Diritto Civile

Risarcimento Danni da Agenzia Viaggi

Ormai sempre più abituati a scegliere vacanze sull’onda emozionale, prenotare alberghi e residence on line, cercare offerte tra i molteplici siti ed operatori pare tutt’altro che semplice districarsi tra discipline e responsabilità; considerando l’eventualità che qualcosa vada storto o la vacanza possa essere rovinata quale immane sciagura.

Pacchetti vacanze tutto compreso, organizzazione capillare delle attività; spesso preordinazione di tutto ciò che in vacanza si possa compiere ed effettuare.

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Fantasia ed estemporaneità bandìta a scapito dall’efficienza e dal giro – spesso compulsivo – anche perchè compresso il tempo di relax; in considerazione dei costi e del particolare periodo storico.

Recentemente quindi anche la giurisprudenza – soprattutto di merito – ha per così dire “aggiornato” e modernizzato le varie interpretazioni; alla stregua delle varie competenze ed attività espletate in concreto.

Si va delineando in via pragmatica, tendenzialmente, linea di pensiero volta a ritenere, ad ogni modo, non responsabile l’Agenzia di viaggi a risarcire il turista per lo più deluso dal pacchetto viaggio tutto compreso; sull’assunto che in fondo la stessa si limiti solo ad individuare la soluzione ritenuta migliore e più confacente alle esigenze e curiosità dell’interlocutore/viaggiatore.

Non potendo, quindi, sicuramente garantire l’esito soddisfacente ed il gradimento da parte del turista.

Sarà nel caso da considerare – ragionamento di parecchie decisioni – la responsabilità del Tour Operator; in quanto in definitiva soggetto che propone, organizza e vende in via esaustiva l’offerta.

In merito – Tribunale Roma anno 2017. Si è argomentato alla stregua di ridimensionare la responsabilità dell’Agenzia di viaggi in riferimento alla stipula di un cd contratto di intermediazione di viaggio; configurandosi un mandato ricevuto dal consumatore e rivolto alla sola Agenzia.

Quindi in difetto di pattuizioni accessori e differenti clausole quest’ultima sarebbe soggetto limitato all’adempimento del mandato de quo. Non potendo, salvo omissioni marchiane ovvero specifici obblighi disattesi, essere tenuta a rispondere delle obbligazioni assunte dall’organizzatore del viaggio.

In quanto tale soggetto /Tour Operator che si occupi di tutte le fasi propedeutiche ad organizzazione del viaggio, prenotazione et similia ( in tal senso reiterando quanto oggetto di disamina da parte della Corte di Cassazione N. 696/2010).

Ecco che pertanto si possono nella disciplina stessa individuare due tipologie diverse, eppur concomitanti, di responsabilità. Il contratto di “pacchetto turistico” può assumere le sembianze giuridiche di “contratto di massa” rivolto al pubblico dei consumatori; avente pertanto quale oggetto vacanze, viaggi, giri turistici – anche a “tema” – comprendenti pernottamenti a scopo ludico e ricreativo.

Lo scopo e di fatto l’oggetto contrattuale diventano determinanti; tant’è che l’impossibilità a godere della prestazione prestabilita sia da considerare come causa stessa dell’obbligazione a’ sensi e per gli effetti di cui all’art. 1463 e segg codice civile.

In via analogica il consumatore diventa qui turista; di talchè lo stesso Codice del Turismo (attuato con Decreto nell’anno 2011) prevede tutele nel caso di inesatto adempimento ovvero inadempimento tout court.

Infatti – artt 43 e 47 Decr citato – oltre alla restituzione dei soldi spesi per il viaggio il soggetto vittima/turista può assumere un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta. Insomma risarcimento del cd “emotional distress” a causa dell’inadempimento posto in essere.

Quindi dicotomiche competenze e criteri di responsabilità; posto comunque, quale premessa, che ogni soggetto nell’ ambìto delle proprie specificità abbia precisi compiti e doveri.

Il Codice del Consumo argomenta pertanto svariate situazioni in punto; prevede il diritto del cliente/turista, ad esempio a fronte dell’ annullamento della vacanza non certamente correlato a sua colpa, di poter ottenere un altro viaggio di qualità equipollente senza ulteriore esborso di denaro ovvero un diverso viaggio di qualità considerata deteriore, ma con rimborso della differenza di prezzo. Ancorchè, in difetto, di poter essere rimborsato entro giorni 7 dal recesso o dalla cancellazione del viaggio della somma pagata.

In via di lettura giuridica, quindi, risarcimento a titolo di danno cd patrimoniale ed altresì danno da vacanza rovinata.

TERMINE PER CONTESTARE LA VACANZA

Qualora insomma si configurino criticità in corso di vacanza è prevista la possibilità di proporre reclamo anche in itinere; sempre che la situazione possa essere sottesa ad un rimedio sul posto “pronti via”. Il reclamo ex post, a contrario, potrà essere presentato per iscritto – raccomandata ar, PEC ovvero equipollente – nel termine di giorni 10 dal rientro dal viaggio.

Tuttavia secondo giurisprudenza maggioritaria detto termine non pare assumere la caratteristica di essere perentorio; quindi in sostanza il mancato rispetto dello stesso non comporterebbe decadenza alcuna dal diritto di domandare il risarcimento.

Pertanto il cliente/turista insoddisfatto – le cui aspettative disattese – potrà presentare contestazione di rito:

  1. Successivamente ai 10 giorni dal rientro a casa;
  2. Entro 1 anno dal rientro dal viaggio qualora abbia subìto danni a cose ovvero di natura economica;
  3. Entro 3 anni qualora abbia subìto danni alla persona.

CASO CONCRETO: viaggio cancellato

Si è accennato infra al danno cd da vacanza rovinata; certamente frutto dell’interpretazione giurisprudenziale e segno dei tempi. Quale eziologia recente par chiaro che le occasioni di pronunce in punto non siano mancate.

Caso di specie. Dopo voli pindarici e sacrifici una coppia di coniugi riesce a prenotare una vacanza sulla “Linea Transiberiana”. Aspettative all’altezza della situazione e frenesia dei preparativi; valige e ogni sorta di ideale costruzione sulle meraviglie del viaggio.

Due giorni prima della partenza prevista, per telefono, la vacanza veniva lapidariamente disdettata per cause non imputabili al Tour Operator. Quindi la coppia, obbligatoriamente, virava scelta verso vacanza differente ancorchè con costo aggiuntivo.

In seguito a ciò contenzioso volto a domandare ristoro del danno patito sotto vari aspetti; danno di tipologia patrimoniale e danno, appunto, da vacanza rovinata.

Ergo Tribunale Roma – sentenza N. 9757/2015: l’Agenzia di viaggi è stata ritenuta responsabile per l’accadimento di tal fatta anche se l’inadempimento in concreto sia stato attribuito alla società di servizi organizzatrice del Tour.

Pertanto di fronte alla circostanza dell’annullamento del viaggio ( già pagato) solo due giorni prima della partenza ed in difetto di qualsivoglia altra dimostrazione da parte dell’Agenzia Viaggi che il recesso fosse dipeso da cause cd di “forza maggiore”(quale esimente) – ovvero in ogni caso per motivazioni non imputabili all’organizzatore – il risarcimento stesso veniva concesso.

Certamente da valutare quantum alla stregua della tipologia di vacanza/viaggio ed organizzazione. Anche correlati apparati di pubblicizzazione dell’offerta, quali ad esempio fatto da dover comprovare in causa, saranno elementi utili a far sì che si determini una determinata quantificazione del danno subìto e vantato dal disilluso viaggiatore.

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