Diritto Civile

risarcimento danni sinistro stradale

Risarcimento danni sinistro stradale

Ho subito un danno fisico e al mezzo a seguito di sinistro stradale come posso ottenere il risarcimento del danno?

Nel caso di scontro tra veicoli la responsabilità per l’evento sinistro si presume in concorso tra i conducenti. Ovviamente è ammessa la prova contraria.

Se ad esempio il veicolo A prosegue nonostante il segnale Stop che obbliga ad arrestare il mezzo e a seguito di tale negligenza causa lo scontro con il veicolo B, in tale caso sarà possibile dimostrare la piena responsabilità del veicolo A relativamente al sinistro occorso.

A questo punto tutti i danni fisici e materiali dovranno essere risarciti dal veicolo A.

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Quale procedura attivare per ottenere il risarcimento dei danni?

In caso di sinistro stradale occorre rivolgersi alla Compagnia Assicurativa richiedendo il risarcimento dei danni subiti e presentando l’eventuale modulo C.I.D., verbale della polizia municipale intervenuta sui luoghi, verbale di pronto soccorso, certificati medici, perizie medico legali e sulla dinamica del sinistro, preventivi e/o fatture per la riparazione del mezzo.

A questo punto la Compagnia Assicuratrice procederà con l’istruttoria del caso nominando un perito ed un medico legale al fine di stabilire l’entità dell’eventuale danno fisico e materiale conseguente il sinistro occorso.

Dopo la valutazione redatta dalla Compagnia Assicurativa il danneggiato potrebbe non essere d’accordo, in tali casi si dovrà procedere con una richiesta formale (diffida), poi con la richiesta di negoziazione assistita e poi con un contenzioso dinanzi al Giudice.

La diffida consiste in una lettera formale inviata anche tramite avvocato, la richiesta di negoziazione assistita invece consiste in una richiesta formale tramite l’intervento di due legali (uno per parte) per provare a trovare una soluzione bonaria, infine il contenzioso che consiste in un procedimento giudiziario attivato mediante la notifica dell’atto giudiziario.

Quali prove fornire per agire in giudizio nel caso di contenzioso per ottenere il risarcimento dei danni a seguito di sinistro stradale?

Sicuramente in tali casi sarà opportuno depositare in giudizio una relazione tecnica redatta da un perito al fine di attestare la dinamica del sinistro e la quantificazione dei danni al mezzo, nel caso di lesioni fisiche sarà opportuno depositare anche una relazione medico-legale che descriva i danni fisici e li quantifichi.

Sarà altresì opportuno indicare dei testimoni del sinistro stesso in modo che il giudice li possa sentire in riferimento alla dinamica dell’incidente stradale.

Ovviamente sarà opportuno produrre ogni altro documento probatorio ai fini dell’accertamento della dinamica dell’incidente (verbale redatto dalla polizia stradale intervenuta sui luoghi, verbale di pronto soccorso per le lesioni fisiche, fatture e/o preventivi di riparazione del mezzo, documentazione medica).

Cosa succede nel caso in cui il veicolo di controparte non sia coperto da assicurazione?

In questo caso esiste un fondo di garanzia per le vittime della strada gestito da una Compagnia Assicurativa che procederà con l’istruttoria del sinistro e poi con il riconoscimento del risarcimento del danno in favore del danneggiato.

La Compagnia assicurativa che gestisce il Fondo a questo punto dovrà recuperare quanto versato al danneggiato direttamente dal conducente e/o proprietario del veicolo privo di copertura assicurativa.

Risarcimento Danni Sinistro Stradale: Qualche Esempio Pratico

– Qualora il testimone in un processo civile, prestato giuramento, dichiara di avere assistito ad un incidente stradale in quanto avvenuto vicino ad un terreno di proprietà, mentre poi in base ad un accertamento dell’Agenzia delle Entrate emerge che il testimone medesimo non ha mai posseduto il terreno, tale ipotesi configura il reato di falsa testimonianza (sentenza del Tribunale di Avellino del 03/04/2018, n. 544).

– La mancata verbalizzazione della dinamica dell’incidente stradale da parte della polizia e il deposito di una denuncia/querela non completa (priva dell’indicazione dei testimoni) dal parte della vittima non conducono in maniera assoluta ad un mancato assolvimento dell’onere della prova, ma il giudice ne terrà conto quali indizi nell’ambito di una valutazione generale di tutte le acquisizioni probatorie (ordinanza della Corte di Cassazione n. 21373 del 15 settembre 2017).

– Nel caso di sinistro stradale per escludere la colpa di chi conduce un’auto bisogna affermare la colpa esclusiva del pedone ed in tal caso occorrono due condizioni: a) il conducente, anche senza avere violato gli obblighi di diligenza e prudenza, si sia trovato oggettivamente nell’impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne l’inatteso movimento; b) il comportamento del conducente non deve essere stato posto in essere in violazione delle norme del Codice della Strada e di quelle di comune prudenza. (sentenza delle Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 30 dicembre 2015, n. 51191).

La prescrizione per il risarcimento del danno dovuto alle vittime della strada è di dieci anni, per cui l’azione di rivalsa del Fondo di garanzia per le vittime della strada non è soggetta a termine di prescrizione biennale, ma a quello decennale. (sentenza della Corte di Cassazione, sezione VI civile – 3, n. 8159 del 2017).

– Il modulo di constatazione amichevole d’incidente non può assumere valore confessorio se viene accertata l’incompatibilità oggettiva tra il fatto descritto nel modulo e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio e cioè alla luce dell’entità dei danni riportati dal veicolo dell’attore, della situazione dei luoghi, dalla mancanza di danni a carico del conducente antagonista. Tutti quest’ultimi elementi, infatti, si pongono in una fase antecedente rispetto al modulo di constatazione amichevole, fermo restando in ogni caso che la constatazione amichevole rimane comunque oggetto di libera valutazione nei confronti dell’assicuratore. (sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, sentenza del 27 marzo 2019 n. 8451).

– Nel caso in cui il danneggiato agisca nei confronti dell’assicuratore per ottenere il risarcimento del danno a seguito di sinistro stradale se nel riconoscere il risarcimento l’assicuratore ritarda tale ritardo sarà risarcibile anche in mancanza di una specifica domanda in tal senso. (sentenza della Corte di Cassazione n. 22379 del 29 novembre 2004).

– Nel caso di richiesta per il risarcimento dei danni alla Compagnia Assicurativa quest’ultima avrà 60 giorni di tempo per procedere con il pagamento. Pertanto anche nel caso in cui il convenuto proponga domanda riconvenzionale affermando la responsabilità dell’attore la richiesta preventiva di risarcimento dovrà esistere già all’introduzione della domanda stessa (sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli del 20.09.2004 causa rg. 9349/02).

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Se hai subito un danno da un sinistro stradale e pensi che i tuoi diritti siano stati lesi o pensi che il tuo risarcimento del danno dovrebbe esserti garantito in altri termini, modalità e quantificazioni, noi possiamo aiutarti!

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