Diritto Civile

Risarcimento Danni Parrucchiere

Varcando la soglia del parrucchiere – solitamente con aspettative che vanno al di là del semplice cambio di look – siamo portati a credere sia difficile “scivolare” in situazioni che necessitino di dover addirittura arrivare a domandare un risarcimento danni.

Risarcimento Danni Parrucchiere

risarcimento danni parrucchiere

Immaginiamo di chiedere un nuovo colore, extension, una spuntata in vista dell’inizio della stagione estiva.

O magari perchè invitati ad una cerimonia desideriamo rinnovare il nostro aspetto e la nostra immagine; taglio più moderno ed accattivante in perfetta sintonia con il vestito scelto per l’occasione.

Distratti magari dalla lettura o dalle chiacchiere spesso ecco che alla fine, dopo phon e lacca, guardandoci allo specchio si scorge un’amara sorpresa: taglio non come avevamo richiesto, colore della tinta di tonalità scura e mortificante per i lineamenti.

Una proiezione ideale ed un desiderio di apparire diversi; purtroppo disattesi e naufragati nell’immagine riflessa.

Che si fa?

Inizieranno discussioni e versioni divergenti su lontani punti di vista; vi sarà un reale danno estetico trattandosi di un’immagine da noi ideata per lo più i capelli ricrescendo parecchio in fretta?

Insomma l’acconciatura richiesta merita un risarcimento laddove non sia espletata alla stregua del generale principio della cd diligenza del buon padre di famiglia (ex art. 1176 codice civile) oppure prevale la tesi sostenuta dagli artigiani secondo la quale non si possa configurare un vero e proprio danno estetico poichè i capelli comunque ricrescono e gli effetti solo transitori?

Risarcimento Danni Parrucchiere: Esempi Pratici

La giurisprudenza in punto è assai povera di materiale; caso frequente,ma alla fine poco dibattuto nei Tribunali.

Un precedente di merito parecchio conosciuto, ma tutt’altro che recente (anno 1999) ha visto il Giudice di Pace di Catania stabilire che chi vìola il dovere di eseguire la propria prestazione a regola d’arte – nel caso pertanto il parrucchiere che non si sia attenuto alle indicazioni esplicitate dal cliente – debba esser condannato al risarcimento dei danni.

Così come il codice civile impone alla stregua della disposizione di cui all’art. 1176 c.c.

Certamente poichè si tratta di obblighi scaturenti dall’esercizio di attività professionali detta diligenza andrà valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata; quindi tenendo conto delle capacità e della perizia richiesta – ed auspicata – ad un parrucchiere professionista.

Sia insomma si tratti extensions messe male con danno alla cute, sia un colore errato par chiaro si debba poter ottenere ristoro a quanto lamentato.

Diversa è invece l’ipotesi in cui magari, ad esempio, utilizzando prodotti non conformi o privi della prova di tollerabilità ex ante da parte del cliente si cagioni alla cute una lesione/ustione; in tal caso dovendo la situazione essere disaminata in stretta interdipendenza con la tipologia di lesione cagionata (con ciò rinviando a pregresso articolo in materia pubblicato sul sito) rapportata ai postumo ed all’evento cagionato.

Par chiaro che in via logica e pratica il risarcimento andrà rapportato e commisurato al tipo di danno occorso al cliente danneggiato ed ancorchè dimostrato dinannzi al Giudice.

Se pur vero che i capelli ricrescono ed un errato colore possa essere decolorato non v’è chi non veda come le occasioni uniche della vita non possano ritornare.

La sentenza in materia è stata considerata quasi “rivoluzionaria”; artefice del trasferimento dal salone di bellezza all’aula di giustizia una futura sposa che in vista delle nozze si era recata dal parrucchiere per ottenere una pettinatura in stile con il particolare abito in vista dell’imminente matrimonio.

Il parrucchiere, mal interpretando la situazione, aveva di fatto effettuato un taglio molto corto causando, secondo il ragionamento del Giudice, sia un danno biologico sia un danno di relazione; avendo dovuto la donna rinunciare a quel preciso abito prescelto che mal si sarebbe adattato al taglio di capelli erroneamente eseguito.

In ambito processuale veniva svolta prova per testi sulle indicazioni offerte dalla cliente al momento dell’incarico conferito; essendo in tal sede determinante comprendere cosa si intendesse per una semplice spuntatina con eliminazione delle doppie punte.

Riuscendo a dimostrare la veridicità della tesi avanzata in giudizio – sia attraverso fotografie sia attraverso altri mezzi di prova tra i quali addirittura una CTU – veniva riconosciuto alla futura sposa un risarcimento danni; di natura sia patrimoniale sia morale.

Curiosità: per ciò che concerne la somma ottenuta a titolo di risarcimento la stessa è stata pari a Lire 700.000 oltre ad interessi.

Da qui facile il calcolo in considerazione del rapporto di cambio con l’Euro; infatti la sentenza de quo risalente all’anno 1999.

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