Diritto Bancario

Recesso Fideiussione Bancaria

La fideiussione costituisce l’archetipo delle garanzie personali e lo schema principale cui far riferimento per tutta la disciplina delle garanzie personali innominate.

A differenza delle garanzie reali, infatti, quelle personali possono anche essere atipiche.

La fideiussione si presenta come contratto aperto e non rigido, non bloccato nella dualità creditore- garante.

Essa, infatti, si può perfezionare anche mediante promessa unilaterale con possibilità di rifiuto del creditore che si atteggia quale condizione risolutiva. Si ammette anche la costituzione della fideiussione ex lege, con sentenza o per testamento.

Il contratto di fideiussione può essere sia oneroso che gratuito.

Discussa, in dottrina e in giurisprudenza, la possibilità di una fideiussione non pecuniaria. Pacificamente ammessa quella di bene fungibile purchè il creditore non abbia interesse ad un’esecuzione personale.

recesso fideiussione bancaria

Qual è l’oggetto della fideiussione?

La fideiussione si concretizza nella costituzione di un’obbligazione accessoria con funzione di garanzia.

Lo scopo è quello di rafforzare l’obbligazione principale ovvero di garantirne l’esatto adempimento.

Il garante affianca il proprio patrimonio a quello del debitore principale in modo che il creditore possa contare su due masse attive.

La fideiussione si atteggia, pertanto, come prestazione accessoria a quella principale.

Tre, in particolare, sono le norme riferite al principio summenzionato:

  1. art. 1939 c.c.: la fideiussione non è valida se l’obbligazione principale è viziata.
  2. art. 1945 c.c.: il fideiussore può opporre tutte le eccezioni proponibili dal debitore principale.
  3. art. 1941 c.c.: la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto al creditore. L’obbligazione del fideiussore ha carattere solidale con quella del garantito, pertanto, il creditore può agire nei confronti dell’uno o dell’altro tranne nel caso di previsione del beneficium excussionis di cui all’art. 1944 c.c. Il fideiussore può opporre tutte le eccezioni tranne quella di incapacità.

Le parti possono prevedere anche una speciale clausola “solve et repete” che consente al creditore di ottenere, immediatamente, la prestazione garantita. Prima paga e poi ha diritto alla ripetizione se le eccezioni del debitore principale sono fondate.

La presenza di detta clausola non elide il vincolo di accessorietà in quanto determina non l’autonomia della garanzia, ma solo un’inversione temporale con anticipazione del momento dell’adempimento rispetto alla contestazione della debenza. In ciò si coglie la differenza con il contratto autonomo di garanzia che si connota per l’astrattezza con il rapporto garantito.

È possibile recedere dal contratto di fideiussione bancaria?

Sì, è ammesso il recesso dal contratto di fideiussione.

La garanzia può avere durata determinata e cessare insieme al contratto principale oppure può essere a tempo indeterminato cd fideiussione omnibus e riguardare tutti i rapporti, anche quelli futuri, che nasceranno tra le parti.

In quest’ultimo caso, ai fini della validità del contratto, è necessario indicare l’importo massimo garantito per la determinabilità dell’oggetto.

È sempre possibile il recesso dal contratto di fideiussione bancaria?

No, non sempre è possibile recedere dal contratto di fideiussione bancaria.

Per i prestiti a scadenza, infatti, il recesso prima del termine non è ammesso dalla giurisprudenza maggioritaria.

Per i debiti privi di un termine di scadenza è possibile il recesso dalla fideiussione bancaria, ma libera soltanto per i crediti maturati successivamente all’esercizio del diritto. Per quelli di data anteriore ben può essere fatta valere la fideiussione.

Ci sono, poi, ipotesi patologiche ovvero di vizi della fideiussione in cui è possibile esercitare il diritto di recesso.

Il riferimento è alle eventualità di falsificazione della firma, di coercizione alla stipulazione del contratto di fideiussione, di conclusione del contratto attraverso l’inganno ossia in assenza di una reale consapevolezza circa gli obblighi assunti.

Ancora è possibile sciogliere il contratto di fideiussione nelle ipotesi di sostituzione con un nuovo garante con acquiescenza dell’istituto di credito.

Cosa dicono i Tribunali?

Vediamo insieme qualche pronuncia su casi specifici di recesso da fideiussione bancaria.

  1. Corte appello Bari sez. II, 28/09/2021, n.1658: recesso per fideiussione prestata a garanzia di un’apertura di credito in conto corrente. Il recesso opera da quando la banca viene a conoscenza dell’esercizio del diritto. Limita la portata quantitativa dell’obbligazione e non risultano opponibili al garante le prosecuzioni del rapporto.
  2. Recesso da contratto di mutuo: non è stato ritenuto possibile il recesso perché la fideiussione prestata è specifica. è possibile sostituire il garante oppure operare una surroga. Il garante può essere liberato senza sostituzione solo se le condizione economiche del debitore principale sono migliorate e non c’è più bisogno di un fideiussore.
  3. Recesso fiudeiussione omnibus: è possibile, ma molto rischioso perché la banca potrebbe non accettarlo, revocare la concessione del credito con conseguente necessità di dover pagare pagare tutti i debiti accumulati fino a quel momento.
  4. Cassazione civile sez. III, 20/05/2020, n.9256: recesso fideiussione in caso di prestito d’uso d’oro: il fideiussore risulta liberato solo se nel momento in cui viene esercitato il recesso l’oro è stato restituito oppure acquistato.
  5. Tribunale Crotone, 21/6/2021, n. 582: recesso degli eredi del fideiussore. Alla morte del fideiussore, l’obbligazione si trasmette agli eredi che possono recedere negli stessi modi e forme del de cuius altrimenti restano obbligati pro quota.
  6. Tribunale di Monza sez. I, 14.2.2020, n. 358: recesso dalla fideiussione in ipotesi di cessione a terzi delle quote della società. Non configurano recesso gli accordi per cui l’acquirente delle quote sociali si accolla tutte le obbligazioni della società con obbligo di liberare i soci entro due anni.

Come si esercita il diritto di recesso da fideiussione bancaria?

Il diritto di recesso si esercita dando avviso all’istituto di credito attraverso una lettera raccomandata.

La Suprema Corte di cassazione civile, sez. I, con sentenza n. 17204 del 19 agosto 2016 ha specificato che anche in mancanza dell’avviso di ricevimento la lettera raccomandata di recesso spedita dal fideiussore costituisce prova certa della spedizione con presunzione di arrivo e conoscenza al destinatario.

Spetterà a quest’ultimo, eventualmente, dimostrare la mancata acquisizione dell’atto incolpevole.

Modello fac-simile recesso fideiussione bancaria

Di seguito un possibile modello di lettera raccomandata per l’esercizio del diritto di recesso da fideiussione bancaria.

Modello fac-simile recesso fideiussione bancaria

In ogni caso è sempre consigliabile rivolgersi ad un avvocato esperto che analizzerà approfonditamente la situazione e indicherà l’iter migliore da seguire per ottenere il risultato voluto.

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