Diritto Civile

Risarcimento Danni per Caduta su Pavimento Bagnato

La legge prevede una disciplina specifica ed ormai consolidata in giurisprudenza constante che regola l’ipotesi non infrequente ove qualche malcapitato possa scivolare su un pavimento bagnato e riportare lesioni e/o danni.

Il risarcimento va chiesto in via di principio non necessariamente al proprietario del bene, bensì in capo a colui che ha una relazione che lo qualifichi quale custode del bene, ed in quanto riveste un potere concreto di controllo, di manutenzione e di intervento, tanto in virtù dell’assunto normativo previsto dall’art. 2051 c.c..

Risarcimento Danni per Caduta su Pavimento Bagnato

risarcimento danni per caduta su pavimento bagnato

Il codice civile stabilisce che il custode è responsabile dei danni cagionati dalle cose che ha in custodia, a meno che dimostri il caso fortuito.

Quindi la responsabilità del gestore di un locale pubblico e/o privato, prescinde dal suo comportamento, e deriva direttamente dal suo ruolo di custode. Basta che ci sia un nesso di causalità tra il fatto, e l’evento. Il negoziante, il proprietario, l’amministratore e condomini, chiunque ha medesimo potere di controllo, può liberarsi da responsabilità soltanto dimostrando il caso fortuito, ovvero un evento del tutto imprevedibile e inevitabile, che fa venir meno il rapporto di causalità tra il fatto e il danno.

Molteplici sentenze disciplinano il tema dell’antiscivolo, pavimenti e/o piastrelle rese sdrucciolevoli da chiazze d’acqua o prodotti per la pulizia che rendono scivolosi i pavimenti e di fatale pericolo per chi vi incede, divenendo fonte di richiesta di risarcimento danni per le possibili anche serie lesioni. Pertanto, quando qualcuno ha un comportamento prudente ed attento e subisce dei danni da caduta su pavimento bagnato, quale fattispecie di insidia e/o pericolo occulto, non chiaramente segnalati e prevedibili o dovuti all’assenza di adeguate misure di sicurezza e vigilanza da parte del gestore del locale, ha sempre il diritto di ottenere il risarcimento per tutti i danni subiti e subendi.

Il caso fortuito ed il concorso di colpa

Il caso fortuito è un avvenimento imprevedibile ed eccezionale, che si inserisce nello svolgimento di un evento, e che esclude la responsabilità di chi ha la custodia del luogo ove può verificarsi l’evento lesivo ad esempio: il negoziante se chi scivola cade su pavimento bagnato in locale commerciale.

Ciò che rileva essenzialmente è la dinamica e le modalità dell’incidente.

In via del tutto generale, una macchia d’acqua ben visibile sul pavimento non darà diritto ad nessun risarcimento per una caduta, poiché la superficie bagnata o intrisa d’acqua è da considerarsi una eventualità configurabile quale ipotesi prevedibile ed evitabile.

Pertanto giurisprudenza costante nonché la maggior parte delle sentenze disciplinano in fortuito anche la semplice condotta distratta del soggetto danneggiato.

I danni per potere essere risarciti devono essere necessariamente determinati da un pericolo non visibile e non prevedibile.

Non è sempre facile stabilire in maniera imparziale a chi sia ascrivibile la colpa del sinistro e talvolta si finisce per stabilire un concorso di colpa tra i soggetti interessati, quando ad esempio il danneggiato avendo proceduto con maggiore cautela avrebbe essenzialmente ridotto l’entità del danno subito.

Più rilevante sarà la colpa nella condotta del soggetto danneggiato e minore sarà la responsabilità del proprietario del locale e di conseguenza il risarcimento che, tra l’altro, potrà essere escluso, quando la distrazione derivante dalla condotta negligente del danneggiato diventano la causa scatenante e determinante dell’evento, tale da estromettere in via assoluta ogni responsabilità da parte del proprietario e/o custode del locale commerciale.

Il gestore dunque non potrà considerarsi responsabile quando: è indiscutibile che l’evento lesivo si è verificato sebbene siano state applicate ed adottate tutte le regole cautelari, al fine di evitare il danno aprioristicamente.

Il codice civile all’art.2051 disciplina il caso di danno da cose in custodia evidenziando che il custode di un bene è responsabile dei danni provocati da esso, salvo che venga provato il caso fortuito.

La responsabilità del danneggiante è regolata nel codice civile all’art. 2051 rubricato “ Danno cagionato da cosa in custodia”, Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Tale assunto tronca il principio generale della responsabilità aquiliana (ex art. 2043 c.c.) ovvero dell’onere della prova a carico del danneggiato.

… Il danneggiato è dunque tenuto a provare l’evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa. Il custode deve viceversa dimostrare di avere espletato con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto tutte le attività di controllo vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del neminem ledere (Cass. Civ. 20.02.2006 n. 3651)”.

Volendo procedere con l’inversione dell’onere della prova ove viene gravata indubbiamente la posizione del danneggiante, il danneggiato invero, non è tenuto a provare la sussistenza dell’insidia o trabocchetto ne la condotta omissiva o commissiva del custode. Pertanto se viene provata la colpa ex art. 2697 c.c del danneggiante esso dovrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 c.c. risarcire i danni.

Con riguardo alla regola di responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. che nel caso fortuito vige da esimente di responsabilità, quando il custode abbia dimostrato che l’evento dannoso presenta i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità, non superabili con l’adeguata diligenza ( ex art. 1175 c.c.) ma vincibili solamente con l’impiego di “mezzi “straordinari.

A chi chiedere il risarcimento in caso di caduta su pavimento bagnato

Secondo il più recente orientamento dottrinale e giurisprudenziale, la responsabilità del custode ha carattere oggettivo. In forza della responsabilità oggettiva, una persona viene chiamata a rispondere di un fatto, anche se questo non è stato dalla stessa determinato, né è risultato da una sua negligenza. Il custode dell’immobile, non può liberarsi dalla responsabilità dimostrando di avere posto in essere tutte le precauzioni utili per evitare il danno ed affinchè si oggettivizzi la responsabilità del custode, occorre la presenza di un nesso di causalità tra la cosa e l’evento lesivo.

L’ipotesi di responsabilità disciplinata dall’art. 2051 c.c. è di natura extracontrattuale che come già specificato innanzi grava sulla mera relazione di custodia che ha il proprietario o semplicemente il gestore del bene ed il nesso di causalità che lega il bene stesso con l’evento dannoso. Possono rivestire la qualità di custode tutti i soggetti pubblici e/o privati che abbiano il possesso o la detenzione, il potere effettivo di controllo e manutenzione del bene stesso. Quindi in modo semplice ed esaustivo si chiarisce che il custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. può essere chiamato a rispondere dei danni subiti dal danneggiato, in quanto grava su di lui il potere di manutenzione controllo dell’immobile custodito. La responsabilità invero è solo presunta in quanto lo stesso potrà liberarsene dando la prova del caso fortuito. Quindi il danneggiato, con riferimento alla ripartizione dell’onere della prova è tenuto solo a dare la prova che i danni derivino dalla cosa in virtù di circostanze concrete.

Giurisprudenza costante sostiene che: “ in caso di sinistro avvenuto all’interno o nell’ambito della cosa in custodia, dei danni conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione il proprietario o il custode ( detentore e/o concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla responsabilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito” ( Cass. Civ. Sez III del 27.06.2016 N. 13222).

Di rilevante importanza è la presenza del cartello di “pericolo pavimento scivoloso”, caso sintomatico che ha fatto da precedente è stata la condanna penale di un direttore di un supermercato, a causa di rovina a terra subita da un cliente su pavimento bagnato per non avere adeguatamente segnalato che sul pavimento del supermercato erano presenti delle chiazze di acqua che avrebbero potuto determinare la caduta dei clienti del negozio.

Il Tribunale penale condannava il direttore al risarcimento del danno per la pena prevista per il reato di lesioni colpose aggravate, di cui all’art. 43 c.p. e 590 c.p. ove la circostanza aggravante, si concretizzava nella violazione delle norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro. Pertanto si fa osservare che il danneggiato può essere tutelato e risarcito, non solo dal punto di vista civilistico, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, ma anche dal punto di vista penalistico, laddove la condotta integri gli estremi del delitto di “lesioni personali”,ex art. 590 c.p..

Scivolare su un pavimento bagnato non segnalato, è fonte di danno che riconoscono il diritto del malcapitato al risarcimento per le lesioni subite.

Il responsabile oggettivo di tali danni, è individuabile nel proprietario del locale, a prescindere da una sua colpa, ed avrà l’obbligo di risarcire il danneggiato quando è rilevabile un nesso di causalità diretto tra il danno procurato e la natura insidiosa del bene che si ha custodia. Obbligo indiscusso  anche se che l’incidente sia scaturito da un comportamento inosservante ed omissivo del custode nella prevenzione dei rischi e pericoli.

danni risarcibili in caso di provata responsabilità del proprietario del locale sono sostanzialmente le lesioni fisiche subite dal soggetto danneggiato tra cui: il danno biologico ovvero tutte le lesioni riportate che procurano all’infortunato un’invalidità permanente e/o un’inabilità temporanea, i danni morali il danno esistenziale causati dall’incidente.

Senza dubbio può essere fatta richiesta di risarcimento danni anche per i deterioramenti subiti da oggetti vari in uso al momento del sinistro, o i danni economici subiti a causa dell’impossibilità nel poterli utilizzare.

Se ad esempio rovinando a terra dovessero rompersi gli occhiali, lo smartphone, protesi dentarie ecc., lo “sventurato” ha il diritto ad essere risarcito non solo per i costi affrontati per la sostituzione ma, anche per tutti i danni economici subiti per non potere utilizzare l’oggetto danneggiato.

Non sono da dimenticare, quali danni risarcibili ai anche quelli patrimoniali inerenti l’ambito economico- reddituale: i costi sostenuti per le cure mediche, l’acquisto di farmaci, visite specialistiche, o i danni da lucro cessante che si verificano quando il reddito del danneggiato risulta penalizzato a causa dell’infortunio. Se taluno a causa di infortunio ingenerato da caduta rovinosa su pavimento bagnato, dovesse assentarsi dal lavoro, ha diritto al risarcimento del mancato guadagno procurato dai giorni di assenza sul posto di lavoro.

Casi concreti ed esempi pratici

Nei negozi e centri commerciali il rischio di scivolare si relaziona tipicamente alla pavimentazione umida perchè bagnata dal personale di pulizia, da ombrelli gocciolanti altrimenti impiastricciata da fluidi usciti dai carrelli e dai sacchetti della spesa.

Nei punti vendita, aree maggiormente a rischio sono gli spazi inerenti le preparazioni alimentari, l’ortofrutta, pescherie (dove sono esposti al rischio non solo i clienti ma anche il personale dipendente). All’esterno il rischio scivolosità riguarda parcheggiscalinatecamminamenti.

Anche per gli infortuni che si verificano nei condomini, vale il principio di responsabilità sul bene in custodia. Per cui in caso di infortunio (ad esempio per la scivolata in un androne, scalinata, o equipollenti parti comuni) solo la dimostrazione del caso fortuito, cioè imprevedibile, può liberare da corresponsabilità l’amministratore e condomini. Il condominio, quale custode dei beni e servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio a nessuno, rispondendo dei danni da queste cagionate, sia ai condomini che a terzi.

L’ onere della prova, spetta sempre in capo al condominio. Le zone tipo solarium, bordo piscina, aree wellnessautorimesserampe di serviziohallcorridoi e scale, le inadeguate condizioni di pulizia, pantani d’acquaresidui di saponi e detergenti rendono senza dubbio viscidi i pavimenti diventando fatali per cadute a terra ed inevitabili infortuni. La sicurezza è fondamentale soprattutto nei luoghi di cura, ospedali ecc. ove è obbligatorio assicurare l’incolumità del personale sanitario e dei pazienti.

Non sono da dimenticare cadute all’interno dei cimiteri, strade, piazze in presenza di fontane, zone di prevalente umidità. In mancanza di adeguate cautele preventive come segnaletica, pavimentazione antiscivolo, l’Amministrazione Comunale e/o l’Ente che ne ha la custodia e la gestione è tenuta obbligatoriamente a risarcire il malcapitato. Non da meno sono le condizioni ambientali all’interno di gli istituti scolastici ove vige l’obbligo di sorvegliare la sicurezza e incolumità degli alunni e dei docenti, non solo nei pressi dei bagni, dove la presenza d’acqua a terra non manca mai, preordinando tutte le attenzioni dovute.

Tanto vale anche per, discoteche, locali di intrattenimento, alberghi, ristoranti e tutte le attività ricettive ove il “problema scivolosità” può essere affrontato sia come luogo di lavoro per il personale sia nei confronti della clientela. Sono legittime tutte le disposizioni sulla sicurezza nel lavoro e anche i principi della responsabilità sul bene in custodia verso i soggetti terzi, ovvero ad esempio i clienti.

Anche da una caduta apparentemente banale, posso derivare conseguenze ben più gravi che partono da ricoveri in ospedale con conseguenti richieste di risarcimento.

( Cass. Civ. n. 23727 del 22/11/2016, Cass. Civ. n.15042/2008 Cass. Civ. n. 2047/08, Cass. Civ. sent. n. 10154/2018 del 27/4/2018, Cass. Civ. n. 20055/2013, Cass. Civ. n. 13222/2016, Cass. Civ. n. 3695/2016, Cass. Pen. 31521/2016.)

La procedura di risarcimento danni per caduta su pavimento bagnato

Volendo, trarre delle brevi conclusioni ed essere più propriamente pratici in virtù di quanto illustrato teoricamente, anche con rifermento ad alcuni casi pratici contemplati e sentenziati dalla Cassazione, il suggerimento che si può offrire è quello di procurarsi tutti gli elementi probanti al fine di potere dimostrare la propria neutralità se sfortunatamente ci si trovasse nelle condizioni di dovere chiedere un risarcimento danni per caduta su pavimento bagnato. Pertanto se si è stati vittime e/o attori di un medesimo evento lesivo è opportuno per ottenere il risarcimento danni: verificare se è stato apposto il “ cavalletto segnaletico: attenzione pavimento scivoloso”, fotografare l’insidia che ha provocato il danno, fornirsi dei dati dei testimoni quali testimoni oculari dell’evento lesivo, avvisare nelle immediatezze il titolare, direttore, commessi del locale, farsi certificare nelle immediatezze i danni subiti mediante certificato di pronto soccorso o visita medica. Conservare tutti i certificati medici, ricevute delle visite effettuate, dei farmaci acquistati, nonchè ricevute degli oggetti personali deteriorati per la caduta.

Raccolti tali elementi scrivere una lettera di risarcimento danni al Titolare responsabile del locale a mezzo raccomandata A.R., ed alla compagnia d’assicurazione del locale qualora fosse provvisto di polizza sulla responsabilità civile, chiedendo il risarcimento del danno subito;

In caso di mancata risposta e/o diniego, è possibile rivolgersi al Giudice, intentando nei confronti del responsabile una causa per risarcimento danni ove come precisato si dovrà dimostrare: l’evento dannoso e il nesso di causalità, i danni, oltre alla sussistenza e l’entità. La richiesta di risarcimento del danno, a seguito dell’infortunio, si prescrive entro cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Il Responsabile del locale, invero, dovrà tutelarsi dimostrando che l’evento è ascrivibile al caso fortuito e/o a forza maggiore, allorchè questo si sia verificato. Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sul gestore, che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l’uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode.

La Suprema Corte, con indirizzo giurisprudenziale consolidato, ha affermato che, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell’esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente dell’evento dannoso e del nesso causale fra la cosa e la sua verificazione. In sostanza ed in definitiva, in virtù delle sentenze tutte della Suprema Corte sul punto, è consolidato un concetto assoluto: la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2051 c.c. è invocabile nei confronti gestore del bene in custodia, per i danni arrecati a seguito di caduta su pavimento bagnato.

Alla luce dei dettati normativi di riferimento, casi pratici e modalità di risarcimento indicati si ritiene avere dato un quadro generale sulla fattispecie dei pericoli e fastidi in cui si potrebbe imbattere chi si appresta ad “incedere in zone a rischio” invitando di conseguenza, a fare tesoro di queste brevi nozioni ed a procedere con maggiore cautela tenendo gli occhi aperti in caso di malaugurato incidente!

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