Risarcimento Danni da Nubifragio
Negli ultimi decenni sempre più spesso e con conseguenze devastanti per territorio e persone stiamo assistendo a fenomeni atmosferici violenti, inaspettati e poco consoni alla nostra “abitudine” meteorologica; nel senso che nell’immaginario collettivo esondazioni ripetute, alluvioni, nubifragi di portata assai significativa venivano, e di fatto vengono, considerati eventi eccezionali peculiari di altre zone geografiche e climatiche.
Insomma tra monsoni, uragani, tifoni (in America addirittura con nomi femminili in serie) ecco che sorvolando l’Oceano in via ideale ci ritroviamo a dover contare danni, evacuazioni, paesi spazzati via dalla furia dell’acqua .
Al momento – maggio / giugno 2019 – è un susseguirsi di perturbazioni, esondazioni (soprattutto in questi giorni Emilia Romagna e zone limitrofe), bombe d’acqua; mese di maggio più freddo in assoluto .
Certamente non vale associare l’apocalittico fenomeno ad influenze nefaste arrivate insieme a movimenti di opinione del Nord Europa sulla scia di attivisti ecologisti; anche perchè, a tutto voler concedere, qualche domanda non tanto sugli effetti ma sulla cause di tali disastri sarebbe sinceramente bene porsela.
Ovviamente occorre passare dalla disamina ambientale – ed anche politica – a quelle maggiormente pragmatica; quindi legale. Inutile far finta di non comprendere che alcune zone del nostro dissestato territorio non avrebbero dovuto poter contemplare costruzioni, condoni edilizi.
Se costruisco in zona ad alto rischio idro-geologico, insomma, quanto prima potrò aspettarmi danni ed ipotetiche problematiche; laddove in progettazione non mi avveda o sorvoli su rischio sismico et similia accetterò un accadimento di tal fatta.
Dovendo quindi far fronte, comunque, ad eventi meteo sempre più caratterizzati da fenomeni estremi la depauperazione del territorio e l’irrazionale corsa al cemento alla fine condurranno a dover contare danni alle abitazioni, alle cose ed alle persone .
Si sorvolerà in tale articolo su particolare situazione in cui, purtroppo, in tali circostanze si dovranno constatare decessi e sofferenze di varia eziologia.
In eventi di ampia portata ed eccezionalità le Autorità preposte ( di solito Regione) in siffatte contingenze dichiarano lo “stato di calamità “; i Comuni quali enti territoriali dovranno far fronte de relato ad emergenze e crisi . Predisponendo presidi e particolari sostegni alla popolazione anche con l’ausilio di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Polizia locale.
Certamente anche in accadimenti importanti, ma non catastrofici interverrà la disamina su eventuali difetti di manutenzione da parte del Comune o di altra Autorità a ciò preposta.
Pulizia degli alvei e corsi d’acqua, scolmatori per fiumi e torrenti, rete di smaltimento delle acque sino ad arrivare alla mancata manutenzione dei tombini ovvero ad ostruzione dei canali di defluvio delle acque; in via decrescente di importanza la situazione di omessa manutenzione potrà condurre ad allagamenti di negozi, abitazioni, garages, depositi e quant’altro.
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Risarcimento danni nubifragio
In tal caso par chiaro si debba e possa ottenere ristoro dei danni da parte delle Autorità (Comune) in primis a mezzo richieste di risarcimento in via stragiudiziale; in seconda battuta attraverso contenziosi – di solito promossi in via collettiva stante l’evidente causazione di danno nei confronti di più soggetti – presso i Tribunali Civili competenti.
Già l’art. 14 del Codice della Strada dispone il dovere degli enti proprietari delle strade di dover provvedere a manutenzione e gestione e pulizia delle stesse così come delle attrezzature, impianti e servizi. Da qui controllo tecnico e strutturale con relative pertinenze.
In combinato disposto con la disciplina di cui al codice civile, pertanto, in caso di eventi atmosferici di incisiva distruttività si troverà ausilio nel disposto di cui all’art. 2051; il Comune sarà soggetto ritenuto responsabile in quanto custode della rete stradale demaniale (comunale).
In considerazione del disposto generale di cui all’art. 2043 codice civile, peraltro, vi sarà congiunta responsabilità costituendo nel caso la strada un’eventuale insidia ovvero elemento di causazione dei danni; analogo discorso per ciò che concerne rete fognaria e rete idrica.
Comprovato che i danni siano collegati in virtù di nesso causale ad un pessimo funzionamento delle rete fognaria pubblica, ad esempio, si tratterà di discettare di quantum in via di risarcimento essendo ex lege prevista ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2015 c.c. una sorta di presunzione di responsabilità in capo al Comune.
Detta responsabilità, per ciò che concerne onere della prova dinnanzi ad un Giudice, resterà esclusa solo qualora la stessa Pubblica Amministrazione riesca a dimostrare che i danni siano stati cagionati da cause estrinseche ed imprevedibili; e che neppure un atteggiamento di ordinaria diligenza avrebbe potuto eliminare o attenuare la creazione dei danni. Insomma una sorta di cd “caso fortuito” certamente di difficile costruzione di ragionamento contra in caso di eventi eccezionali, anomali ed imprevedibili.
In tal senso quindi occorrerà la cd prova liberatoria del fortuito /responsabilità aggravata; Cassazione Civile N. 13222/2016 e N. 5877/2016 confortano tale assunto.
Esempio pratico: Allagamento di autorimesse
Riconducendo il discorso in ambìto maggiormente ridimensionato ecco che gli accadimenti correlati ad un forte temporale ovvero cd bomba d’acqua comporteranno frequentemente problematiche ad autorimesse, locali di deposito/cantine et similia.
Situazioni siffatte sono pressochè all’ordine del giorno nei Tribunali; fermo restando che spesso la lettura di CTU e/o perizie conducano certamente ed intravvedere concause su vizi di costruzione, pendenze, agglomerati eretti su vene d’acque in via esemplificativa.
Ordinanza Corte di Cassazione N. 18856 /2017 – un Comune viene considerato responsabile e quindi condannato a risarcire i danni arrecati al garage invaso da acqua e fango durante un fortissimo e pervicace temporale. Ciò a causa dell’allagamento contestuale delle strade; nel caso valutandosi un vizio di manutenzione con sversamento dell’acqua nei locali sottostanti. Da qui acqua mista a fango invadeva l’immobile danneggiando strutture murarie, mobili e linee.
La vertenza ha offerto alla Corte spunto tale da poter argomentare in punto con discorsività in accezione contemporanea. Si è quindi evidenziato che non si possano oggi più considerare del tutto eccezionali alcuni fenomeni atmosferici ormai frequenti e reiterati in stretta successione temporale.
Quindi consegue che la forza maggiore od il caso fortuito possano sussistere, ma solo quando costituiscano un quid ultroneo fermo restando il dovere di manutenzione e pulizia dei sistemi di smaltimento delle acque piovane. Quindi inutile invocare l’esimente qualora non sia adempiuto al proprio dovere previsto ex lege.
Risarcimento danni nubifragio: Conclusioni
In alcune situazioni si va configurando una responsabilità concentrica tra più soggetti; nel senso che laddove ad esempio i locali allagati e danneggiati si situino in un Condominio bisognerà considerare anche gli obblighi di tale soggetto. In stretta correlazione – e quindi probabile cd chiamata in causa in Tribunale – con Enti pubblici e soggetti custodi di strade e reti.
Corte d’Appello L’Aquila – sentenza N. 1147/2012 – qualora l’impianto condominiale di pompaggio e defluvio delle acque piovane non sia correttamente funzionante il Condominio sarà tenuto a risarcire i proprietari esclusivi delle sottostanti autorimesse; allagate e rese non più idonee all’uso a causa delle infiltrazioni causate da forte temporale.
La mole copiosa d’acqua riversata in loco in pochissimo tempo – e tale da condurre ad un pressochè totale allagamento dei locali sottostanti l’edificio – non viene considerata alla stregua dell’esimente cd di forza maggiore; dovendo la responsabilità ex art. 2015 c.c. condurre comunque ad una pronuncia di responsabilità – ergo risarcimento dei danni dimostrati in causa: fatture, notule per ripristini, danno emergente e lucro cessante – per danni cagionati da cose in custodia.
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