Diritto Penale

Falsificare Assegno Bancario Non Trasferibile: E’ un Reato?!

L’assegno bancario costituisce un mezzo di pagamento consistente nell’ordine scritto a una banca di pagare una somma determinata alla persona che vi è indicata.

La disciplina è contenuta nel R. D. 21 dicembre 1933, n. 1736 che ne elenca i requisiti quali: la denominazione, l’ordine, il luogo di pagamento, la data di emissione, la sottoscrizione e le modalità di trasferimento.

L’assegno, infatti, attraverso una clausola espressa può essere girato a un soggetto determinato; se emesso con dicitura “non trasferibile” è pagabile solo al portatore con possibilità di accredito della somma sul conto corrente.

Proprio tali meccanismi, ossia la possibilità di trasmissione dell’assegno, con maggiore pericolo per il corretto svolgimento delle transazioni commerciali e con possibilità di inganno di più soggetti, hanno attirato l’attenzione della giurisprudenza dopo la novella del 2016 e l’espressa abrogazione dell’art. 485 c.p., in tema di falsità in scrittura privata e la richiesta espressa di trasmissibilità da parte dell’art. 491 c.p.

falsificare assegno reato

Cosa rischio se falsifico un assegno bancario non trasferibile?

Il quesito verte sulla punibilità penale della falsificazione dell’assegno non trasferibile, poiché l’impossibilità di intestazione ulteriore potrebbe non essere idonea a ledere la fede pubblica, bene tutelato dal Libro Secondo del codice penale.

Il titolo dedicato ai reati di falso si suddivide in quattro capi relativi rispettivamente alle monete, alle carte di pubblico credito e valori di bollo, ai sigilli, strumenti, segni di autenticazione, certificazione, riconoscimento, agli atti e falsità personali.

Il legislatore, seguendo l’impostazione del codice del 1889, ha collocato sistematicamente i delitti contro la fede pubblica in base all’oggetto e, precisamente, differenziando i valori di credito, usati quali mezzi di pagamento, le certificazioni, con valore legale di attestazione, gli atti e le mendicità relative a dati personali di identificazione.

Quale rilevanza assume la clausola di non trasferibilità?

La clausola di non trasferibilità rende l’assegno esigibile solo dal portatore senza coinvolgimento di ulteriori soggetti né pericolo per le relazioni commerciali non immettendosi nel mondo economico.

Tali considerazioni sono state fatte proprie da un’impostazione pretoria che nega l’attuale rilevanza in ambito penale dell’assegno non girabile.

La tesi in esame esclude la possibilità argomentando sulla natura monolesiva dell’art. 491 c.p. diretto esclusivamente a proteggere la pubblica fede intesa quale fiducia collettiva riposta dalla società e non soltanto dal singolo individuo.

Tale bene, pertanto, può essere intaccato solo tramite girata, ai sensi dell’art. 2011 c.c., intesa quale trasferimento di tutti i diritti inerenti al titolo.

Diversamente opinando, inoltre, andrebbe a crearsi un contrasto evidente con il principio di legalità imponendo l’art. 491 c.p. la trasmissibilità.

La corrispondenza tra fattispecie astratta e concreta deve essere totale dovendo il giudice controllare e valutare attentamente l’esistenza di tutti gli elementi richiesti dalla norma.

Seguendo tale impostazione il soggetto che falsifica un assegno bancario non trasferibile non incorre in alcuna sanzione penale a seguito della novella che ha interessato l’art. 485 c.p.

È possibile individuare un reato nell’ipotesi di falso in esame?

Un’ulteriore e diversa impostazione afferma la rilevanza penale dell’assegno bancario non trasferibile anche dopo la novella 2016 in quanto l’art. 43 R.D. n. 1736 del 1933 anche in tale ipotesi rende possibile la girata al banchiere per l’incasso (girata impropria).

È questa eventualità che allinea la fattispecie in esame all’art. 491 c.p. che richiede soltanto la possibilità di trasmissibilità senza altre differenziazioni.

Non rileva l’abrogazione dell’art. 485 c.p. poiché la norma di riferimento è un’altra ovvero l’art. 491 c.p. così come modificato dal D.lgs n. 7 del 2016.

Seguendo le coordinate ermeneutiche menzionate anche la falsificazione di un assegno bancario non trasferibile potrebbe essere causa e motivo di sanzione penale.

Quale difesa adottare se falsifico un assegno bancario non trasferibile?

Sul tema, di recente, è intervenuto il Supremo Consesso nella sua composizione più autorevole e ha ritenuto che la novella di depenalizzazione ha completamente negato rilevanza penale alla falsificazione di assegno non trasferibile con l’abrogazione dell’art. 485 c.p.
Ad essere posta in risalto la volontà legislativa, unica in tal senso, senza travalicare i limiti dell’interpretazione estensiva con possibilità di scongiurare un’analogia in malam partem vietata in diritto penale a garanzia della libertà del reo.

Quanto detto vale anche per la falsificazione dei titoli di vendita trasmissibili per girata?

Il quesito si pone, perché la possibilità di trasferimento è idonea a ledere la fede pubblica con conseguente rischio anche per il buon andamento dei rapporti commerciali.

La norma di riferimento, dunque, sarebbe sempre l’art. 491 c.p. nella specie dei titoli di credito.

Su tale ultimo aspetto si sono create divergenze di opinioni con un’impostazione che, dopo l’abrogazione dell’art. 485 c.p., ritiene solo illecito civile la falsificazione dei titoli di vendita considerati mere scritture private.

In tale ottica non rileva la trasmissibilità poiché si è completamente al di fuori dell’ambito dell’art. 491 c.p. riferito solo al testamento olografo, alla cambiale e ai titoli di credito.

L’orientamento in esame si basa su una diversa classificazione dei titoli di vendita, scritture private ai sensi dell’art. 485 c.p. in quanto documento tra privati, non rientranti nell’art. 491 c.p.

La trasmissibilità, dunque, sarebbe irrilevante in assenza di una precisa disposizione incriminatrice espressione di una determinata scelta legislativa.

Falsificare Assegno Reato: Conclusioni

Da quanto detto emerge con chiarezza che la falsificazione di assegno bancario non trasferibile non rileva più quale illecito penale.

L’art. 485 c.p. puniva la falsificazione di scrittura privata i la contraffazione di una vera se utilizzata per ottenere vantaggio indebito.

Con la novella del 2016 il legislatore ha abrogato alcuni reati e ha contestualmente introdotto corrispondenti illeciti civili puniti con la sanzione pecuniaria.

La modifica, discussa dalla dottrina più autorevole che immaginava un sistema più vicino ai punitive damages di origine anglosassone, ha riguardato, appunto, anche i reati di falso con l’abrogazione dell’art. 485 c.p.

La scrittura privata è, pertanto, considerata non più degna di protezione penale.

L’intervento si inserisce in un vasto progetto teso a ricondurre la sanzione penale alla sua originaria funzione di soluzione estrema ponendo riparo anche all’annoso problema del sovraffollamento delle carceri che è costato all’Italia molteplici condanne da parte della Corte Europea dei Diritti Umani per violazione dei principi fondamentali, primo fra tutti la dignità, come scandito a chiare lettere nella pronuncia Torreggiani.

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