Risarcimento del danno da parte del dipendente per danni all’auto aziendale
Indice dei contenuti
- 1 Risarcimento del danno da parte del dipendente per danni all’auto aziendale
- 1.1 Chi paga per i danni alle auto aziendali provocati da un dipendente dell’azienda stessa?
- 1.2 Il titolare dell’azienda ha il dovere ex art. 1127 c.c., comma 2, di stipulare un contratto di assicurazione che copra i danni all’auto causati dal dipendente?
- 1.3 Quale documentazione rileverà al fine di accertare le responsabilità per i danni causati all’auto aziendale?
- 1.4 E’ possibile subire delle contestazioni e delle sanzioni disciplinari per danni all’auto aziendale?
- 1.5 Quale disciplina giuridica si applica in caso di danni all’auto aziendale da parte del dipendente?
- 1.6 Cosa dice la giurisprudenza in materia di comportamento doloso e colposo del dipendente che causa danni all’auto aziendale?
- 1.7 Quali tipi di coperture assicurative esistono a copertura dei danni causati da auto aziendali?
- 1.8 Quali gli elementi per stabilire il grado di responsabilità tra datore di lavoro e dipendente nel caso di danni all’auto aziendale per un sinistro stradale?
- 1.9 E’ possibile trattenere dalla retribuzione netta l’importo quantificato per il danno all’auto aziendale?
- 1.10 Quale tipologia di danno sarà risarcibile nel caso di danneggiamento dell’auto aziendale?
- 1.11 Esiste giurisprudenza in materia di risarcimento del danno causato all’auto aziendale dal dipendente?
Risarcimento del danno da parte del dipendente per danni all’auto aziendale
Chi paga per i danni alle auto aziendali provocati da un dipendente dell’azienda stessa?
Se l’incidente è causato con colpa dal dipendente che conduce l’auto aziendale il dipendente sarà tenuto a risarcire i danni cagionati all’azienda, dimostrando la responsabilità con colpa del dipendente, il danno e il nesso causale tra il danno subito e l’evento dannoso.
Il titolare dell’azienda ha il dovere ex art. 1127 c.c., comma 2, di stipulare un contratto di assicurazione che copra i danni all’auto causati dal dipendente?
Non sussiste un obbligo in tal senso in capo al titolare dell’azienda in quanto si richiederebbe un onere economico gravoso a suo carico che non può rientrare nel dovere di correttezza previsto dall’art 1227 c.c. comma 2.
Quale documentazione rileverà al fine di accertare le responsabilità per i danni causati all’auto aziendale?
Avrà rilievo in tali casi sicuramente il verbale redatto dai Carabinieri e/o dalla Polizia stradale intervenuta sul posto al fine di effettuare gli accertamenti dovuti (verbale redatto da pubblica autorità che costituisce piena prova sino a querela di falso).
In ogni caso occorrerà valutare ogni singola fattispecie alla luce dei fatti e della documentazione esistente.
E’ possibile subire delle contestazioni e delle sanzioni disciplinari per danni all’auto aziendale?
A seguito di danni all’auto aziendale per colpa del dipendente, quest’ultimo rischia di ricevere sanzioni disciplinari rapportate alla gravità dei fatti.
Quale disciplina giuridica si applica in caso di danni all’auto aziendale da parte del dipendente?
L’art. 2043 c.c. che così dispone: “chi con dolo o colpa cagiona un danno ingiusto deve risarcire
il danno.”
Rileva altresì l’art. 2054 c.c.: ” Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.”
In base alla predetta normativa il conducente dell’auto che provoca il danno dovrà risarcire i danni.
Nel caso in esame il dipendente sarà lui ritenuto responsabile per avere causato danni all’auto aziendale se ha agito con dolo o colpa.
Si ha dolo infatti in presenza di un comportamento volontario, si ha colpa invece se sono state violate le regole della diligenza, prudenza e perizia.
Quanto sopra per ciò che attiene la disciplina civilistica.
Può tuttavia sussistere altresì una responsabilità penale in capo al conducente del veicolo e quindi in capo al dipendente che si trova alla guida del veicolo.
A tal proposito si cita l’art 40 del codice penale: “ nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”. In tal caso pertanto il lavoratore dipendente sarà responsabile penalmente e personalmente.
Cosa dice la giurisprudenza in materia di comportamento doloso e colposo del dipendente che causa danni all’auto aziendale?
In particolare per ciò che attiene il comportamento colposo sussiste la colpa lieve, media e grave.
Se la colpa è lieve il dipendente non è considerato responsabile, in caso di colpa media il lavoratore dovrà risarcire il danno quanto meno in parte, se invece sussiste colpa grave il dipendente dovrà risarcire tutto il danno o la maggior parte di esso.
In caso di dolo (comportamento volontario) sussiste una responsabilità piena in capo al lavoratore dipendente e sarà ritenuto interamente e totalmente responsabile del danno causato.
Quali tipi di coperture assicurative esistono a copertura dei danni causati da auto aziendali?
Tra le più conosciute l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile. Questo tipo di polizza deve essere stipulata obbligatoriamente dal datore di lavoro e copre i danni materiali e i danni a persone provocati dall’utilizzo del veicolo a terzi. Nel caso di incidente stradale la Compagnia assicurativa risarcirà il terzo danneggiato.
Quali gli elementi per stabilire il grado di responsabilità tra datore di lavoro e dipendente nel caso di danni all’auto aziendale per un sinistro stradale?
Se il veicolo aziendale presenta caratteristiche tecniche particolari il datore di lavoro dovrà comunicarle al lavoratore (se il lavoratore non è stato istruito in tal senso la sua responsabilità sarà di minore entità), inciderà sull’entità del risarcimento anche la condizione economico-finanziaria del datore di lavoro e del lavoratore, così come rileverà altresì la retribuzione percepita dal dipendente.
E’ possibile trattenere dalla retribuzione netta l’importo quantificato per il danno all’auto aziendale?
In caso di danni cagionati dal lavoratore all’auto aziendale, secondo alcune sentenze, il datore di lavoro può trattenere la somma necessaria all’eliminazione del danno decurtando l’importo dalla retribuzione mensile dovuta al lavoratore.
Quale tipologia di danno sarà risarcibile nel caso di danneggiamento dell’auto aziendale?
Saranno risarcibili le spese per la riparazione dell’auto aziendale, nonchè il fermo tecnico cioè il danno subito per il mancato utilizzo dell’auto per il tempo necessario alle riparazioni.
Esiste giurisprudenza in materia di risarcimento del danno causato all’auto aziendale dal dipendente?
La corte di Cassazione con sentenza n. 6750 del 04.05.2012 ha ritenuto che il lavoratore debba risarcire i danni provocati all’auto aziendale. Nel caso esaminato, infatti, entrambi i conducenti dei veicoli erano responsabili del sinistro (era stato anche redatto il Cid da dove emergevano le relative responsabilità).
Pertanto in presenza di una colpa accertata in capo al lavoratore dipendente il datore di lavoro potrà richiedere a quest’ultimo le spese per la riparazione dell’auto senza che a nulla rilevi la corresponsabilità dell’altro conducente nell’avere causato il sinistro.
Altra sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 457 del 29.11.2011) da dove emerge la legittimità del licenziamento del lavoratore per giusta causa per avere causato un incidente stradale con un altro veicolo.
Conclusione: Alla luce di quanto sopra pertanto occorre porre le dovute cautele nell’utilizzo dei veicoli aziendali per evitare che il lavoratore possa subire conseguenze gravose a suo carico.
Buon giorno, volevo chiedere: esiste un limite di tempo entro il quale il datore di lavoro può richiedere il risarcimento del danno? O può essere richiesto anche un anno dopo a rapporto lavorativo concluso da tempo?
Grazie