Diritto Civile

Ricorso Multa Atac

Come fare ricorso?

Spesso accade che gli utenti del servizio di trasporto pubblico “ATAC” vengano ingiustamente multati dal personale addetto al controllo e non sanno come contestare il relativo verbale.

Pertanto, escludendo le ipotesi in cui vi sia una intenzionale volontà di sottrarsi al pagamento del biglietto, vi sono numerose ipotesi in cui la multa possa essere contestata prima direttamente alla società municipalizzata e poi innanzi all’Autorità giudiziaria.

Qualora, invece, la multa fosse considerata errata o addirittura ingiustificata la legge consentirebbe  il reclamo immediato direttamente all’ATAC.

Si pensi, a titolo esemplificativo, alle ipotesi in cui l’autobus sia affollato e all’impossibilità di obliterare, oppure a causa del malfunzionamento della macchina, o ancora per aver dimenticato l’abbonamento.

Ricorso Multa Atac

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Nelle ipotesi succitate, la contestazione deve essere immediata e deve avvenire nelle forme del “ reclamo” direttamente all’azienda municipalizzata; difatti, il reclamo deve essere effettuato in forma scritta  e deve contenere i “ motivi” che ne giustificano la richiesta di annullamento della stessa multa.

Inoltre, all’istanza di annullamento dell’infrazione bisogna allegare oltre che il verbale di contestazione anche gli altri documenti (es: abbonamento o  biglietto),  e le dichiarazioni dei testimoni, qualora ve ne fossero.

Quindi, la società erogante il pubblico servizio  avrà a disposizione 90 giorni per valutare le ragioni del reclamo, e conseguentemente potrebbero verificarsi le seguenti ipotesi:

-accoglimento dell’istanza: la società provvederà ad annullare la contestazione;

-rigetto dell’istanza: la società non accoglie il reclamo e ordina l’ingiunzione di pagamento all’utente di una somma maggiorata delle spese di invio della lettera raccomanda. Decorsi 60 giorni dalla notifica dell’ingiunzione si procederà con l’iscrivere a ruolo la relativa cartella di pagamento.

E’ ammissibile un ricorso innanzi al Giudice di Pace?

Contro l’ingiunzione di pagamento disposta dalla società è possibile esperire ricorso innanzi al giudice di pace, territorialmente competente, sempre entro 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento.

Il ricorso può essere presentato personalmente, anche senza l’assistenza di un legale, depositando in cancelleria 5 copie del ricorso ( allegando anche 5 copie del verbale di contestazione ) più i documenti comprovanti l’illegittimità della contestazione ( es. abbonamento), oltre il versamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria; inoltre, le sentenze del Giudice di Pace sono sempre impugnabili innanzi al Tribunale ordinario.

In definitiva, spetterà al ricorrente effettuare una valutazione in termini di costi prima di adire il giudice.

Quali sono i motivi di contestazione delle multa?

Chi ritiene di aver subito una contestazione illegittima può sempre presentare ricorso nelle modalità suindicate, indicando i motivi per cui si ritenga infrazione non fondata.

Tra i motivi del ricorso vi sono sia vizi di natura meramente formale, come ad esempio errata indicazione della persona, mancata indicazione delle disposizioni di legge violate, oppure dell’Autorità a cui fare ricorso ecc …. .

Inoltre, la multa per mancata obliterazione o esibizione del biglietto può essere contestata nel merito, in questo caso, spetterà al ricorrente dimostrare la non volontà nel commetter la violazione.

Al riguardo, le motivazioni possono essere differenti, e possiamo esemplificarle qui di seguito:

– impossibilità di obliterazione per autobus affollato;

– smarrimento del titolo di viaggio;

– macchina adibita all’obliterazione non funzionate;

– assenza di abbonamento per mera dimenticanza.

Pertanto, il ricorrente nelle ipotesi succitate, dovrà dimostrare sia in sede di reclamo direttamente alla società emittente sia innanzi al giudice, il titolo di viaggio e  l’intenzione di voler ottemperare all’obbligo di obliterazione.

Tale prova, escludendo l’ultima ipotesi (dove basta allegare il titolo), non è di facile dimostrazione, pertanto,  si richiederà la presenza di testimoni che siano in grado di attestare con una certa veridicità che il ricorrente era comunque in possesso di un titolo di viaggio ma impossibilitato nell’attività di obliterazione.

Cosa succede se il controllore non firmasse il verbale?

Nell’ipotesi in cui il controllore trovasse un viaggiatore sprovvisto di titolo di viaggio, oppure provvisto di biglietto non obliterato, è tenuto a redigere il verbale di contestazione, così come l’utente è obbligato a rilasciare sia le proprie generalità che il numero del documento d’identità o della patente.

Giova, altresì, ricordare che il viaggiatore sprovvisto di documenti deve, in ogni caso, rilasciare le proprie generalità, diversamente nelle ipotesi di rifiuto potrebbe configurarsi un illecito penale.

Oltretutto, il controllore è tenuto, nelle ipotesi di rifiuto da parte dell’utente al rilascio delle proprie generalità, a chiedere l’intervento della forza pubblica.

Orbene,  cosa succede se il controllore non solo non firmasse il verbale ma si dimenticasse di apporre sullo stesso il numero identificativo del documento del viaggiatore?

In questa ipotesi, il viaggiatore potrebbe contestare il verbale poiché sprovvisto di un suo elemento essenziale ai fini della validità, difatti, mancante della firma del Pubblico Ufficiale, e in seconda battuta potrebbe impugnare la multa perché mancante degli estremi del documento identificativo; infatti, in quest’ultimo caso il passeggero ben potrebbe eccepire di non essere il destinatario effettivo della contestazione.

Multa per fermata autobus: come fare ricorso?

L’art. 158 cds dispone che “è vietata  la sosta di un veicolo nelle zone di stazionamento e di fermata degli autobus e, ove questi non siano delimitati, a una distanza del segnale di fermata inferiore a 15 metri, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza”.

Ne discende che, chiunque violi queste disposizioni è soggetto ad una sanzione amministrativa che va dai € 40 a € 163 per i ciclomotori, e da € 84 a € 335 per le altre vetture.

La multa in questione può essere elevata sia da un ausiliario del traffico che dal controllore dell’azienda dei trasporti pubblici con alcuni limiti.

Orbene, anche in quest’ultima ipotesi la multa può essere contestata dal conducente, qualora:

– la contestazione è infondata poiché il veicolo sostava in altra zona;

– la contravvenzione è stata elevata da un ausiliario non autorizzato;

– divieto di fermata non visibile;

Sulla scorta di quanto premesso, il conducente può agire secondo le modalità suesposte facendo ricorso  immediato direttamente alla PA in via di autotutela, oppure alternativamente al Prefetto o al Giudice di Pace, a seconda della gravità della contestazione.

I controllori dei bus non possono fare multe per tutti i divieti di sosta?

A differenza degli ausiliari del traffico,  i quali possono elevare sempre delle multe qualora dovesse essere accertata la violazione del “divieto di sosta”, i controllori delle aziende di pubblico trasporto possono elevare multe solo per veicoli parcheggiati sulle zone adibite a fermate di mezzi pubblici.

A stabilirlo è la Cassazione con sentenza n. 3494/2019 la quale ha statuito che “ Gli ispettori delle aziende di trasporto pubblico locale non possono essere impiegati dai comuni come ausiliari delle soste e non possono, quindi, elevare multe al di fuori di casi specifici, cioè quando il veicolo da sanzionare si trova sulla corsia riservata ai mezzi pubblici”.

Secondo la Corte di Cassazione non vi è un potere illimitato dei controllori di erogare multe per violazione dei “ divieti di sosta”, difatti i controllori possono predisporre la rimozione del veicolo quando la multa deve essere elevata da un ausiliario del traffico autorizzato dal Comune.

In buona sostanza, si prevede che la competenza in materia di accertamento delle violazioni per gli ispettori delle aziende di trasporto valga solo per quelle commesse da chi lascia un veicolo sulla corsia riservata ai mezzi pubblici.

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