Diritto Civile

Ricorso Multa Auto Venduta

Il Codice Civile distingue i beni in immobili e mobili.

Tra i beni mobili ve ne sono alcuni, disciplinati dall’art. 816 del Codice Civile, sottoposti ad una particolare disciplina giuridica: i beni mobili registrati.

Rientrano in tale tipologia di beni le navi, gli aeromobili, gli autoveicoli e sono soggetti ad una particolare pubblicità che prevede l’iscrizione in pubblici registri.

L’iscrizione nei pubblici registri ha come finalità quella di dare pubblicità ai negozi giuridici. I pubblici registri principali sono:

  • Registro italiano navale ed aeronautico;
  • Pubblico registro automobilistico;
  • Registro delle imprese.

Le autovetture, dunque, fanno parte dei beni mobili registrati e come tali sono soggette alla pubblicità presso il Pubblico registro automobilistico. Nello specifico il Codice della strada dispone che in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli l’ufficio del Pubblico registro automobilistico (PRA), su richiesta dell’acquirente, entro 60 giorni dalla data di autentica della sottoscrizione dell’atto, provvede alla trascrizione del trasferimento e all’emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

Come si acquista un autovettura?

L’atto di vendita di un’autovettura è un negozio giuridico mediante il quale un soggetto si obbliga a trasferire la propria auto ad un altro soggetto verso il pagamento del prezzo e deve essere redatto in forma scritta per una maggiore tutela delle parti. L’atto di acquisto dell’auto può essere bilaterale o unilaterale.

Le parti hanno due possibilità per la stipula dell’atto di trasferimento:

  1. possono decidere di rivolgersi ad un notaio che autenticherà le firme e successivamente potranno recarsi al Pubblico registro automobilistico;
  2. possono non avvalersi della figura del notaio compilando un modulo per il passaggio di proprietà o una scrittura bilaterale ma, in tale caso, la firma dovrà essere autenticata presso il Pubblico registro automobilistico.

Subito dopo la stipula, l’atto, nella forma prescelta, dovrà essere trascritto, entro 60 giorni dall’autentica, al fine di aggiornare i dati del nuovo proprietario nel Pubblico registro automobilistico (PRA).

Cosa accade se l’acquirente non procede alla trascrizione?

Non trascrivendo, qualsiasi evento, tra cui anche le sanzioni, continuerà ad essere imputato al vecchio proprietario.

Sarà comunque possibile procedere al passaggio di proprietà pagando oltre all’imposta di trascrizione anche una sanzione per il ritardo e gli eventuali interessi legali.

Secondo un orientamento prevalente della giurisprudenza, la registrazione del contratto redatto in forma scritta è un mezzo di pubblicità volto a dirimere eventuali contrasti tra più acquirenti mediante il criterio della priorità della trascrizione.

Ricorso Multa Auto Venduta

ricorso multa auto venduta

Cosa fare, dunque, se si riceve una multa per auto venduta?

Molto probabilmente il nuovo proprietario ha commesso un’infrazione e, poiché la sanzione è stata notificata al vecchio proprietario, non ha effettuato la trascrizione dell’acquisto al Pubblico registro automobilistico (PRA). Tale omissione comporta che il registro, non aggiornato, riporta il nome del vecchio proprietario.

Il venditore, accertata la mancata trascrizione al Pubblico registro automobilistico (PRA), può:

  • trascrivere la vendita e richiedere al compratore il costo della pratica;
  • citare il compratore per accertare la vendita dell’automobile e condannarlo ad eseguire la trascrizione.

Il vecchio proprietario, infatti, fino a quando non verrà effettuata la trascrizione risulterà intestatario dell’autovettura e come tale responsabile.

Cosa fare per essere esonerati dal pagamento della multa dopo vendita auto?

Secondo l’orientamento maggioritario della Suprema Corte di Cassazione il venditore non deve ritenersi responsabile delle infrazioni commesse dall’acquirente nel caso in cui quest’ultimo non abbia registrato presso il Pubblico registro automobilistico (PRA) il passaggio di proprietà.

Infatti, l’atto di vendita è documento sufficiente a determinare il passaggio della proprietà dell’auto, in quanto la trascrizione presso il Pubblico registro automobilistico (PRA) ha funzione di pubblicità.

Il vecchio proprietario dovrà comunque presentare un ricorso in autotutela all’organo accertatore.

L’autotutela è un potere riconosciuto alla pubblica amministrazione per mezzo del quale questa ha la facoltà di annullare i propri atti a seguito del riesame. In tal modo può prevenire possibili azioni da parte del cittadino.

In ipotesi come quella della multa auto venduta prima di presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, il vecchio proprietario potrà procedere con l’autotutela e chiedere all’ente di annullare il proprio atto.

Tale ricorso può essere presentato in carta semplice all’ufficio competente e dovrà indicare i dati del ricorrente, il verbale contestato e i motivi su cui si fonda.

Al ricorso in autotutela sarà preferibile e opportuno allegare l’atto di vendita dell’autovettura al fine di dimostrare che la violazione è stata commessa dall’acquirente, nuovo proprietario, che non ha provveduto ad effettuare il passaggio di proprietà. Il ricorso in autotutela non sospende né i termini per il pagamento della sanzione né quelli per la presentazione del ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

Pertanto si potrebbe affiancare al ricorso in autotutela il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

Il Regolamento di attuazione al Codice della strada prevede che in caso di notifica eseguita ad un soggetto estraneo in caso di errore di trascrizione del numero di targa o errore delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa, l’organo accertatore, a seguito di istanza da parte dell’interessato o d’ufficio, dopo aver eseguito i dovuti accertamenti, devono trasmettere gli atti al Prefetto per l’archiviazione.

Dunque, se si dimostra che la vendita dell’auto è intervenuta prima della violazione contestata, a pagare dovrà essere il responsabile effettivo, anche se non si è proceduto alla trascrizione della vendita.

L’ufficio accertatore, accertata la veridicità delle dichiarazioni rese dal vecchio proprietario, potrà rinnovare la notifica all’effettivo responsabile.

Qui di seguito un modello di ricorso in autotutela

Raccomandata A.R.                                                                                                      Spett.le Comune di

Settore Polizia Locale

Via           civico

CAP      (città)

Oggetto: Ricorso in autotutela avverso il verbale n. _____________del__________

Spett.le Comune di _________,

Il/la sottoscritto/a ______________ nato/a ________________il____________e residente in_________________alla via_______________civico_________.

Premesso

-che in data________la Polizia Locale del Comune di________(indicare l’autorità verbalizzante) notificava al ricorrente il verbale n.__________, notificato in data____________per la violazione dell’art.______ del ____________, in quanto “__________________”(indicare l’infrazione come riportata sul verbale);

-che lq pretesa violazione sarebbe stata commessa con l’auto______________targata_________;

Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto signor_________si oppone al verbale n.___________e

CHIEDE

Che codesto comando voglia dichiarare inefficace e annullare il verbale n.__________del_______e pronunciare ordinanza di archiviazione in quanto l’auto__________targata_______è stata venduta in data_________e dunque precedentemente al fatto contestato con atto di compravendita in data______a favore del signor____________residente in________;

-di essere personalmente convocato.

In allegato si trasmettono i seguenti documenti:

1.copia del verbale di contestazione notificato;

2.copia dell’atto di vendita dell’autovettura;

3.fotocopia del documento di riconoscimento.

Luogo e data_______                                                                         Firma ________________

Noi possiamo aiutarti! Fai il ricorso con noi!

Se hai preso una multa per violazione con un’auto che non è più la tua e che hai venduto e vuoi tentare un ricorso per l’annullamento della stessa, puoi proporre un ricorso con noi.

Un nostro avvocato scriverà il tuo ricorso entro pochissime ore e ti dirà come presentarlo (puoi consegnarlo a mano o tramite posta).

Il ricorso costa solo 39€ + iva e se non vinci, ti rimborsiamo!

Puoi fare un Ricorso al Prefetto (che consigliamo perchè è più economico e la procedura più snella) oppure un Ricorso al Giudice di Pace.

Se non vinci il ricorso ti rimborsiamo il costo della redazione del ricorso fatto dal nostro avvocato.

Per maggiori informazioni visita questa pagina: Ricorsi Multe Online (su questa pagina potrai scegliere la tipologia di ricorso e acquistarla direttamente dal sito).

Se hai dei dubbi o vuoi richiedere maggiori informazioni, puoi parlare con un nostro operatore (siamo in Chat Adesso! – clicca sul pulsante chat in basso a destra)

 

 

Hai trovato utile questo articolo? Dagli un voto:
[Totale: 1 Media: 5]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *