Diritto Civile

Risarcimento Danni Spese Legali

Al pari di tutti i danni processuali (artt. 89 e 96 codice procedura civile) oggetto di pronuncia  le spese legali hanno natura endoprocessuale; ciò comporta una particolare disciplina rispetto ad altri seppur similari rapporti obbligatori.

Risarcimento Danni Spese Legali

risarcimento danni spese legali

Tuttavia in alcune circostanze le spese legali possono essere considerate come una vera e propria voce di danno; essendo infatti suscettibili di essere liquidate in un giudizio addirittura distinto da quello da cui, in effetti, sono generate.

Quindi sotto tale ottica, intese come compenso professionale spettante al legale, possono costituire e far scaturire un vero e proprio danno patrimoniale assimilato a qualsivoglia altro e differente esborso conseguente ad un fatto illecito o ad un inadempimento contrattuale.

In tale visione d’insieme pertanto l’attività legale – civile, penale ovvero amministrativa – qualora considerata alla stregua della decisione finale di un giudizio verrà tradotta in una quantificazione; nel caso invece in cui le spese non siano liquidate in sentenza ovvero non siano previste nel giudizio di merito ecco che le stesse possono divenire una sorta di danno risarcibile e separatamente liquidabile.

Certamente la fattispecie rappresentata qualora il fatto illecito ovvero l’inadempimento dal quale nasce la richiesta di rimborso sia successiva o almeno autonoma dal processo di merito.

Diversamente ed a contrario, infatti, verrebbero lesi principi fondanti l’ordinamento che coprono, sotto aspetto processuale, anche la disposizione relativa alla quantificazione e corresponsione delle spese legali sostenute.

Orbene nel caso detto le spese così come altre voci di danno cd patrimoniale possono essere oggetto di liquidazione in quanto risarcibili in via sussidiaria ed autonoma rispetto al procedimento da cui scaturiscono; evidentemente in tal sede senza aver ottenuto alcunchè.

Di solito due sono le ipotesi più frequenti.

  1. Ci troviamo di fronte a spese legali stragiudiziali; in tale accezione le stesse possono integrare sia un danno di natura contrattuale sia un danno di natura extracontrattuale ( o anche cd precontrattuale);
  2. Ci troviamo in presenza di un danno risarcibile poichè collegato ad un fatto illecito e/o ad un inadempimento contrattuale purchè, in entrambi in casi, sia comunque autonomo e separato nella sua compiuta configurazione dal merito.

Risarcimento Danni Spese legali: il caso dell’incidente stradale

Affrontiamo una tematica del tutto particolare e frequente; con pronunce giurisprudenziali non sempre univoche e di chiara lettura.

In caso di incidente stradale spesso il danneggiato evita di affidarsi ad un avvocato temendo esborsi considerevoli per la pratica di risarcimento; insomma preferendo domandare lo stesso in via autonoma accettando, molto spesso, l’offerta dell’assicurazione senza “contrattazione”.

Durante la fase stragiudiziale (quando cioè la vertenza non sia stata ancora portata davanti ad un Giudice) le spese legali nel caso affrontate costituiscono un danno patrimoniale connesso all’illecito; ciò secondo il principio della cd regolarità causale (art. 1223 c.c) tale da far nascere appunto il diritto ad ottenerne un successivo rimborso.

Tuttavia nel DPR N. 254/2006 – Disciplina dell’indennizzo diretto – all’art. 9 co. 2  (assistenza tecnica ed informativa ai danneggiati) viene stabilito che… nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non siano dovuti compensi per la consulenza ovvero assistenza professionale diversi da quelli medico – legale per stabilire i danni alla persona.

Stando così le cose e leggendo la normativa sembrerebbe quindi che in caso di indennizzo diretto gli onorari del legale siano sempre a carico del danneggiato vedendo di fatto lo stesso un rimborso solo per ciò che concerne le spese di perizia medico legale.

Tuttavia la giurisprudenza ha interpretato la tematica con modalità via via più incisive; ribadendo nel corso degli anni a venire che il danneggiato, proprio per la specificità e delicatezza delle situazioni, ha diritto di farsi assistere da un legale o da studi tecnici esperti in materia (incidentistica stradale, ingegneria cinetica ) anche e soprattutto nella fase stragiudiziale.

Allo scopo di ottenere il rimborso delle relative spese legali anche ne caso in cui abbia alla fine optato per la procedura di cd ” indennizzo diretto”.

La ratio è ben prevedibile e condivisibile; già la Corte di Cassazione nelle prime interpretazioni successive all’entrata in vigore del DPR ribadiva che ‘l’Istituto assicuratore non solo sia economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale; proprio considerata la complessità, la delicatezza della materia e la molteplicità anche normativa dei principi regolatori “.

Tant’è che per alcuni Giudici detta procedura in via di principio sarebbe incostituzionale per violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa (artt, 3, 24 e 32 della Costituzione).

Da qui infatti in seguito nullità incidentale dichiarata per contrasto con l’art. 24 Costituzione – e disapplicazione dell’art. 9 co. 2 DPR 254/2006 – qualora sia inteso ed interpretato nel senso ostativo – ergo vietare tout court – la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione delle spese legali.

In via logica e pratica ovvio che sussista disparità di posizione giuridica tra danneggiato/privato e l’ Impresa di Assicurazione.

Nella decisione Corte Cassazione N. 11154 /2015 si rileva che ciò che conta ai fini della risarcibilità dei danni – e cioè nel caso specifico spese erogate a professionisti a cui il danneggiato/vittima si sia rivolto per ottenere una equa corresponsione di risarcimento – sia di fatto, ed in via univoca, la sussistenza di un valido e diretto nesso causale tra il sinistro e la spesa oggetto di decisione. Quindi in definitiva secondo la loro effettiva necessità.

Seguendo tale ragionamento, pertanto, dovrà ritenersi sempre risarcibile la spesa per compensare un avvocato quando il sinistro presenti particolari problemi tecnico-giuridici tali da renderlo opportuno ovvero quando la vittima non abbia ricevuto idonea assistenza, in tal senso, dal proprio assicuratore.

Da qui, a contrario, in via deduttiva la irrisarcibilità delle spese legali qualora la gestione del sinistro sia lineare, del tutto scevra da particolarità tecniche ed i danni da esso derivati siano modesti. Quindi il problema del rimborso delle spese, secondo tale pronuncia, andrebbe correttamente posto in termini di “causalità” ex art. 1223 codice civile e non in termini di risarcibilità in assoluto.

Per completezza la Corte ha altresì in tale contesto ribadito sia necessario che il danneggiato richieda in via espressa al proprio assicuratore il rimborso delle spese legali occorse per la procedura stragiudiziale; non essendo previsto in via automatica.

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