Diritto Civile

Risarcimento per Errore Medico

La responsabilità per errore del medico è da sempre al centro del dibattito giurisprudenziale e dottrinale.

L’attività medica, infatti, come la circolazione stradale, è intrinsecamente pericolosa, pertanto, fonte di responsabilità e di contenziosi.

Il legislatore è intervenuto diverse volte sulla materia dovendo contemperare esigenze diverse.

Risarcimento Danni da Errore Medico

Da un lato tutelare il paziente da eventuali omissioni o errori del sanitario e, dall’altro, permettere al medico di operare nella massima serenità ponendo in essere tutte le operazioni necessarie per tentare di salvare la vita al paziente.

L’obiettivo è quello di evitare la cosiddetta “medicina difensiva” ovvero il mero rispetto standardizzato di protocolli e check list al solo scopo di evitare di incorrere in responsabilità in ipotesi di aggravamento o decesso del paziente.

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In quale tipologia di responsabilità rientra quella del sanitario?

L a responsabilità del sanitario è una responsabilità di tipo professionale che rientra nell’art. 1176, 2° comma c.c.  laddove la diligenza va valutata secondo la natura dell’attività esercitata.

Che natura ha la responsabilità del medico?

Diverse sono le tesi che si sono succedute nel tempo:

  1. natura contrattuale per inadempimento del contratto tipico di spedalità che comprende sia l’assistenza medica che il vitto e l’alloggio all’interno della struttura che ospita il paziente;
  2. natura extracontrattuale: l’idea di fondo è che il contratto si esplica tra struttura ospedaliera e paziente rimanendo il medico del tutto estraneo a questo rapporto:
  3. la Corte di Cassazione con sentenza n. 589 del 1999 fonda la responsabilità del sanitario sul contatto sociale che si instaura tra medico e paziente. Pur in assenza di un vero e proprio contratto, il rapporto qualificato e la fiducia che il paziente ripone nel professionista fanno nascere le obbligazioni tipiche di un atto negoziale con conseguente applicazione della relativa disciplina.

Quali sono le leggi in materia di responsabilità medica?

Il legislatore è intervenuto in materia diverse volte e a distanza di non molto tempo.

Due sono gli atti legislativi fondamentali che caratterizzano la disciplina dell’errore del sanitario:

  1. il decreto legge n. 158 del 2012 convertito con modifiche in legge n. 189 del 2012 e meglio noto come decreto Balduzzi. Tale previsione specifica che il medico che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde in ambito penale per colpa lieve. Resta comunque la responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c. per aver recato un danno nella commissione di un fatto illecito.
  2. legge n. 24 del 2017 meglio nota come legge Gelli Bianco: abroga l’art. 3 del decreto Balduzzi. Introduce il Garante regionale per il diritto alla salute con poteri di informazione e di controllo, istituisce i centri regionali per la gestione del rischio sanitario, l’Osservatorio nazionale per le buone prassi, il Sistema nazionale per le linee guida. Distingue, inoltre, tra responsabilità della struttura e quella del medico la prima di natura contrattuale e la seconda contrattuale o extracontrattuale a seconda dell’esistenza o meno di u contratto con il medico.

Quale legge si applica?

Sulla questione ci sono state pronunce contrastanti:

  1. Sentenza Tarabori: la nuova disciplina non trova applicazione nelle ipotesi in cui mancano le linee guida oppure nelle situazioni concrete nelle quali tali raccomandazioni non devono essere rispettate.

Non rileva più il grado della colpa, ma solo l’imperizia sottoposta a giudizio ex art. 2236 c.c.

  1. Sentenza Cavazza: non è punibile l’errore commesso quando si applicano le linee guida a prescindere dal grado della colpa.

L’errore commesso nella fase di scelta delle linee guida è sempre punibile.

Sulla questione si sono, successivamente pronunciate le Sezioni Unite che hanno ritenuto non punibile l’errore commesso quando si applicano le linee guida se di lieve entità e scaturente da imperizia.

In base alla normativa vigente cosa accade se il paziente agisce sia nei confronti della struttura che del sanitario?

Se il paziente agisce sia nei confronti della struttura che del sanitario c’è un concorso improprio ove la pretesa è la stessa, ma i titoli di responsabilità a carico dei coobbligati sono differenti: contrattuale per la struttura ed extracontrattuale per il medico.

Cosa deve provare il paziente per ottenere il risarcimento in caso di errore medico?

Il caso è quello di un paziente affetto da ipertrofia prostata danneggiato da un’errata anestesia spinale con conseguente alla spalla destra e difficoltà respiratorie. La conseguenza è stata una paralisi del nervo ascellare destro e dell’emidiframma sinistro.

La Cassazione con ordinanza n. 5922 del 2024 ha stabilito che, in base alla disciplina vigente, il paziente deve provare l’esistenza del nesso causale tra condotta e danno ovvero che quest’ultimo derivi direttamente dalla condotta del sanitario.

L’ospedale o, in generale, la struttura sanitaria deve dimostrare l’esatto adempimento cioè di aver correttamente eseguito la prestazione.

Posso ottenere il risarcimento del danno se già non godo di ottima salute?

L’ipotesi è quella del danno cosiddetto differenziale che si verifica quando un soggetto con cattivo stato di salute si sottopone ad un intervento medico che, non praticato a regola d’arte, compromette ulteriormente la sua situazione.

Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Rieti con sentenza 18 settembre 2023 n. 425 che ha applicato il sistema tabellare applicando la percentuale di invalidità causata e sottraendo quanto indicato nelle tabelle per quella pregressa.

Quale risarcimento posso ottenere in caso di errore medico?

Il caso è quello di un paziente che riportava una frattura scomposta alla tibia e al perone sinistro durante un incontro di calcio che è stato costretto a sottoporsi a diversi interventi chirurgici a causa di diverse complicazioni.

Il Tribunale Ordinario di Bergamo con sentenza n. 2181 del 2018 ha condannato la struttura a risarcire un danno pari a euro 57.261,16 oltre interessi legali a titolo non patrimoniale.

A titolo di danno patrimoniale la condanna è stata pari a euro 5.952,33 oltre gli interessi dovuti per legge.

La struttura è stata condannata anche alla refusione delle spese di lite per euro 13.430,00 per compensi professionali.

Cosa accade nel caso di somministrazione di farmaci off label?

I farmaci off label sono medicinali registrati, ma utilizzati per fini diversi da quelli previsti.

Ai sensi dell’art.  3 della legge n. 94 del 1998 il sanitario può usarli, ma in assenza di altri già approvati per quella terapia, se ci sono state pubblicazioni scientifiche conformi e al cospetto di consenso informato adeguato.

 

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