Risarcimento danni per merce danneggiata
Indice dei contenuti
- 1 Posso ottenere il risarcimento dei danni per merce danneggiata?
- 2 Cosa fare se la merce risulta danneggiata?
- 3 Quale soggetto è responsabile in caso di consegna di merce danneggiata?
- 4 Cosa fare se la merce consegnata non presenta vizi di imballaggio, dunque, è apparentemente esente da vizi?
- 5 A quanto ammonta il risarcimento?
- 6 Quale la procedura per ottenere il risarcimento del danno?
- 7 Quali sono i tempi di soddisfazione della pretesa creditoria?
- 8 Posso ottenere il risarcimento anche in caso di trasporto internazionale?
- 9 È possibile assicurare la merce trasportata?
Posso ottenere il risarcimento dei danni per merce danneggiata?
Diverse sono le ipotesi in cui la merce può risultare danneggiata.
Le più frequenti attengono al trasporto.
Di sovente, infatti, quando si acquista online o a distanza accade che la merce arriva nelle nostre abitazioni danneggiata.
Molte le richieste risarcitorie sottoposte all’attenzione della giurisprudenza.
Cosa fare se la merce risulta danneggiata?
In questo caso è possibile chiedere il rimborso del prezzo versato.
La procedura da seguire appare abbastanza semplice: si presenta un reclamo scritto anche attraverso la compilazione di moduli appositamente predisposti con allegazione di tutti i documenti necessari per dimostrare il vizio.
Innanzitutto è necessario provare l’avvenuto acquisto e, successivamente, il vizio da cui la cosa è gravata.
È possibile anche allegare documentazione fotografica.
Quale soggetto è responsabile in caso di consegna di merce danneggiata?
La norma di riferimento è l’art. 1693 c.c. relativo alla responsabilità per perdita e avaria.
La disposizione attribuisce tale responsabilità al mittente dal momento in cui riceve le cose fino a quello della riconsegna al destinatario.
È prevista anche una prova liberatoria che consiste nella dimostrazione del collegamento eziologico tra perdita e avaria e caso fortuito.
In altri termini per liberarsi dalla responsabilità il vettore deve dimostrare che la merce è stata danneggiata per caso fortuito ossia per evento imprevisto e imprevedibile, dunque, non bypassabile con l’ordinaria diligenza.
In uno al caso fortuito esoneri di responsabilità sono previsti anche se la perdita o l’avaria derivano dalla natura o da vizi propri della cosa, dall’imballaggio, da condotta del mittente o del destinatario.
Se il vettore, però, accetta le cose da trasportare senza alcuna riserva si presumono assenti vizi apparenti dell’imballaggio.
Cosa fare se la merce consegnata non presenta vizi di imballaggio, dunque, è apparentemente esente da vizi?
In tali ipotesi il destinatario della merce non può accorgersi immediatamente dei vizi della cosa. È sempre consigliabile, pertanto, accettare il pacco “con riserva”.
In tal modo è possibile controllare lo stato della merce e verificare se essa è o meno integra.
Il vettore può accettare tale dicitura e allora, in caso di vizi, la merce può essere riconsegnata e sostituita oppure, nel caso in cui il vettore non accetti, è bene non ritirare il bene e rispedirlo al mittente.
Si tratta di piccole accortezze che possono evitare brutte sorprese e inconvenienti soprattutto in occasione di acquisti online.
A quanto ammonta il risarcimento?
Le poste risarcitorie sono variabili.
Esse possono andare da poche centinaia di euro a migliaia di euro a seconda del valore della merce e dell’entità del danno prodotto.
Ad essere valutate anche le condizioni e le clausole contenute nel contratto di trasporto. In ogni caso il risarcimento comprende sia il danno emergente ossia le spese effettivamente sostenute che il lucro cessante inteso quale mancato guadagno conseguente al danneggiamento della cosa.
Trattandosi di responsabilità contrattuale risulta integralmente applicabile il disposto dell’art. 1223 c.c. in base al quale entrambe tali voci del danno patrimoniale devono essere conseguenze immediate e dirette del danneggiamento della merce.
Quale la procedura per ottenere il risarcimento del danno?
In caso di merce danneggiata per ottenere il risarcimento è sempre consigliabile rivolgersi ad un avvocato.
La prima cosa da fare è formulare formale lettera di diffida attraverso cui si chiede il risarcimento dei danni specificando i motivi della domanda anche allegando idonea documentazione a dimostrazione dei vizi della cosa.
A seguito della missiva due le strade che possono aprirsi. È possibile che le parti, anche grazie all’intermediazione dei legali di riferimento, trovino un accordo circa la materia del contendere.
In questo caso viene sottoscritto un contratto transattivo indicando i termini, le modalità e le condizioni di soddisfazione della pretesa. In caso contrario e in assenza dell’accordo tra le parti è necessario adire il Giudice chiedendo la soddisfazione della pretesa risarcitoria. Il convenuto può costituirsi in giudizio adducendo le proprie ragioni. Il Giudice con sentenza finale e a seguito di accurata istruttoria decide circa la materia del contendere liquidando oppure negando la pretesa risarcitoria.
Quali sono i tempi di soddisfazione della pretesa creditoria?
I tempi di liquidazione delle poste risarcitorie possono variare in base alla complessità della vicenda e alla procedura seguita per evaderla. Se le parti riescono a trovare un accordo stragiudiziale i tempi per vedere effettivamente realizzata la propria domanda si accorciano notevolmente essendo necessarie e sufficienti esclusivamente trattative tra le parti cui segue, sic et simpliciter, la redazione dell’accordo con relativa sottoscrizione.
In caso contrario, in presenza di mancato accordo il richiedente dovrà mettere in preventivo tempi notevolmente più lunghi per ottenere quanto voluto. In tal caso, infatti, attivandosi il procedimento giurisdizionale, molteplici sono i fattori che intervengono e che influenzano la conclusione della procedura.
Bisogna, infatti, tener conto del carico pendente innanzi al Giudice adito e delle tempistiche proprie del Tribunale di riferimento, della complessità della vicenda, delle richieste istruttorie, del comportamento processuale delle parti e di tutti gli altri fattori idonei ad incidere sulla durata del giudizio.
Posso ottenere il risarcimento anche in caso di trasporto internazionale?
In tale ipotesi la normativa di riferimento è contenuta nella Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956. Su un caso simile si è pronunciata di recente la Corte di Appello di Catania con sentenza n. 869 del 2020. La lite coinvolgeva un mittente e un vettore per richiesta di ristoro a seguito di danneggiamento e smarrimento della merce. La sentenza si è concentrata, in particolare, sulla legittimazione alla richiesta di indennizzo affermando che il mittente la conserva fino al momento in cui la merce non arriva al destinatario che, a sua volta, non ne chiede la riconsegna.
È possibile assicurare la merce trasportata?
Certo. Sono previste apposite Assicurazioni Trasporti che coprono proprio eventuali danni a merci dirette a terzi e appositamente imballate. Il premio da corrispondere alla compagnia assicurativa è variabile tenuto anche conto del peso della merce e dell’entità della stessa.
Solitamente il premio si aggira attorno al 3%.
E quindi 3€ ogni 100€ di valore assicurato.
Ma dipende ovviamente dal tipo di prodotto (se nuovo o usato) e dalla categoria merceologica.
Sul mercato sono diffuse anche le cosiddette polizze in abbonamento sottoscritte soprattutto da aziende specializzate nel settore che, dunque, svolgono l’attività con carattere continuativo. Si tratta di servizio molto utile diretto a manlevare il vettore in caso di possibili danni.