Diritto Penale

La mancata restituzione dell’acconto sul prezzo del bene promesso in vendita, a seguito della risoluzione del contratto, costituisce reato?

L’esatta qualificazione della posizione del promittente venditore che, a seguito della risoluzione del contratto preliminare, non restituisce l’acconto sul prezzo del bene potrebbe integrare una fattispecie penalmente rilevante e, nella specie, appropriazione indebita di cui all’art. 649 c.p.


Il campo è quello del contratto preliminare di cui manca una precisa definizione nel codice civile occupandosi l’art. 1350 c.c. esclusivamente della forma.


Tale tipologia di accordo, che si innesta nell’ambito delle trattative, si differenzia dal contratto definitivo per gli effetti che sono soltanto obbligatori senza alcun trasferimento di proprietà, ma con il solo dovere di procedere alla conclusione del definitivo con facoltà, in ipotesi di inadempimento, di richiedere la tutela in forma specifica di cui all’art. 2932 c.c.

mancata restituzione acconto


Quali condotte punisce il reato di appropriazione indebita?

L’art. 649 c.p. punisce colui che al fine di guadagnare per sé o per terzi un lucro senza alcuna causa giustificativa, fa propria la somma di denaro o la cosa mobile di altri che per qualsiasi ragione risultano esserne possessori.

La disposizione prevede, inoltre, due distinte circostanze aggravanti con aumento di pena per il fatto commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario con procedibilità d’ufficio, come eccezione alla querela, anche per abuso di autorità o relazioni domestiche, d’ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione o di ospitalità ai sensi dell’art. 61, n. 11 c.p.

Trattasi, dunque, di reato comune non essendo richiesta una particolare qualifica del soggetto attivo, di matrice dolosa con appropriazione di denaro o bene posseduto da altri per profitto ingiusto.

È delitto contro il patrimonio tutelando indebite ingerenze nella sfera altrui e diminuzioni senza causa.

Perché la condotta in esame potrebbe costituire il reato di appropriazione indebita?

Nella fattispecie in esame le parti stipulano un contratto preliminare, atto preparatorio dell’accordo definitivo con effetti esclusivamente obbligatori e non traslativi, cui segue la risoluzione del rapporto avente effetti retroattivi ai sensi dell’art. 1458 c.c., pur senza estensione alle prestazioni già eseguite nei contratti di durata senza restituzione dell’acconto del prezzo da parte del promittente venditore.

Il denaro, dunque, diviene l’oggetto materiale del presunto reato posseduto dalla parte come anticipazione del compenso per il trasferimento.

L’operazione ermeneutica ha ad oggetto proprio l’esatta qualificazione della condotta del promittente venditore o meglio il titolo giuridico che sorregge lo spostamento del denaro versato quale acconto.

Ciò in quanto l’ordinamento non tollera passaggi di ricchezza privi di causa ovvero qualsiasi trasferimento patrimoniale deve essere corredato da idonea giustificazione.

Per tali motivi è sorto il dubbio esegetico circa l’esatta qualificazione dell’acconto sul prezzo del bene promesso in vendita dalla cui soluzione dipende l’esistenza del reato di appropriazione indebita.

Quale la differenza tra reato contratto e in contratto?

La differenza si coglie dalla stessa locuzione descrittiva.

Nei primi è lo stesso accordo ad assumere rilevanza penale, il negozio giuridico, infatti, diviene oggetto di reato.

L’illiceità si palesa nel patto contrattuale contrastante con i divieti imposti dalla legge penale.

Si pensi, ad esempio, alla cessione delle sostanze stupefacenti incriminata dall’art. 733 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 laddove è lo stesso accordo di vendita a costituire reato.

Nei reati in contratto, al contrario, l’attenzione si focalizza sulla fase antecedente la conclusione dell’accordo, sulle trattative, sul percorso necessario alla stipulazione del negozio.

Il precetto penale interviene a sanzionare il comportamento del paciscente prodromico al contratto stesso.

Prevale l’interesse a tutelare la corretta formazione della volontà, la libertà nell’esercizio dell’autonomia contrattuale.

Si pensi, ad esempio, alla truffa prevista e punita dall’art. 640 c.p. ove vengono in rilievo gli artifizi, gli stratagemmi o i raggiri, gli imbrogli, utilizzati per indurre la vittima alla stipulazione del negozio.

È il modo attraverso cui si addiviene alla conclusione del patto ad essere incriminato comportando un’ importante lesione della libertà di autodeterminazione.

La mancata restituzione delle somme integra il reato di appropriazione indebita?

È il riferimento alle concrete utilità avute di ira dai contraenti che suscita problemi nell’esegesi delle fattispecie in quanto risultano insufficienti i meri dati letterali e legislativi essendo rivolta l’attenzione alle circostanze reali.

Basandosi su tali valutazioni una prima impostazione ha respinto la qualificazione della somma di denaro quale acconto sul prezzo.

Non si tratta, infatti, secondo l’orientamento in esame, di un’anticipazione di parte della prestazione, ma di somma versata senza vincolo di destinazione.

Ne consegue che la mancata restituzione non è condotta idonea a integrare il reato di appropriazione indebita in assenza dell’oggetto materiale dello stesso.

L’inadempimento assume solo rilievo civile, poiché con la risoluzione del preliminare viene meno la causa della dazione con il sorgere dell’obbligo restitutorio.

Alcun reato può ipotizzarsi essendo la consegna delle somme slegata da qualsiasi obbligo finalistico entrando a far parte del patrimonio dell’accipiens.

Si è osservato, in senso contrario, che tale dazione non ha natura di caparra, ma di acconto sul prezzo con conseguente configurabilità del reato in ipotesi di mancata restituzione.

In tal caso, infatti, il denaro non diviene di proprietà del promittente venditore, mero possessore, con integrazione di tutti gli elementi costitutivi richiesti dall’art. 643 c.p.
La prima ricostruzione prescinde da tale differenza concentrandosi sull’assenza di un vincolo per un particolare impiego e sull’entrata del denaro nel patrimonio del contraente.

Manca, dunque, la lesione patrimoniale propria dell’appropriazione indebita e l’elemento costitutivo del possesso altrui essendo divenute di proprietà del venditore promittente.
L’orientamento possibilista, invece, argomenta dalla tradizionale distinzione tra caparra e acconto configurando un’anticipazione sul prezzo oggetto del possesso con integrazione del reato se non restituita.

Conclusioni

La mancata restituzione da parte del promittente venditore dell’acconto sul prezzo del bene promesso in vendita a seguito della risoluzione del contratto non configura reato penale rilevando esclusivamente quale indebito in sede civile.

Tale conclusioni sono state raggiunte in quanto la somma versata non è considerata anticipazione di una quota del prezzo per l’acquisto bensì somma senza alcun vincolo di destinazione.

La libertà, la mancanza di un fine preciso e prestabilito fanno venir meno l’oggetto materiale del reato di appropriazione indebita che non può ritenersi realizzato.

Hai trovato utile questo articolo? Dagli un voto:
[Totale: 1 Media: 5]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *