Diritto Civile

Risarcimento del danno per Infortunio in Hotel

RISARCIMENTO DEL DANNO PER INFORTUNIO IN HOTEL

Hai sognato per mesi la vacanza perfetta ed hai organizzato minuziosamente ogni dettaglio, ma un infortunio verificatosi in hotel spezza l’idillio.

Ti sei recato fuori città per lavoro ma un episodio spiacevole occorso nella tua camera, nella zona relax o in altra area dell’albergo in cui alloggi ha compromesso l’intero soggiorno nonché la tua attività lavorativa, prossima e/o futura.

Non ti resta che valutare se sussistono i presupposti per avanzare una richiesta di risarcimento dei danni patiti per problematiche riguardanti il tuo soggiorno in hotel.

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Quando il gestore di una struttura alberghiera risponde dei danni subiti dagli ospiti: fondamento normativo della responsabilità

Il tema del risarcimento dei danni subiti all’interno di una struttura ricettiva (albergo, hotel, camping, villaggi turistici, bed and breakfast, case vacanze, ecc.) – a prescindere dalle ragioni del soggiorno – è stato oggetto di non pochi arresti giurisprudenziali nonché di interventi normativi nazionali e sovranazionali in virtù della sua rilevanza sui piani sociale e giuridico.

L’attenzione si è incentrata, in primo luogo, sulla qualificazione giuridica della responsabilità dei gestori di strutture alberghiere e sulla natura dei danni risarcibili distinguendo tra danno patrimoniale e non patrimoniale.

È opportuno, dunque, prendere le mosse dall’esame del quadro normativo di riferimento.

Nella prassi è ormai consolidato che gravano in capo al gestore di qualsivoglia struttura ricettiva gli obblighi di correttezza e buona fede nei confronti dei propri ospiti espressamente sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c.

Non deve trarre in inganno il termine «contratto» invocato da quest’ultima norma codicistica, potendosi ritenere che il canone di buona fede – intesa quale regola di condotta che deve ispirare ciascun individuo – operi a prescindere dalla modalità di instaurazione del rapporto tra l’albergatore ed il cliente.

Non è, dunque, rilevante se la prenotazione del servizio di alloggio all’interno di una determinata struttura sia avvenuto telefonicamente o, come ormai frequente, online attraverso apposite piattaforme telematiche di promo, commercializzazione e prenotazione.

L’obbligo di salvaguardia dell’incolumità degli utenti che fruiscono degli spazi e dei servizi offerti da un albergo deriva dall’entrare in rapporto con un altro consociato a prescindere dall’eventuale qualificazione che tali rapporti assumono nell’ambito del mondo giuridico.

Nondimeno, è pacifico che il gestore di un hotel debba qualificarsi quale custode della struttura alberghiera nonché responsabile dei danni direttamente collegati ad essa e cagionati a terzi.

Ciò consente di invocare la disciplina contenuta nell’art. 2051 c.c. espressamente rubricato «Danno cagionato da cosa in custodia».

Trattasi di un’ipotesi di responsabilità – tradizionalmente qualificata oggettiva – per la cui sussistenza è sufficiente il rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo nonché il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso la cui prova grava in capo al danneggiato.

Viceversa, il custode potrà esimersi da responsabilità e dal conseguente obbligo di risarcimento dei danni cagionati dalla cosa solo fornendo prova dell’esistenza di un caso cd. fortuito.

La funzione della norma, dunque, è quella di imputare responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa ed eliminare le situazioni di potenziale pericolo sempreché l’evento dannoso non sia derivato da un fattore esterno ed estraneo alla sua sfera soggettiva – che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato – che presenti i caratteri dell’imprevedibilità ed assoluta eccezionalità.

Quando puoi ottenere un risarcimento per danni da infortunio in hotel: casi pratici

Richiamata la norma codicistica, può essere utile esaminare in concreto alcuni casi affrontati dai giudici di merito anche al fine di poter ricavare alcune linee guida da seguire nel caso in cui si sia vittima di infortunio in hotel.

Un caso affrontato dalla Corte di Appello di Ancona riguarda la vicenda di un infortunio occorso alla cliente di un albergo marchigiano a seguito di rottura del lavabo della sua camera.

La vittima riferiva che il lavabo del bagno si era improvvisamente rotto, causandogli una profonda ferita alla mano destra, a seguito della quale si era dovuta sottoporre ad intervento chirurgico, con postumi che avevano ridotto permanentemente la propria efficienza psicofisica ed avanzava richiesta di risarcimento dei danni patiti.

La Corte – in linea col giudice di prime cure e con pronuncia, poi, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione – ha condannato il titolare della struttura alberghiera al risarcimento dei danni precisando che gli elementi acquisiti in giudizio non consentivano di evidenziare la sussistenza del caso fortuito quale elemento liberatorio della responsabilità del custode.

Ha valorizzato, in particolare, la produzione tra gli atti di causa di una dichiarazione resa su carta intestata dell’albergo e sottoscritta dal titolare in cui si affermava che l’ospite, mentre utilizzava il lavabo, per l’improvvisa rottura dello stesso subiva lesioni alla mano.

In tal senso, si rivela indubbiamente utile denunciare il fatto dannoso sin dal momento del suo verificarsi.

Altra vicenda riguarda i danni subiti da un ospite di un prestigioso albergo a seguito di una rovinosa caduta sulle scale per mancata adozione delle necessarie misure di sicurezza ed antinfortunistica accertata anche a seguito delle deposizioni dei testi che riferivano l’assenza di manutenzione ovvero di segnalazioni di pericolo.

A corredare, poi, il materiale probatorio, in senso favorevole al danneggiato, la documentazione sanitaria che dava riscontro dei soccorsi immediatamente prestati ovvero di cure e terapie avviate nei giorni immediatamente successivi al sinistro.

Non mancano, tuttavia, casi in cui le richieste risarcitorie non hanno trovato accoglimento.

La norma già richiamata di cui all’art. 2051 c.c., pur prevedendo una disciplina di favore per il danneggiato, non lo esonera dall’onere di fornire una puntuale dimostrazione dell’esistenza di un nesso causale tra la cosa da cui si assume esser derivato il danno e l’evento dannoso.

Occorre, cioè, che la cosa costituisca la causa o quantomeno la concausa del danno e va esclusa la responsabilità del custode ove il fatto esterno – non imputabile al custode – sia stato da solo sufficiente a causare il danno.

In tal senso, ad esempio, il Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza di risarcimento dei danni patiti dall’ospite di un hotel a seguito di caduta avvenuta nei pressi della porta dell’ascensore della struttura precisando che – avuto riguardo allo stato dei luoghi ed in particolare alla luminosità dell’ambiente ed ai cartelli segnaletici esistenti – l’infortunio era da ricollegare non già all’ascensore bensì alla condotta disattenta del danneggiato.

In definitiva la responsabilità del custode può risultare esclusa dalla condotta disattenta ed imprudente della stessa vittima per aver usato la cosa, rivelatasi poi fonte di danno, in modo anomalo ed imprevedibile.

Quali sono i danni risarcibili: danno patrimoniale e danno non patrimoniale – il danno da vacanza rovinata

Individuati i presupposti della responsabilità, occorre soffermarsi sulla natura dei danni risarcibili.

Si distingue tradizionalmente tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale.

Il primo, come è ovvio, si traduce in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia certo o, quantomeno, dotato di un certo grado di elevata probabilità. Primo tra tutti l’importo sborsato a titolo di spese mediche ove idoneamente documentate e comprovate.

Non è raro – ma neanche certo – che, in tema di risarcimento dei danni, gli accertati postumi dell’infortunio possano comportare una riduzione della capacità lavorativa specifica o generica con conseguente obbligo del danneggiate di risarcire l’effettivo pregiudizio economico derivante dalla diminuzione della capacità di svolgere un’attività lavorativa produttiva di reddito ovvero della capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell’infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di reddito.

Quanto al danno non patrimoniale deve essere inteso nell’accezione ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.

Non pare opportuno soffermarsi, in questa sede, sull’ormai consolidato approdo giurisprudenziale che definisce il danno non patrimoniale da lesione della salute quale categoria ampia ed onnicomprensiva e qualifica le diverse voci di danno biologico, morale, esistenziale etc. puramente descrittive sicché è inammissibile la congiunta attribuzione del risarcimento di più voci di danno onde incorrere in una duplicazione risarcitoria.

Ciononostante, il legislatore comunitario, nell’ottica di valorizzare la posizione del viaggiatore ed offrirgli una tutela rafforzata anche in tema di ristoro dei danni non patrimoniali, ha coniato la voce del danno da vacanza rovinata ormai trafusa nella normativa interna col d.lgs. n. 79/2011, così come modificato, da ultimo, dal d.lgs. n. 62/2018 (Codice del Turismo).

Il tema della risarcibilità del danno da vacanza rovinata è stato affrontato in più occasioni dalla giurisprudenza italiana.

Tale danno si identifica nel pregiudizio che il turista ha subito per non aver potuto godere pienamente della vacanza organizzata come occasione di riposo, svago e divertimento in linea con le proprie aspettative perché compromessa da imprevisti.

L’infortunio occorso durante un soggiorno in hotel e le conseguenti lesioni subite potrebbero influire negativamente sull’andamento della vacanza costringendo, ad esempio, a interromperla ed anticipare la data di rientro e generando, dunque, il diritto ad un risarcimento che tenga conto di molteplici fattori, quali l’irripetibilità del viaggio, il valore soggettivo conferito a tale vacanza, lo stress ed i disagi subiti.

Resta fermo che il risarcimento è limitato ai soli danni non futili ovvero che non costituiscano meri disagi, fastidi o disappunti in ossequio ai sopra richiamati principi di correttezza e buona fede che devono tradursi in una condotta reciprocamente leale ed onesta.

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Un Commento

  1. Salve.
    Questa estate ho subito un infortunio a causa di una caduta all’interno di un villaggio turistico. Il primo giorno, verso sera, decido di prendere la navetta che collega il centro del villaggio alla spiaggia. Arrivati qui, nel momento di scendere, a causa del terreno fangoso (veniva costantemente bagnato dal personale) sono scivolato sbucciandomi il ginocchio e subendo una forte contusione. In infermeria mi hanno medicato la ferita per circa una settimana, tempo nel quale non mi sono potuto recare in spiaggia né ho potuto usufruire della piscina per ragioni igieniche, su consiglio dell’infermiere. La seconda settimana, invece, sebbene la ferita non fosse del tutto rimarginata, ho potuto fare il bagno in spiaggia, ma niente piscina.
    Oggi, a distanza di quasi tre mesi, il ginocchio non mi fa più male ma è rimasta una evidente cicatrice a forma circolare, una macchia scura decisamente antiestetica che temo non andrà più via.

    Avrei potuto – o potrei ancora – far valere eventuali miei diritti?

    Grazie.

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