Diritto Civile

Risarcimento Danni Interruzione Servizio Idrico

Risarcimento Danni interruzione servizio idrico

Preliminarmente alla trattazione della tutela risarcitoria in caso di interruzione del servizio idrico pare opportuno individuare la disciplina giuridica del contratto di erogazione del servizio idrico.

Il presente articolo, pertanto, inizierà con la disamina della forma contrattuale entro la quale inquadrare il servizio in parola.

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Inquadramento  giuridico del contratto di fornitura d’acqua potabile

Tra la società che gestisce il servizio idrico presso il Comune e l’utente si instaura un rapporto giuridico inquadrabile,  ai sensi dell’art. 1559 del codice civile, nel genere del contratto di “somministrazione“.

Infatti, l’acqua potabile viene erogata all’utente solo ed esclusivamente a fronte della stipulazione di un contratto.

Tale contratto è quello di somministrazione ed è quel negozio giuridico, o più correttamente contratto, a mezzo del quale il somministrante si impegna verso l’altra parte contrattuale e contro il pagamento di un corrispettivo in denaro, a eseguire prestazioni continuative o periodiche di cose.

Conseguenze giuridiche in caso di interruzione del servizio di fornitura d’acqua potabile

In ossequio ai principi in materia di responsabilità contrattuale, va da sè che in caso di interruzione della somministrazione di acqua potabile da parte del somministrante si configura un’ipotesi di responsabilità contrattuale.

Tale responsabilità sarà da imputarsi in capo alla società che effettua il servizio di  somministrazione d’acqua.

L’affidamento dal Comune del servizio di distribuzione di acqua potabile, infatti, comporta per l’azienda somministratrice l’assunzione dell’obbligo di organizzarsi e di approntare gli strumenti necessari per l’adempimento.

Dall’assunzione di tale obbligazione, in applicazione ai principi generali in materia di responsabilità contrattuale, discenderà che in capo all’azienda fornitrice sorgeranno anche i rischi relativi all’esecuzione della prestazione.

Cosa può (e dovrebbe) fare deve l’utente in caso di interruzione del servizio idrico

L’interruzione nella fornitura del’acqua è qualificabile, come s’è detto, quale inadempimento contrattuale e come tale potrebbe dar luogo ad una richiesta di risarcimento danni.

Anche l’azienda concessionaria del servizio di somministrazione d’acqua potabile, infatti, nell’esecuzione della propria prestazione, deve adottare il criterio della diligenza.

La sussistenza della responsabilità in capo all’ente gestore potrebbe, eventualmente, essere esclusa solo in caso di calamità naturali o di eventi di forza maggiore non imputabili all’azienda concessionaria.

In ipotesi dunque di interruzione del servizio idrico, è possibile, e raccomandabile, mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno al gestore del servizio idrico specificando da quanto dura il distacco e chiedendo un ristoro del danno.

Tale raccomandata è molto importante.

Infatti, mentre nel caso di interruzione del servizio elettrico sono previsti indennizzi automatici, ciò non avviene per il venir meno del servizio idrico.

Il danno risarcibile

Un volta volta inviata la raccomandata di cui al paragrafo che precede, gli utenti che si ritengono danneggiati dall’interruzione del servizio idrico, potranno agire in giudizio chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale ed anche non patrimoniale.

Che l’interruzione del servizo idrico possa generare una responsabilità patrimoniale è abbastanza intuitivo soprattutto per quelle attività, quali potrebbero essere quelle di ristorazione e di coltivazione, a titolo di mero esempio, di servizi e/o produttive impedite a proseguire nel proprio svolgimento a seguito della mancanza d’acqua. Come potrebe ad esempio un bar servire dei caffè e dei tea se di punto in bianco si ritrovasse senza l’erogazione dell’acqua?

Ma i giudici non hanno escluso, anzi hanno confermato, che in fattispecie di interruzione del servizio idrico, possa ricorrere anche un danno non patrimoniale.

Secondo la giurisprudenza, infatti, l’omessa fornitura di acqua potabile provoca numerose difficoltà pratiche e soprattutto l’estrema difficoltà ad attendere alla propria igiene personale.

Detti disagi, secondo il citato orientamento giurisprudenziale, in particolare, si ripercuoterebbero sul diritto alla qualità della vita tutelato dall’art. 2 della Costituzione.

In una fattispecie era emerso che, essendo scoppiata la tubatura dell’acquedotto regionale, il gestore del servizio non aveva fornito l’acqua potabile per otto giorni consecutivi senza approntare alcun servizio sostitutivo.

Nel pronunciare la sentenza, il Giudice di Pace di Nocera inferiore, con provvedimento del 13 luglio 2010, ha deciso che l’interruzione del servizio idrico aveva compromesso il diritto alla qualità della vita ed alla libera estrinsecazione della personalità delle vittime, diritto costituzionalmente garantito dall’art. 2 della Costituzione.

Da ciò il diritto al risarcimento del danno esistenziale degli utenti che veniva riconosciuto nella misura di euro 300,00 per ogni utente.

Potrebbe profilarsi una responsabilità del comune in caso di interruzione del servizio idrico?

Ai sensi dell’art. 2051 del codice civile “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito“.

In applicazione di tale norma, ci si chiede se l’ente comunale possa essere in un qualche modo citato in causa per i danni provocati dall’interruzione del servizio idrico.

La Corte di Cassazione, con la sentenza nr 9309 del 8 giugno 2012, ha optato per l’esclusione di una simile responsabilità, decidendo che “L’amministrazione comunale non può essere chiamata a rispondere, ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, dei danni da interruzione del servizio di distribuzione dell’acqua, quando il guasto sia stato causato da un terzo, e le tubazioni non siano di proprietà del Comune. In tal caso, infatti, mancano i presupposti stessi della responsabilità del custode, ed a nulla rileva che le tubazioni danneggiate si trovassero interrate al di sotto di una strada comunale”.

Nella parte motiva, la citata sentenza enuncia un importante, a parere della scrivente, principio, sancendo che: “Nel caso specifico, però, gli enunciati principi non sono applicabili, perchè manca il presupposto stesso della custodia; il danno non è stato determinato da un fenomeno riguardante la strada in sè (presenza di fango, brecciolino, attraversamento di animali et similia), bensì è da ricondurre all’azione di un terzo (l’appaltatore) su un oggetto (i tubi di adduzione dell’acqua) collocato nel sottosuolo e non di proprietà del Comune,in esecuzione di lavori non riconducibili in alcun modo all’iniziativa del Comune stesso).

La fornitura d’acqua non potabile

Un caso a sè rispetto all’interruzione del servizio idrico, è quello della fornitura temporanea, per i più svariati motivi, di acqua non potabile da parte del concessionario.

Anche in tal caso si potrà certamente parlare di inadempimento contrattuale da parte dell’ente concessionario con conseguente diritto al risarcimento del danno a favore del contraente “somministrato”.

Secondo la giurisprudenza, infatti, in caso di somministrazione di acqua potabile, la caratteristica della potabilità è fattore discriminante per determinare l’esatto o il mancato adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. In particolare la giurisprudenza ha stabilito che la somministrazione di acqua non potabile costituisce inesatto adempimento del contratto di fornitura che dà diritto al somministrato, non essendo ipotizzabile la risoluzione del contratto, ad un’equa riduzione del canone al fine di rimediare all’alterazione dell’equilibrio patrimoniale tra prestazione e controprestazione causata dal mancato adempimento da parte dell’ente della sua prestazione di fornire acqua potabile nonché al risarcimento dei danni patiti.

In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, in una fattispecie in cui un utente aveva citato in giudizio, fra l’altro, l’ente concessionario del servizio idrico onde conseguire il ristoro dei danni subiti in quanto il Comune aveva ordinato alla cittadinanza di astenersi dall’uso potabile dell’acqua, in quanto i parametri chimici erano diversi da quelli previsti dalla legge, ha deciso applicando alla caso in esame l’art 1218 cc.

Nella parte motiva della sentenza esaminata è dato leggere che “ai sensi dell’art, 1218 cod. Civ., il debitore, in quanto tenuto a dimostrare di non aver potuto adempiere la prestazione dovuta per causa a lui non imputabile, non può limitarsi ad eccepire la semplice difficoltà della prestazione o il fatto ostativo del terzo, ma deve provare di aver impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frapposti all’esatto adempimento (…). Ad esito di un articolato iter motivazionale, la citata pronuncia ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di prime cure che aveva riconosciuto a parte attrice un risarcimento del danno pari ad euro 853 per i disagi patiti dalla sua attività di ristorazione nelle more del divieto impartito dal Comune di avvalersi di acqua potabile. (Corte di Cassazione, 4 febbraio 2016, nr 2182).

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