Danno Biologico: Tabelle Milano e Tabelle Roma
Per danno biologico si intende quella tipologia di danno definito non patrimoniale; cioè riguardante il bene salute ed il bene integrità fisica e psichica della persona.
Riguardando, quindi, la tematica aspetti relativi anche e soprattutto alla capacità del danneggiato/vittima di dedicarsi alle proprie normali attività quotidiane risulta oltremodo chiara la difficoltà di correttamente valutare e considerare la fattispecie in termini prettamente economici.
Da qui il passo tra danno biologico e somma di denaro il passo è breve; o almeno dovrebbe esserlo.
Tuttavia per prassi di giurisprudenza e per pratica giudiziale il procedimento risulta non semplicissimo e foriero di necessità di risoluzione di problematiche ex ante.
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Danno Biologico Tabelle Milano e Tabelle Roma
Sentiamo spesso infatti parlare di calcolo del risarcimento del danno biologico con riferimento alle lesioni ad esempio riportate durante un incidente stradale.
Oppure quando un soggetto cada in una buca stradale insidiosa; ovvero qualora intervengano altri accadimenti similari.
Ecco che quindi, in definitiva, le lesioni assumono connotazione di cd danno biologico.
Il risarcimento del danno biologico così come inteso rappresenta una componente del danno non patrimoniale ex art. 2059 codice civile; le altre due componenti dello stesso essendo il cd danno esistenziale ed il danno morale.
Insomma in tale contesto volto a trovar “traduzione” in accezione economica della tipologia di danno chiaro che sia di necessario ausilio la valutazione medico-legale.
Quindi non solo lesioni fisiche (fratture, escoriazioni etc), ma altresì lesioni psichiche (ansia, stress).
Da ciò consegue pertanto che anche i soggetti che non producono reddito abbiano diritto di ottenere il risarcimento del danno biologico.
La legge in punto non prevede espressamente tipicizzate modalità di calcolo nè fornisce criteri univoci di determinazione della somma. Esistono peraltro apposite tabelle predisposte per il risarcimento del danno biologico cagionato dalla circolazione di veicoli e natanti.
Come si calcola il danno biologico?
In primis bene puntualizzare che il danno biologico patito dal singolo possa essere di due tipi:
- permanente : il calcolo consiste nell’attribuzione di punti percentuali di invalidità da 1 a 100;
- temporaneo: il calcolo consiste nell’attribuzione di giorni di invalidità parziale o totale.
Nel caso in cui si controverta di una lesione permanente vengono quindi in gioco le suddette tabelle:
- tabella per il danno di lieve entità: si riferisce a tutte le lesioni micropermanenti cui sia stato attribuito un’invalidità ricompresa appunto tra 1 e 9 punti percentuali;
- tabella per il danno di grave entità: si riferisce a tutte le lesioni macropermanenti cui sia stato attribuito un’invalidità superiore ai 9 punti di percentuale.
Da ciò consegue, in definitiva, che per ogni punto percentuale ovvero giorno di invalidità corrisponde un valore x.
A determinare in concreto la situazione si dovrà tenere conto sia dell’età del soggetto alla stregua di una personalizzazione del calcolo; in virtù di ciò il Giudice nel determinare la somma dovrà e potrà aver riguardo alle caratteristiche del singolo soggetto inteso quale vittima/danneggiato.
Ergo per il calcolo de quo i passaggi saranno i seguenti:
- stabilire se si tratta di danno permanente o temporaneo;
- attribuire il punteggio o il numero dei giorni di invalidità;
- quantificare l’importo combinando il punteggio o il numero dei giorni alla stregua di alcuni parametri ivi, tra questi, l’età del singolo.
Al di fuori delle ipotesi di sinistri stradali il calcolo medesimo viene per lo più effettuato avendo riguardo alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano; in quanto tali aventi una sorta di “legittimazione nazionale”.
Certamente è basilare avere supporto di professionisti attraverso un’accurata visita e quindi perizia medico – legale; attraverso l’elaborato il medico assegna un valore ai postumi permanenti riscontrati nella vittima in termini, come si è visto, di percentuale.
Ovviamente poichè il valore tiene conto di parecchie variabili (anche di fatto delle possibilità lavorative future) il valore diminuisce per età avanzate.
Moltiplicando il valore singolo per i punti percentuali assegnati si ottiene la quantificazione del danno.
A tale valore andranno aggiunti i giorni di inabilità temporanea; risarciti alla stregua di previste percentuali nonchè a seconda, pertanto, del grado di incapacità di dedicarsi alle proprie ordinarie attività di vita. Incapacità che va decrescendo tanto più ci si allontani dalla data del fatto che ha causato il danno.
Tabelle Inail
Ai fini del calcolo del risarcimento del danno biologico patito dal lavoratore sono state elaborate tre Tabelle Inail; allegate al decreto del Ministero del Lavoro del 12 luglio 2000.
Queste prevedono una differenziazione non solo in ordine ai diversi punti percentuali attribuiti, ma anche per età e sesso del lavoratore. L’indennizzo quindi cresce con l’aumentare della gravità della menomazione e decresce al crescere dell’età.
Il calcolo del risarcimento da erogare, in via indicativa e salvo verifiche, corrisponde al seguente:
- invalidità inferiore al 6%: non è previsto alcun indennizzo;
- invalidità compresa tra il 6% ed il 15%: previsto indennizzo in conto capitale cioè liquidato in un’unica soluzione;
- invalidità compresa tra il 16% ed il 100% : previsto indennizzo in rendita. Cioè verrà corrisposta una somma periodica commisurata all’incidenza del danno biologico sulla capacità del soggetto di produrre reddito da lavoro.
Danno biologico nei sinistri stradali
Il calcolo del danno biologico per ciò che concerne sinistri stradali viene impiegato per stabilire il quantum di una lesione relativa alla salute.
In particolare, tuttavia, viene impiegato per stabilire il risarcimento alle vittime di incidenti stradali. In tal caso il Codice delle Assicurazioni all’art. 139 introduce una distinzione tra lesioni da risarcire; si distingue a tale scopo infatti di micropermanenti se la percentuale di invalidità non superi il 9% e di macropermanenti per le percentuali che superino tale limite.
Allo scattare di tale distinzione / limite si modificano pertanto gli importi individuati e liquidati per punteggio/punto percentuale.
Il menzionato art. 139 del Codice delle Assicurazioni ha oltre a ciò introdotto un ulteriore limite: le lesioni di lieve entità (dunque inferiori al 9%) non danno luogo a risarcimento del danno biologico se non sono accertabili con esame clinico strumentale obiettivo. Questa previsione è stata pensata per arginare il ricorso a richieste di danni per invalidità pressochè inesistenti.
Certamente l’assunto pone molti problemi anche in via pratica; esistono patologie che inducono purtroppo a molteplici sofferenze, sino al punto di essere di fatto invalidanti, ma che sono poco o nulla rilevabili con metodiche di diagnostica /strumentazione medica.
In via pragmatica una volta individuata la somma corrispondente al danno biologico si potrà de relato calcolare il cd danno morale; generalmente viene considerato in un range che va da 1/4 ad 1/2 del danno biologico.
Le tabelle del tribunale di Milano e le tabelle del tribunale di Roma
Spiegato quindi significato di ciò che si intenda per danno biologico ancora oggi non risulta del tutto agevole determinarne la misura del risarcimento con modalità almeno indicative; per lo più essendo la stesso connesso a lesione dell’integrità psico -fisica della persona.
Ergo con situazioni tra loro difformi e di differente eziologia.
La legge fornisce infatti criteri certi di liquidazione del danno biologico solo nel caso di micropermanenti ossia lesioni che non superano i 9 punti di invalidità (criterio applicato nell’ambito, come detto, di infortunistica stradale e di cd responsabilità medica).
Per le diverse tipologie di danno, a contrario, occorre far riferimento a Tabelle elaborate da diversi Tribunali.
Tra queste le più utilizzate sono quelle del Tribunale di Milano e del Tribunale di Roma .
Ecco quindi in via schematica alcune indicazioni utili al calcolo del danno biologico sia per cd lesioni micropermanenti (da 1 a 9 punti di invalidità) sia per le macropermanenti (da 10 a 100 punti di invalidità).
CALCOLO DANNO BIOLOGICO SU MICROPERMANENTI
Il programma sotteso a tabelle interattive consente di velocemente poter calcolare le micropermanenti alla stregua dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private.
Una volta ottenuta la somma corrispondente – in via deduttiva – si potrà delineare il calcolo del cd danno morale ( vedi infra); solitamente in percentuale che va da 1/4 ad 1/2 del danno biologico.
CALCOLO DANNO BIOLOGICO SU MACROPERMANENTI
Il calcolo si riferisce alle lesioni superiori – intese quale postumo di invalidità – ai 9 punti. Le Tabelle più utilizzate sono quelle dei Tribunali di Milano e Roma. Con l’apposito programma si potrà trovare quadra e determinare la somma che varia a seconda dell’età ed i punti di invalidità. Da qui si potrà calcolare anche l’inabilità temporanea ed anche interessi e rivalutazione monetaria.
Sentenza N. 7197/2018
Con tale pronuncia il Presidente del Tribunale di Roma ha comunicato quali siano le motivazioni per le quali occorra per il Tribunale distaccarsi dai criteri utilizzati (quale paradigma pressochè nazionale) dal Tribunale Civile di Milano; non essendo in contestazione l’utilizzazione del punto tabellare base, ma la metodica di costruzione della stessa Tabella in riferimento ad alcuni passaggi.
Tra questi, in sostanza: gravità dei postumi, incremento del valore del punto, determinazione del danno morale, criterio per la cd personalizzazione.
Da ciò quindi ecco le Tabelle del Tribunale di Roma hanno visto alcune modifiche .
In primo luogo innalzamento del punto di danno biologico fino al 40%. Quindi con maggior coordinazione con quanto previsto dalle omologhe Tabelle Milanesi. Tentando con tale modifica di porre fine ad un’evidente disparità di calcolo di questo tipo .
Sia per il danno biologico – di cui si sta trattando – sia per il cd danno parentale viene comunque confermato il sistema tabellare con aggiunta di due voci per il cd danno catastrofale biologico e morale.
Con relativa previsione di precisi calcoli al fine di quantificare il risarcimento alla parte offesa/vittima. Tipologie di danno evincibili da elaborazioni moderne (prima non contemplate) con indicazioni di criteri di calcolo e voci di risarcimento.
Quindi in definitiva con l’aggiornamento delle Tabelle di Roma si è cercato di costruire un sistema pressochè omogeneo di conteggio su base nazionale.
Il Tribunale della Capitale ha altresì redatto una sorta di compendio utile a far capire ragioni e parziale autonomia di metodo nei confronti della prassi adottata dai Giudici milanesi.
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