Pignoramento Mobiliare: Iter, Modalità e Cenni di Giurisprudenza
Il codice di procedura di rito dispone all’art. 513 e seguenti la disciplina del pignoramento mobiliare presso il debitore.
Pignoramento Mobiliare
Ottenuto pertanto un titolo esecutivo – di natura giudiziale e/o stragiudiziale – e terminata la cd fase prodromica con le notifiche previste ex lege (cioè una volta notificato l’atto di precetto e trascorsi i giorni di rito ) il creditore può iniziare detta procedura esecutiva; avvalendosi dell’organo a ciò deputato e cioè l’Ufficiale Giudiziario.
In primo luogo trattandosi di procedura che prevede accessi e visite presso domicilio/residenza del debitore utile sottolineare che dette attività non possano essere compiute nei giorni festivi nè prima delle ore 7 nè dopo le ore 21.
L’Ufficiale Giudiziario, pubblico ufficiale del Tribunale competente, munito di titolo esecutivo e precetto inizia la ricerca dei beni mobili del debitore e/o presso terzi a seconda della tipologia di pignoramento individuata dal creditore ; tenendo certamente presente che la Legge considera alcuni beni impignorabili ex lege.
Detta ricerca viene espletata presso abitazione, altri luoghi allo stesso appartenenti o deputati allo svolgimento dell’ attività lavorativa potendo in tali contingenze avvalersi dell’ausilio della Forza Pubblica.
Il codice di rito prevede, come accennato, che alcuni beni mobili siano impignorabili in modo assoluto; beni cioè che abbiano valore – intrinseco od estrinseco – tali da essere considerati indispensabili per la vita del debitore e della propria famiglia anche in un’ottica di quotidiano sostentamento. Altri beni aventi tali caratteristiche sono quelli strettamente correlati all’ espletamento dell’attività lavorativa.
Quindi nel dettaglio a’ sensi e per gli effetti di cui all’art. 514 cpc sono impignorabili :
- Vestiti, biancheria, letti e tavoli con sedie, posate ed utensili, armadi e cassettiere, frigoriferi e stufe con fornelli, lavatrici;
- Libri, attrezzi ed oggetti indispensabili (leggasi p.c.) allo svolgimento dell’attività lavorativa;
- Beni di valore affettivo e morale: fede nuziale, oggetti sacri e necessari alla professione del culto religioso, decorazioni al valore, corrispondenze, scritti di famiglia e manoscritti purchè non rappresentino collezioni storiche e/o di pregio.
Alla stregua del cd “collegato ambientale” di cui a Legge N. 221/2015 sono in oggi ex artt. 6 bis e 6 ter assolutamente impignorabili gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o in altri luoghi così come gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore e /o di familiari (coniuge e figli).
Piccolo inciso doveroso: la necessità, peraltro meritevole ed introdotta ex Lege , di far terminare prassi di pignorare ad esempio il cane del debitore o altro animale di affezione o ancorchè di ausilio terapeutico sottolinea la deriva culturale, etica e morale del nostro tempo convulso e privo di ogni dignità.
L ‘impignorabilità assoluta può essere fatta valere in via formale dal debitore in caso di discrasìe in merito all’effettuato pignoramento solo attraverso la cd opposizione all’esecuzione; rimedio contenzioso e giudiziale ex art. 615 cpc mentre il vizio non viene ritenuto rilevabile ex officio dal Giudice.
La legge dispone altresì che altri beni siano relativamente impignorabili o pignorabili solo in determinate circostanze. Occorrerà pertanto vedere e valutare il contesto e le specificità di ogni situazione sottesa ad esecuzione forzata.
Alla stregua delle disposizioni di cui all’art. 517 cpc par logico che siano preferiti denaro contante, gioielli e titoli di credito; così come ogni altro bene di sicura realizzazione in accezione monetaria.
Compiuta ed ultimata l’attività di ricerca da parte dell’Ufficiale Giudiziario si redige verbale unitamente alla stima dei beni oggetto di procedura. Il creditore procedente avrà poi onere nei termini previsti ex lege di depositare presso il Tribunale la nota di iscrizione a ruolo e la speculare istanza di vendita e/o assegnazione dei beni.
Agli eventuali altri soggetti che vantino un credito nei confronti dello stesso soggetto è consentito intervenire nella procedura esecutiva; ciò partecipando alla ripartizione di quanto si ricaverà dalla vendita seguente.
Decorsi 10 giorni dal pignoramento dovrà pertanto essere depositata l’istanza de quo ex art. 510 cpc.
L’atto di pignoramento può essere riferito ai cd beni mobili registrati; ovvero autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Da qui disciplina di recente Riforma su modalità pratiche e correlazione con le risultanze del P.R.A.
Altra possibilità e tipologia è rappresentata dal cd pignoramento presso terzi; la cui esemplificazione più corrente e frequente è rappresentata dal pignoramento del conto corrente intestato al debitore per le somme ivi depositate. Ricoprendo la qualifica di terzo nel caso specifico l’Istituto di Credito presso il quale le somma sono, appunto, giacenti in conto.
CREDITI IMPIGNORABILI
Ai sensi e per gli effetti ex art. 545 cpc non sono assoggettati ad esecuzione forzata:
- crediti alimentari;
- sussidi di maternità , malattie e funerale erogati da casse di assicurazione;
- sussidi destinati al sostentamento di persone in stato di evidente indigenza;
- pensioni minime alla stregua dell’importo di cui ad Inps. Per eccedenza non si può superare la quota del 20%.
PILLOLE DI GIURISPRUDENZA
Molteplici sono le pronunce in ordine alla nullità dell’ atto di pignoramento. Secondo risalente orientamento dei Giudici l’assenza di riferimento in narrativa dell’ingiunzione di cui all’art. 492 cpc renderebbe l’atto nullo.
Sotto altro profilo , in via esemplificativa, l’ inosservanza dei 10 giorni previsti quale termine da rispettare in via preventiva prima del deposito dell’istanza di vendita e/o assegnazione da parte del creditore procedente non renderebbe a contrario (nella fattispecie di cui a pignoramento presso terzi) l’atto viziato da nullità; tale disamina in quanto non ci sarebbe impedimento a che il terzo renda, comunque, la dichiarazione prevista ex lege e di cui all’art. 547 cpc.
Cassazione sentenza N. 6835/2015: alla stregua della pronuncia l’atto di pignoramento presso terzi sarebbe solamente irregolare – e non inficiato da nullità e/o inesistenza – laddove non contenga l’intimazione al terzo pignorato di non disporre, senza autorizzazione o ordine del Giudice, delle somme o cose dallo stesso detenute.
Sotto ulteriore aspetto la decisione Corte di Cassazione N. 2110/2014 che in riferimento alla natura dell’atto di pignoramento quale atto in via di paradigma “complesso ” ritiene il medesimo, ancorchè viziato ovvero contenente inesattezze, comunque valido laddove la narrativa sia idonea a raggiungere il proprio scopo in accezione giuridica.