Diritto Civile

Risarcimento Danni Nubifragio

Un temporale improvviso e violento, con pioggia abbondante e raffiche di vento non è altro che un violento nubifragio che, si ingenera, secondo i climatologi quando la quantità di pioggia caduta supera i 30 millimetri all’ora, o quando le precipitazioni superano i 50 millimetri nell’arco di due ore.

Risarcimento Danni Nubifragio

risarcimento danni nubifragio

Quando ciò accade non stiamo per vivere una episodio apocalittico, ma fenomeni oggi giorno sempre più frequenti. Senza dubbio i nubifragi sono aumentati, e la colpa è del riscaldamento globale . I rovesci temporaleschi si possono in qualche modo prevedere, ma la quantità di pioggia che scaricheranno è imprevedibile. I cambiamenti climatici sono percepibili da tutti e ci riguardano da vicino.

Dagli anni ’70 ad oggi la temperatura dei mari è salita di quasi un grado, ed è errato pensare che questo sia un fenomeno che riguarda solo gli ultimi anni.

Le nuvole che danno origine a delle vere e proprie “bombe d’acqua” si formano per la differenza di temperatura tra il suolo e il cielo.

L’aria calda proveniente dal mare incontra correnti d’aria più fredde che, facilitano la formazione di nubi temporalesche. In Italia le aree geografiche maggiormente interessate sono le zone caratterizzate da rilievi situati in prossimità del mare, dove l’aria calda si incontra con temperature più basse.

Si assiste a fenomeni “tropicali” che attivano seri rischi per le abitazioni, magazzini e, locali siti a piano terra o interrati. Inevitabile la procedura della richiesta di risarcimento danni.

Ma chi deve risarcire i danni, soprattutto quelli che potevano essere evitati apportando dei correttivi alla rete viaria: l’Ente proprietario della strada.

Il Comune in genere è chiamato in “causa” per questi fenomeni, però il codice civile prevede anche la possibilità, per le amministrazioni locali, di andare esente da colpe quando dimostra l’imprevedibilità e inevitabilità del caso, ovvero il “caso fortuito”.

Seppure la protezione civile lancia gli allarmi , non sempre sono attendibili e ad ogni temporale “ nefasto” se seguono danni , quasi sempre si apre una vertenza legale.

Risarcimento danni nubifragio: Chi Paga?

Chiedere il risarcimento al Comune è un diritto del cittadino, del quale ogni cittadino dovrebbe essere consapevole

La mancata o inadeguata manutenzione dell’assetto urbano unita a fenomeni atmosferici sempre più violenti causano ogni anno ingenti danni: abitazioni, automobili ma anche alla salute.

In caso di piogge intense, acquazzoni e forti raffiche di vento la Pubblica Amministrazione è responsabile per l’allagamento di strade pubbliche, appartamenti privati ed anche dei danni riportati dalle automobili parcheggiate, causati ad esempio dalla caduta di rami dagli alberi adiacenti alla strada.

Il Comune, in quanto custode del bene pubblico è tenuto a risarcire i danni provocati, come l’allagamento del fondo stradale.

Ciò in virtù dell’ articolo 2051 del Codice Civile che sancisce la responsabilità oggettiva per cose in custodia, secondo cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

L’applicazione di tale articolo interessa anche il Comune, inteso come custode e proprietario dei beni pubblici, responsabile della loro manutenzione e dei danni che da essi derivano.

Come e quando è possibile ottenere il risarcimento dal Comune per i danni che avvengono negli spazi pubblici causati dagli eventi meteorologici?

Nel caso di allagamento di una strada comunale, la responsabilità è in capo all’ente in quanto custode o proprietario.

L’accertamento di responsabilità in capo all’ente deve essere effettuato sempre tenuto conto di volta in volta delle diverse fattispecie, valutare se, come ed in quale percentuale la manutenzione dell’assetto stradale, l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e il regolare funzionamento dei sistemi drenanti o di pompaggio sarebbero stati in grado, se non di evitare, almeno di ridurre l’entità dei danni.

Ciò che rileva in relazione agli obblighi di manutenzione gravanti sulla Pubblica Amministrazione è in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento uniformati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti, e quindi, tutt’altro che imprevedibili.

Il percorso burocratico che porta al risarcimento danni è lungo e difficile solo se la procedura è delegata a un avvocato c’è la speranza di un risarcimento.

Il Comune si discolpa?

In caso di pioggia e allagamento se il Comune dimostra che il danno è venuto in essere da un fatto impossibile da evitare come una calamità naturale, il privato cittadino non ha alcun diritto al risarcimento danni a meno che non venga dimostrata la mancata manutenzione: in questo caso il Comune è corresponsabile per aver aggravato il danno con la sua condotta.

La Corte di Cassazione con sent. n. 5658/2010 attribuisce al Comune l’onere probatorio in merito alla non prevedibilità dell’evento atmosferico, ipotesi in cui il risarcimento al cittadino viene escluso.

In sostanza dovrà dimostrare che l’intensità dell’evento meteorologico è stata tale che i danni si sarebbero verificati anche con una scrupolosa manutenzione del manto stradale, della rete fognaria e con l’opportuna potatura degli alberi.

Fattori critici sono senz’altro, i cambiamenti climatici e l’espansione dei centri urbani , che hanno variato molte opere idrauliche: si è determinata infatti una maggiore estensione del bacino di drenaggio per continuo sviluppo e impermeabilizzazione dei centri abitati, e la diminuzione del tempo di ritorno in seguito alle variazioni climatiche.

Questo ha determinato di fatto un malfunzionamento di questi manufatti, che quindi in molti casi oggi sono obsoleti.

Ad aggravare ulteriormente la situazione, sono i problemi economici che affliggono gli enti locali e le aziende di gestione che spesso hanno impedito di attuare adeguamenti a norma degli impianti.

Le conseguenze dannose di un nubifragio sono quasi sempre da ritrovare in problemi strutturali degli impianti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.

Come i privati cittadini sono responsabili dei danni che causano, devono esserlo allo stesso modo gli enti pubblici o territoriali. In altre parole in caso di danni da nubifragio, è sempre responsabile il Comune di appartenenza e lo Stato.

Le amministrazioni pubbliche sono chiamate a custodire tutto ciò che è di loro pertinenza, tutto quello che rientra nella sfera del demanio e, cioè: le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico, così come il lido del mare, la spiaggia e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche.

Il Codice Civile sancisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo caso fortuito.

La fortuità entra in gioco quando l’ente non può prevedere quello che succede e quindi si trova di fronte a un quell’ente pubblico ha la responsabilità di prendersi cura del suolo, delle strade, dei canali, degli argini e di tutto ciò che, se correttamente gestito, non consentirebbe ai nubifragi di abbattere case e proprietà.

Pertanto se il Comune non adempie ai suoi obblighi di custode, è sempre responsabile di tutti i danni causati dal maltempo.

E le precipitazioni, come ha precisato la Cassazione civile in una recente ordinanza, non possono più essere considerate eventi imprevedibili tali da escludere la responsabilità di un ente territoriale, che è tenuto a provvedere: alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi nonché al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze.

Come richiedere il risarcimento danni da nubifragio

Ottenere il risarcimento danni dal Comune per danni provocati dal maltempo non è sempre facile, ma vale la pena tentare.

Non dimenticate però le opportune cautele in caso di maltempo. In primis è opportuno scattare delle foto del luogo in cui è avvenuto il danno che dovranno essere utilizzate in seguito come prova regina, perizie e preventivi di ditte che quantifichino i danni subiti, non sottovalutare le testimonianze dei presenti che possono rafforzare la credibilità della richiesta, il certificato medico qualora siano stati riportati danni fisici e l’eventuale verbale dell’intervento della polizia locale.

Conservare tutte le ricevute dei pagamenti effettuati in merito ai danni subiti al proprio immobile.

Una volta raccolto il materiale che dimostri il danno, bisognerà inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno, all’ente di riferimento e se il Comune ha pubblicato specifici moduli scaricabili dal sito internet, allegarli.

L’azione civile è generalmente fondata sul disposto dell’art. 2051 CC che disciplina la responsabilità del custode sulle cose che ha in custodia, “salvo che provi il caso fortuito”. Il concetto di custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c., non si identifica necessariamente in una situazione di proprietà o di possesso tecnicamente inteso, ma assume un’accezione tipicamente oggettiva.

Quindi spetterà al Convenuto dare prova che l’evento riveste il carattere di eccezionalità possibile quindi rifarsi sull’amministrazione pubblica che non ha svolto il proprio dovere.

Per ottenere il risarcimento però bisogna dimostrare con prove certe che il danno subito sia imputabile all’ente pubblico.

D’altra parte l’Ufficio tecnico del Comune con ogni probabilità, contesterà i fatti per dimostrare la non colpevolezza dell’Ente.

Generalmente in caso di maltempo, eccezionali nubifragi e grosse precipitazioni, i Comuni chiamano a rapporto i propri uffici tecnici per fare, il resoconto dei danni subiti.

Successivamente, il Comune chiede alla Regione lo stato di calamità e la Regione inoltra la richiesta al Consiglio dei ministri, che nomina un Commissario straordinario incaricato di stabilire modalità e criteri di acceso ai rimborsi per i cittadini attraverso un fondo di solidarietà nazionale, che arriva poi ai comuni stessi.

Si evidenzia che il ristoro dai danni è a rischio quando i Comuni chiedono la massima rapidità ai cittadini di inoltrare le richieste di risarcimento.

La dichiarazione del Governo dello stato di calamità è condizione preliminare affinché vengano stanziate le somme di denaro per risarcire i cittadini.

A meno che l’amministrazione non decida di stanziare fondi per far fronte alle richieste di indennizzo.

Chiunque subisca danni alla propria abitazione o a qualsiasi altra proprietà privata deve sempre provare effettivamente che il danno subito si possa collegare alla cattiva gestione e a mancanze dell’amministrazione pubblica.

In assenza di prove certe e se il Comune prova che davvero da parte sua è stato fatto tutto il necessario per vigilare e prendersi cura del territorio si rischia di non essere risarciti.

Quando il risarcimento è a rischio: valenza delle polizze

Il nubifragio determina sempre un gran numero di denunce, sia in relazione a garanzie di valore che di responsabilità.

Le fogne miste vanno in pressione e si determinano rigurgiti nei vani seminterrati di numerose abitazioni. Le acque non raccolte dalle caditoie ruscellano in superficie e trovano vie di deflusso nei punti di depressione: scendono dagli scivoli che portano negli interrati dove allagano garage e taverne.

Nella zona industriale l’acqua piovana si accumula sui tetti dei capannoni dato che le condotte principali sono in pressione e non ricevono più lo scarico dei tubi pluviali; l’acqua poi dal tetto comincia a percolare all’interno degli opifici causando ingenti danni a merci e attrezzature.

Chi ha contratto una polizza assicurativa chiederà un indennizzo in ragione dei patti contrattuali sottoscritti con il proprio assicuratore. Coloro che hanno subito danni da nubifragio, inoltreranno richieste ai gestori delle polizze per ottenere il risarcimento dei danni da allagamento subito.

Per ottenere un risarcimento deve essere chiaro il significato di evento eccezionale: l’evento eccezionale esclude ogni fondamento di responsabilità in quanto la definizione data dalle polizze assicurative non collima con quella di forza maggiore dettata dal codice.

Pertanto per essere risarciti l’assicurazione deve verificare che si è verificato in concreto il fatto dannoso. Quindi le fattispecie ed i danni che non sono contemplati nel contratto stipulato tra le parti devono valutarsi di volta in volta.

Le assicurazioni si assumono l’onere di risarcire i danni la cui frequenza ed entità è ordinariamente prevedibile, in quanto originata da problemi strutturali per i quali gli enti territoriali non hanno disponibilità di fondi per provvedere al ristoro dei danni subiti.

Il fatto imprevedibile esonera dalla responsabilità

Caso fortuito o forza maggiore devono essere tali da interrompere davvero qualsiasi nesso tra cosa e evento.

Lo stato di profondo dissesto idrogeologico in cui versa l’intero Paese, impone un doveroso rigore negli accertamenti giudiziali, in considerazione del fatto che stante la frequenza di eventi alluvionali a carattere calamitoso oggi, gli stessi risultano tutt’altro che imprevedibili.

Da tempo il territorio Italiano è vittima di uno sfruttamento selvaggio o, versa in uno stato di integrale abbandono. Basti pensare agli abusi edilizi e all’eccessiva cementificazione, alla mancanza di manutenzione degli alvei dei torrenti e della rete stradale, alla mancata coltivazione dei terreni, agli incedi dolosi delle zone boschive a ridosso dei centri abitati, il tutto aggravato dalle c.d. “bombe d’acqua” che sino ad un decennio fa erano poco frequenti sul territorio Italiano.

Oggi, all’ordine del giorno, soprattutto durante i cambi di stagione e, pertanto, secondo la Cassazione non più imprevedibili.

Ciò che è rilevante è il nell’ambito della disciplina delle cose in custodia vige il principio dell’inversione dell’onere della prova “c.d. responsabilità aggravata”, pertanto, dovrà essere il convenuto e non l’attore che chiede il risarcimento del danno, a dover dimostrare che: “il danno verificatosi non era prevedibile nè evitabile con una condotta diligente adeguata alla natura ed alla funzione della cosa in base alle circostanze del caso concreto, ponendo in essere attività di controllo, vigilanza e manutenzione gravanti sul custode secondo disposizioni normative del caso, e secondo il principio generale del neminem laedere.”

E quindi anche il condominio può essere chiamato in causa per il risarcimenti dei danni dovuti in seguito ad eventi atmosferici straordinari i cui effetti sono stati favoriti da incuria dell’amministratore.

Quindi, quando l’apporto esterno sia tale da integrare, gli elementi tipici del caso fortuito o della forza maggiore, ma, tuttavia, vengano in rilievo condotte colpose del custode, come nel caso del condominio, potenzialmente idonee a interrompere o aggravare la componente causale esterna, questi possono originare ipotesi di responsabilità esclusiva o concorrente.

L’eccezionalità deve essere quindi valutata non sulla base della media stagionale ma su quanto è normalmente possibile attendersi in una determinata zona anche alla luce dei normali cambiamenti climatici.

Nel caso di pregiudizio causato da fenomeni atmosferici, l’intensità ed eccezionalità (in senso statistico) non deve essere stabilita da nozioni di comune esperienza, bensì facendo ricorso a concreti e specifici elementi di prova, rappresentati dalle rilevazioni del servizio meteorologico, e con riguardo al luogo ove si è verificato l’evento dannoso.

Le precipitazioni atmosferiche e le conseguenze dannose possono essere “amplificate” da “una serie di concause” come interventi di modifica del territorio, posti in essere sia dal Comune che da privati .

Pertanto, il caso fortuito o imprevedibile, e la forza maggiore, non valgono più ad esimere le Amministrazioni dalle richieste risarcitorie avanzate da chi ha subito danni causati da alluvioni, dato che oggi (rispetto al passato), manca la imprevedibilità del fenomeno atmosferico c.d. “bombe d’acqua” ormai conosciuto e di frequente accadimento.

Ne consegue che le Amministrazioni dovrebbero, per andare esenti da responsabilità, preventivamente porre in essere tutte le precauzioni necessarie ad evitare, o quanto meno ridurre al massimo, il rischio di possibili danni.

Dunque, un temporale di particolare intensità, può integrare il caso fortuito se non vi siano condotte tali da configurare una corresponsabilità del custode che invoca l’esimente.

La Cassazione con questo provvedimento dà speranza di ottenere un adeguato ristoro a coloro i quali hanno subito le conseguenze disastrose dei nubifragi.

L’eccezionalità deve essere quindi valutata non sulla base della media stagionale ma su quanto è normalmente possibile attendersi in una determinata zona anche alla luce dei normali cambiamenti climatici.

L’intensità ed eccezionalità è doveroso precisare che, non deve essere stabilita da nozioni di comune esperienza, ma facendo ricorso a concreti e specifici elementi di prova, riscontrabili dai servizi meteorologici,e luogo ove si è verificato l’evento dannoso.

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