Diritto Civile

Risarcimento Danni Buche Stradali

Quando malauguratamente si cade con la ruota dell’automobile ovvero della moto – o anche a piedi –  in una buca stradale l’ultimo problema a cui si pensa nell’immediatezza del fatto è quello dell’onere della prova; cioè la dimostrazione utile a ricostruire, magari in un futuro contenzioso con il Comune e/o con l’Amministrazione proprietaria della strada, le rispettive responsabilità e doveri;  ivi compresa, tra le altre, la propria eventuale  corretta condotta di giuda.

Risarcimento Danni Buche Stradali

risarcimento danni buche stradali

Eppure questo aspetto sarà determinante per giocare ad armi convincenti la partita del risarcimento danni; spesso insidiosa spesso difficile da gestire.

In tal senso ed in detto ambìto si registrano infatti i principali contrasti della giurisprudenza.

Punto di partenza è che la responsabilità dell’Amministrazione si presume; in via di principio essendo quindi la stessa tenuta a risarcire il danno prodotto a terzi in qualità di proprietario ovvero custode della cosa ed indipendentemente da colpa o malafede.

Si tratta quindi di una cd “responsabilità oggettiva” quella cioè che, per l’appunto, prescinda dall’atteggiamento psicologico del titolare del bene, ma che si delinea per il semplice rapporto oggettivo tra il soggetto e la cosa. Stando così le cose, pertanto, almeno in teoria il risarcimento per il danneggiato dovrebbe andar de plano; cioè più o meno, in via automatica, essere sempre riconosciuto.

Invece, alla stregua di molteplice e distonica giurisprudenza, non sempre nei Tribunali va così.

Ecco alcuni elementi da tenere in considerazione per comprendere ragionamenti e disamine sottese a situazioni in concreto.

Buca visibile o nascosta?

In presenza di una buca di grosse dimensioni è stato ritenuto che, ad esempio, l’automobilista ovvero il danneggiato avrebbe potuto (e dovuto) vederla ed evitarla.

Al contrario sembra invece generalmente accolta la richiesta di risarcimento in caso di buche nascoste (magari coperte da foglie o da acqua). Secondo diverse pronunce è dunque necessario che la buca sia sufficientemente occulta; in modo cioè da evidenziare il difetto del requisito della non visibilità .

Qualora le condizioni atmosferiche e di orario inducano a constatare luce e visibilità sufficienti sussistono altri elementi discordanti; nel senso che sarà più probabile ottenere un risarcimento per un incidente avvenuto di notte piuttosto che in orario pomeridiano; sempre che comunque la strada non sia ben illuminata e rettilinea.

Altra valutazione concreta attiene alla “nota” pericolosità del tratto stradale scenario del sinistro; magari dissesto ben evidente e persistente che avrebbe dovuto indurre il danneggiato a maggior cautela e comportamento idoneo secondo una normale diligenza.

Risarcimento danni buche stradali: alcuni casi concreti di risarcimento

Ecco di seguito, peraltro, alcune pronunce favorevoli al danneggiato e, cioè, al riconoscimento del risarcimento danni.

Tribunale Roma – N. 2261 /2018. Viene riconosciuto il risarcimento del danno per la caduta a causa di un dissesto del marciapiede ricoperto di fogliame.

La presenza del dissesto sul tratto di strada non era percepibile ed evitabile neppure con particolare avvedutezza da parte del pedone ancor più in considerazione del fatto che uno spesso strato di foglie coprisse il marciapiede intero. Da qui responsabilità del Comune per i danni subìti dal pedone.

La Cassazione – ordinanza N. 6034/2018 – in via incidentale statuisce che spetti all’ Amministrazione dimostrare che il danneggiato non abbia rispettato le regole di prudenza anche quando la buca sia di grosse dimensioni e su una strada illuminata; comunque ed in ogni prospettazione – quindi anche in presenza di una buca occulta e di ostica visuale – dovendo essere sempre necessario che il danneggiato rispetti le normali regole di diligenza e prudenza; a pena del riconoscimento del concorso di colpa ex art. 1227 codice civile.

Con altra decisione – Corte di Cassazione N. 18753/2017 – vengono precisati altri aspetti; cioè che l’Ente gestore della strada sia responsabile anche per gli elementi esterni alla carreggiata.

Infatti la custodia esercitata dal proprietario o dal gestore della strada non sembra essere limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche alle pertinenze ovvero agli elementi accessori.

Quindi da ciò consegue che se anche il danneggiato abbia violato le regole del codice della strada l’Amministrazione sia in realtà responsabile del danno se risulta che la presenza di un’ idonea barriera avrebbe potuto attenuare e/o opporsi all’urto da parte del veicolo; evitando così l’incidente o il sinistro (buca nè segnalata nè protetta).

Prova del fatto e prova del danno

E’ opportuno nell’immediatezza del fatto, nonostante magari concitazione del momento e criticità emotive, procurarsi le prove del fatto storico; difficile certamente da riprodurre con il passare del tempo. Una fotografia magari con il cellulare pare certamente utile ancorchè sia reazione più immediata.

Tuttavia poichè nell’eventuale giudizio civile può essere contestata in quanto “produzione meccanica” meglio assicurarsi una sorta di prova certa; verbale della Polizia Municipale o Stradale in primis.

Utile altresì poter fornire nominativi di testimoni del fatto; al di là che l’escussione eventuale degli stessi – in via giudiziale – possa intervenire anche a distanza di parecchio tempo.

Il momento successivo vede poi dover poter comprovare il danno subìto dall’automezzo (o moto) quali danni materiali unitamente ai danni alla persona (danni cioè fisici). Saranno in via pratica necessari, se non indispensabili, ad esempio la fattura del meccanico o gommista ed ancor più il certificato/referto del Pronto Soccorso per ciò che attiene conseguenze e ferite riportate; al fine di poter in seguito domandare equo risarcimento.

Ovviamente passo immediatamente successivo è quello di inviare richiesta di risarcimento all’Ente /Comune proprietario e gestore di fatto della strada. Unendo diffida ed intimando istanza di risarcimento, nel caso, per vie giudiziali.

Come già accennato la responsabilità dell’Ente si presume; salvo che questo non dimostri che l’evento danno si sia verificato per un caso fortuito ovvero a causa di un fatto imprevedibile ed inevitabile.

Quest’ultimo in via di ipotesi potrebbe consistere anche nel comportamento dello stesso conducente/vittima.

Magari a causa dell’eccessiva velocità dell’autoveicolo o dalle concrete condizioni della strada; allo stesso modo un comportamento distratto ovvero vietato, cioè caso frequentissimo telefonare od inviare sms mentre si guida, tale da impedire di potersi accorgere della buca fa sì che si spezzi la certa responsabilità che lega il dovere dell’Amministrazione alla gestione e manutenzione della strada; potendo impedire il risarcimento medesimo.

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