Diritto Civile

Risarcimento del Danno da Fermo illegittimo

Il fermo amministrativo è un provvedimento apposto su un veicolo a garanzia della riscossione di un credito.

Il concessionario della riscossione procede con l’apposizione del fermo amministrativo al fine di poter riscuotere l’importo richiesto dal Comune o dall’Agenzia delle Entrate e non pagato, oltre che per il pagamento gli interessi ed accessori in generale dovuti.

Il fermo infatti impedisce al proprietario del mezzo di poterlo utilizzare e di poterne disporre, garantendo al concessionario di poterlo mettere in vendita al fine di recuperare il credito.

Il fermo amministrativo apposto dopo la notifica di una cartella esattoriale annullata dal giudice è illegittimo.

Spesso il cittadino riceve la notifica di una cartella esattoriale avente ad oggetto ad esempio uno o più verbali di contravvenzione.

Qualora si ritenga che tale cartella è illegittima perché i verbali di contravvenzione non sono stati mai notificati si ricorre al giudice per ottenere l’annullamento della cartella.

Tuttavia se comunque viene emesso un provvedimento di fermo amministrativo successivo all’annullamento della cartella esattoriale il fermo sarà illegittimo e si potrà ricorrere al Giudice per ottenere la rimozione del fermo amministrativo apposto illegittimamente e per ottenere il risarcimento del danno in presenza di determinati presupposti.

Il risarcimento del danno nel caso di fermo amministrativo illegittimo

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In base all’art. 96 del codice di procedura civile (per come previsto dalla legge 18/06/2009 n. 69) è possibile ottenere una somma di denaro equitativamente stabilita dal Giudice.

Presupposto necessario è l’accertamento della mala fede o della colpa grave di chi soccombe in giudizio.

Pertanto occorre dimostrare che il Concessionario ha agito in violazione del rispetto dei doveri di diligenza e prudenza.

Nel caso in cui in forza di una sentenza di un Giudice che annulla una cartella esattoriale si procede ulteriormente con l’apposizione del fermo amministrativo la condotta del concessionario non può non rilevare ai fini di cui all’art. 96 del codice di procedura civile.

RIsarcimento danni per fermo illegittimo: alcuni esempi pratici

Esempi giurisprudenziali:

sentenza del 16 giugno 2016 n. 12413 della Corte di Cassazione:

Il concessionario aveva iscritto il fermo amministrativo dopo avere effettuato la notifica di un’ingiunzione fiscale.

Veniva impugnato il fermo con atto di citazione in quanto il illegittimo, infatti la cartella esattoriale era stata annullata con sentenza del Giudice di Pace.

La concessionaria nel frattempo cancellava il fermo e insisteva nella cessazione della materie del contendere e nel rigetto della domanda di risarcimento del danno.

La Corte di Cassazione invece affermava la legittimità del risarcimento dei danni per illegittima iscrizione del fermo amministrativo ex art. 96 cpc in quanto nel caso in esame l’agente per la riscossione non aveva utilizzato la normale diligenza nell’emettere il provvedimento.

Sentenza del 13.11.2009 n. 24030 della Corte di Cassazione:

Se il fermo amministrativo apposto illegittimamente dall’Agente della Riscossione non produce uno sconvolgimento della vita quotidiana della persona, ma solo disagi, fastidi, ansie con conseguenze non importanti per la sfera personale e morale del soggetto il danno non patrimoniale (danno esistenziale e morale) non potrà essere risarcito.

La parte lamentava infatti la lesione del diritto alla salute e alla proprietà (diritti garantiti dalla Costituzione) tuttavia senza alcuna dimostrazione e affermando l’esistenza di elementi non idonei, per la Corte di Cassazione, ad una tutela risarcitoria.

– Sentenza della Corte di Cassazione n. 23502/2015 del 17.11.2015:

Nel caso esaminato la Corte di Cassazione afferma che occorre dimostrare in maniera chiara il danno subito dall’ apposizione illegittima del fermo amministrativo su un mezzo di proprietà del richiedente.

A tal fine occorre una prova pure nel caso di richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. al fine di ottenere un ristoro del pregiudizio lamentato.

Sentenza N. 4407/2009 del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia:

Il caso esaminato è quello dell’apposizione del fermo amministrativo da parte di Equitalia in violazione dei principi di correttezza, buona fede e diligenza e cioè senza alcun titolo e senza comunicare preventivamente e successivamente l’attività posta in essere.

Il concessionario avrebbe dovuto verificare la regolarità della procedura ed il presunto debito.

Apponendo il fermo a questo punto Equitalia aveva vietato al proprietario la possibilità di porre il mezzo in vendita (pertanto rimanendo invenduto) e non gli aveva permesso l’utilizzo per lavoro o motivi personali.

Il Giudice di Pace emetteva sentenza di condanna nei confronti di Equitalia che illegittimamente aveva apposto il fermo amministrativo sul veicolo. Il concessionario, afferma il Giudice, ha tenuto un comportamento lesivo dei diritti personali e patrimoniali del cittadino tale da riconoscere un risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale pari ad 700,00€ (somma liquidata equitativamente dal Giudice).

sentenza n. 522/23/14 della Commissione Tributaria Regionale Puglia:

Veniva proposto dinanzi la Commissione Tributaria regionale della Liguria appello in quanto con la sentenza di primo grado non erano state riconosciute le spese legali in favore del ricorrente.

Quest’ultimo aveva infatti in primo grado ottenuto l’annullamento del fermo amministrativo apposto da Equitalia illegittimamente sulla base di una cartella esattoriale sospesa.

La Commissione Tributaria regionale accoglieva l’appello in quanto Equitalia nonostante fosse venuta a conoscenza della suddetta sospensione aveva comunque disposto l’apposizione del provvedimento di fermo amministrativo.

Equitalia procedeva con la cancellazione solo dopo la proposizione del ricorso avverso il fermo, obbligando il ricorrente a sostenere i costi del procedimento attivato.

La Commissione Tributaria Regionale difatti con la predetta sentenza afferma che nel caso esaminato il Giudice di primo grado non avrebbe potuto compensare le spese, alla luce anche della modifica all’art. 92 comma secondo del c.p.c., in quanto per applicare la compensazione delle spese occorre motivare specificatamente le ragioni gravi ed eccezionali che giustificano il provvedimento.

Nella fattispecie in esame Equitalia non aveva tenuto un comportamento legittimo per come emergeva dai fatti dedotti e provati.

Bastava effettuare le dovute verifiche per rendersi conto della non sussistenza dei presupposti necessari all’apposizione del fermo amministrativo.

Una cartella esattoriale sospesa non è titolo idoneo a ciò e pertanto avendone contezza o comunque dovendone avere conoscenza Equitalia non avrebbe dovuto apporre il fermo.

Quali motivi pertanto potrebbero indurre il Giudice, nella fattispecie in esame, a ritenere esistenti i presupposti necessari alla compensazione della spese dopo avere costretto il ricorrente a sostenere i costi di un procedimento finalizzato all’annullamento del fermo stesso.

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