire.

Ne consegue, pertanto, che se dal giorno della violazione sono già trascorsi i cinque anni previsti dalla norma, il credito dell’amministrazione è da intendersi certamente prescritto, a meno che nel corso di tale quinquennio il creditore non abbia posto in essere atti idonei alla interruzione della predetta prescrizione. Essa, infatti, può essere sempre interrotta a seguito della notifica prima della scadenza del termine dei cinque anni di un apposito atto, dopo il quale inizierà a decorrere il nuovo periodo prescrizionale.

Secondo autorevole e conforme giurisprudenza, l’interruzione della prescrizione del credito in contestazione avviene solo a seguito del compimento di atti procedimentali, la cui funzione è quella di far valere il diritto dell’amministrazione alla riscossione della sanzione pecuniaria e contengono, conseguentemente, tutte le prestabilite caratteristiche di contenuto e di forma, tipiche dell’esercizio della pretesa sanzionatoria. A nulla rilevano, pertanto, quegli atti che non manifestino in maniera chiara e precisa tale richiesta creditoria o lasciano supporre tale intenzione, ma in modo atipico.

Tra gli atti validi a interrompere la prescrizione sono da annoverare, per esempio:

  1. il verbale notificato successivamente alla violazione (come accade spesso, per esempio, per le violazioni comminate al Codice della Strada), il quale fa partire la decorrenza del quinquennio dalla notificazione, sempre che non erano già trascorsi cinque anni dalla commissione dell’infrazione;
  2. l’ordinanza-ingiunzione;
  3. a notificazione dell’intimazione di pagamento, come la cartella esattoriale o l’ingiunzione per il recupero di tasse, crediti pubblici.

Viceversa, non sono idonei a interrompere la prescrizione gli atti estranei al procedimento di riscossione, fra cui la costituzione in mora, l’invito bonario al pagamento e simili, così come nessun valore possono rivestire le lettere semplici, spedite non con raccomandata a.r.

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