Diritto Penale

Furto nel Supermercato: Cosa si Rischia

Cosa è il furto nel Supermercato?

Si tratta di una particolare e frequente ipotesi di furto che si verifica nel caso in cui un soggetto sottragga della merce dagli scaffali di un supermercato, nascondendola su di sé o in una borsa o altro, superi la barriera delle casse, senza pagarne il prezzo, per poi essere fermato dagli addetti alla sorveglianza ovvero dalle forze dell’ordine avvisate dal titolare del supermercato.

Cosa si Rischia?

Il furto effettuato in un supermercato rientra nelle circostanze aggravanti, previste dal nostro codice penale all’articolo 625, del furto semplice, a sua volta disciplinato dall’articolo 624.

Trattandosi di un’aggravante è punito con la reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500.

Nella pratica l’entità della pena stabilita dal Giudice dipende dalla quantità sottratta, dalle modalità utilizzate come ad esempio la violenza sulle cose.

furto nel supermercato

Chi può presentare la querela?

Il furto nel Supermercato è un delitto punibile a querela della persona offesa, in altri termini è necessario l’impulso del proprietario del bene verso l’autorità giudiziaria.

La denuncia querela va presentata entro tre mesi dal verificarsi del fatto.

Le Sezioni Unite hanno affrontato il tema della legittimazione a proporre querele nel caso di furto in supermercato statuendo che Il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso quindi da una detenzione qualificata, cioè da una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne.

Ne consegue che, in caso di furto di una cosa esistente in un esercizio commerciale, persona offesa legittimata alla proposizione della querela è anche il responsabile dell’esercizio stesso, quando abbia l’autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce.

Può presentare la querela la cassiera di un supermercato?

A questo riguardo, è particolarmente rilevante una recente sentenza della Cassazione penale, la n. 7193/2024, che è stata chiamata ad intervenire nel caso in cui il Tribunale per i Minori di Sassari aveva dichiarato l’improcedibilità del reato di furto commesso da un minorenne rilevando il difetto di querela: riteneva il Tribunale che la condizione di procedibilità mancasse, nel caso di specie, dal momento che la querela era stata sporta dalla cassiera del supermercato sulla base di una mera delega del legale rappresentante della società titolare dell’esercizio commerciale medesimo.

In tale sentenza è stato sancito che la querela può essere presentata non solo dal legale rappresentante della società titolare dell’esercizio commerciale in cui è avvenuto il furto ma anche dalla cassiera a ciò delegata poiché soggetto avente una detenzione qualificata sul bene.

Quando può essere esclusa la punibilità del furto nel Supermercato?

In alcuni casi può essere esclusa la punibilità del furto effettuato in un supermercato se il Giudice valuta la particolare tenuità del fatto.

I requisiti necessari perché ciò avvenga, secondo l’art. 131-bis del codice penale, sono:

  1. che la pena prevista non sia superiore, nel minimo, a due anni di reclusione
  2. ed inoltre per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

Il furto nel Supermercato, per l’entità della pena minima, potrebbe essere dichiarato non punibile per la particolare tenuità del fatto.

Così si è espressa anche la Cassazione Penale, sentenza n. 20012 dell’11 maggio 2023, intervenuta in un caso in cui si era verificato il furto dagli scaffali del supermercato di un prodotto del valore commerciale inferiore ai 50 euro, accompagnato dalla rimozione del talloncino adesivo.

La Suprema Corte, nel caso specifico che gli era stato sottoposto, aveva rilevato il valore irrisorio del bene, il fatto che il furto non si fosse consumato in quanto l’oggetto era stato subito rimesso al suo posto dopo che l’azione furtiva era stata scoperta e l’assenza di ogni tipo di violenza pertanto escludeva la punibilità per particolare tenuità del fatto.

Può essere configurato il tentativo nel furto nel Supermercato?

Ci si potrebbe chiedere se è punibile anche il tentativo di effettuare un furto in un supermercato la risposta è sicuramente sì.

In tale caso si applicherà la stessa pena prevista per il furto, qualora si fosse perfezionato, ma diminuita da un terzo alla metà secondo la valutazione del Giudice.

Quando può dirsi consumato il delitto di furto o solo tentato?

Secondo una prima tesi va ritenuto consumato il reato nell’istante in cui il soggetto occulti o nasconda la merce, essendo il momento della sottrazione sovrapponibile a quello dell’impossessamento.

Rileva la sola disponibilità materiale del bene da parte del reo, a prescindere dal fatto che il bene stesso, esca dalla sfera di dominio e vigilanza del soggetto passivo.

Un’altra tesi, attribuisce fondamentale rilievo alla presenza di un soggetto incaricato alla sorveglianza o di apparati di controllo.

Qualora, dunque, un addetto sorvegli le fasi dell’azione furtiva potendo intervenire in ogni momento per evitare la consumazione del reato, in tal caso, il furto è solo tentato poiché il bene sottratto non è uscito dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell’offeso, che pertanto è in grado di esercitare su di esso la propria signoria.

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite Penali (Sentenza del 16 dicembre 2014, n. 52117) che hanno dettato il seguente principio di diritto: “in caso di furto al supermercato il monitoraggio dell’azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sera di vigilanza e di controllo de soggetto passivo”.

Qualora si tratta di beni esposti per la vendita in un esercizio commerciale, ai quali è stata applicata la placca antitaccheggio, l’integrazione del furto consumato avviene non al superamento delle casse ma nel caso di elusione dell’apparato antitaccheggio.

Può verificarsi il furto di gruppo in un supermercato?

Quando degli amici o parenti si trovano in supermercato e soltanto uno di essi effettua il furto potremmo domandarci chi risponde di tale condotta nel caso sia stata scoperta.

Quello che in termini giuridici viene definito concorso di persone nel reato si verifica casi in cui un soggetto apporta un contributo partecipativo materiale/morale alla condotta criminosa altrui.

Secondo la giurisprudenza ci deve essere un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa.

Mentre non è punibile la cosiddetta connivenza, vale a dire un contegno passivo limitato ad un’adesione psichica o ad una mera presenza sul luogo.

 

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