Diritto Civile

Risarcimento Danni per Acqua nel Carburante

E’ possibile chiedere il risarcimento del danno per acqua nel carburante a seguito di rifornimento?

Si è possibile ottenere il risarcimento dei danni nel predetto caso. Negli ultimi anni sono stati tanti i casi denunciati per la presenza di acqua nel carburante ed in generale di elementi estranei nel carburante.

risarcimento danni acqua nel carburante

La disciplina applicabile nel caso di danno per acqua nel carburante attiene al codice del consumo?

In base al codice del consumo il venditore è obbligato a vendere e a consegnare al consumatore beni conformi a quanto indicato nel contratto.

Quindi nel rifornire l’autovettura la stazione di servizio deve fornire carburante puro ed evitare conseguenze dannose per il consumatore che rifornisce la propria auto.

Quali termini rispettare per richiedere il risarcimento del danno al proprio veicolo a seguito della scoperta di acqua nel carburante?

A pena di decadenza il danno al veicolo per la presenza di acqua nel carburante deve essere denunciato al benzinaio entro due mesi dalla scoperta. La decadenza comporta infatti l’impossibilità di far valere il proprio diritto nei confronti del rifornimento medesimo.

Quale prova fornire per ottenere il risarcimento dei danni all’auto per la presenza di acqua nel carburante?

Il consumatore dovrà fornire la prova di avere effettuato il rifornimento presso quel rifornitore e dovrà altresì dimostrare il danno al proprio mezzo. In tal casi sarà opportuno far verificare e quantificare il danno attraverso anche una relazione tecnica redatta da un perito e/o comunque dall’ officina che ripara il mezzo.

Come procedere al fine di ottenere il risarcimento del danno subito per la presenza di acqua nel carburante?

E’ possibile procedere inizialmente con l’invio di una diffida con raccomandata con avviso di ricevimento per richiedere formalmente i danni al benzinaio.

Se alla diffida non segue riscontro occorrerà procedere per le vie legali rivolgendosi al giudice per avere una sentenza di condanna.

Quest’ultimo emetterà il provvedimento dopo avere accertato i fatti e il danno lamentato attraverso l’esame delle prove processuali (documentali, testimoniali etc…..) e la nomina di un consulente tecnico d’ufficio.

Quale tipologia di danno è risarcibile accertata la presenza di acqua nel carburante e accertato il danno all’auto?

In tali casi sarà risarcibile il costo per la riparazione del mezzo e anche il fermo tecnico cioè il danno subito per il mancato utilizzo dell’auto durante il periodo della riparazione.

I benzinai sono coperti da polizze assicurative nel caso di danno al mezzo per la presenza di acqua nel carburante?

Può capitare che in realtà il rifornimento non sia a conoscenza della presenza di elementi estranei nel carburante e quindi spesso per una maggiore tutela i benzinai stipulano polizze assicurative per coprire eventuali danni. In ogni caso sarà possibile per il rifornimento interessato procedere con azione di regresso per recuperare quanto risarcito al consumatore nei confronti delle compagnie petrolifere interessate che hanno fornito il carburante.

Il benzinaio quale prova deve fornire per evitare di dover risarcire il danno lamentato dal proprietario del mezzo rifornito?

In base all’art. 1218 del codice civile occorre dimostrare di avere adempiuto in maniera esatta la prestazione pena il risarcimento del danno.

Risarcimento Danni Acqua nel Carburante: Esempi Pratici

– Sentenza della Cassazione n. 3373/2010: “nel caso esaminato la Corte afferma che, differentemente da quanto dedotto dal giudice di merito, chi aveva chiesto il risarcimento del danno aveva il solo obbligo di provare di avere acquistato il carburante presso quel rifornimento e provare altresì che a seguito di tale rifornimento gli automezzi erano stati sottoposti a lavori di riparazione per la rimozione dell’acqua presente nel gasolio. Il benzinaio avrebbe, invece, dovuto provare di avere venduto un bene privo di difetti”.

– Sentenza della Cassazione Civile, sez. II, 07.02.2014, n. 2858:
“… In caso di vendita la cosa consegnata deve essere conforme a quella contrattata e deve avere le caratteristiche funzionali per soddisfare le esigenze dell’acquirente, comunque non deve avere difetti che la rendano inservibile o che compromettano la destinazione del bene all’uso che ha determinato l’offerta di acquisto…”.

– Sentenza del Tribunale di Modena n. 1054 del 13.07.2010: “sussiste contrattualmente l’obbligo per i benzinai di fornire carburante privo di sostanze impure o estranee così fornendo la prova di avere, in tal senso, adempiuto correttamente”.

– Sentenza n. 400 del 18.04.2015 del Giudice di Pace di Perugia: “ il codice del consumo impone al venditore la consegna di beni conformi al contratto di compravendita. Nel caso in questione un distributore di benzina è stato condannato al rimborso delle spese per la riparazione di un’auto che era stata rifornita di gasolio e benzina insieme. Per il giudice infatti chi gestisce un distributore di carburante è qualificabile come venditore di un bene o servizio e quindi andrà applicata la disciplina prevista dal codice del consumo.”

– Sentenza del Tribunale di Nocera del 07.02.2012 (contraria alle precedenti): “ Secondo questo giudice l’onere di dimostrare la presenza di vizi sul bene venduto spetta all’acquirente (a tal proposito vengono citate alcune sentenze: Tribunale di Monza del 10 gennaio 2005, Tribunale di Bologna del 21 maggio 2007, Cassazione del 12 giugno 2007 n. 13695). Precisa il Tribunale che sussiste il principio della “vicinanza della prova” per come affermato dalla Suprema Corte nella suddetta sentenza, in base alla quale l’onere di fornire la prova in un processo va ripartito in considerazione della possibilità concreta per ognuna delle parti processuali di provare fatti e circostanze che attengono rispettivamente alla propria sfera d’azione”.

– Sentenza del Tribunale di Bologna del 21.05.2007, sopra citata: “Sussiste in capo al creditore (compratore) l’onere di fornire la prova di una prestazione viziata effettuata dal venditore (debitore). Il bene venduto, infatti, oggetto della prestazione è entrato nella sfera del creditore e quindi in base al criterio di prossimità è più agevole per il creditore medesimo fornisca la prova dell’esistenza del vizio. Infatti il bene trovandosi nella piena disponibilità del creditore potrebbe anche essere stato oggetto anche di interventi da parte di terzi su richiesta del creditore stesso. Differentemente per il debitore che consegna la cosa oggetto di vendita dimostrare l’inesistenza del vizio sarebbe impossibile o comunque particolarmente difficoltoso”.

– Sentenza n. 20062/2017 del Giudice di Pace di Napoli: “ nel caso esaminato il giudice condanna in solido il benzinaio e la compagnia petrolifera al risarcimento dei danni in favore del proprietario di un auto danneggiata a seguito della somministrazione di carburante con la presenza di abbondanti quantità di acqua”.

Risarcimento Danni Acqua nel Carburante

In conclusione: è opportuno denunciare immediatamente i danni lamentati dopo la scoperta di acqua nel carburante alla stazione di servizio interessata (entro due mesi dalla scoperta, pena la decadenza del diritto). Ottenere il ristoro di tutti i danni tuttavia comporta la necessità di avere la prova di essersi riforniti presso quel distributore ( farsi rilasciare pertanto una ricevuta e/o pagare con bancomat o carta di credito).

Recarsi poi presso un’ officina al fine di verificare e accertare la presenza di acqua nel serbatoio e i danni conseguenti (tramite il rilascio di una certificazione che quantifichi in maniera concreta anche il danno). Anzi qualora si dovesse procedere con la riparazione del veicolo è necessario conservare la fattura di riparazione che attesta il danno riparato.

Sono infatti numerosi i casi esaminati dalla giurisprudenza a seguito di tali richieste da parte dei proprietari dei veicoli che si ritrovano a dovere riparare il mezzo per la presenza di acqua e/o elementi impuri nel carburante rifornito.

In talune fattispecie è stata condannata anche la compagnia petrolifera interessata insieme al gestore del distributore di benzina.

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