Diritto Civile

Ricorso Multa AMA per Sosta Davanti ai Cassonetti

Cosa è l’AMA?

AMA S.p.A. è una società italiana che opera nella gestione dei servizi ambientali ed ha come unico socio il Comune di Roma che ne detiene l’intero capitale sociale. Tale operatore gestisce la raccolta, il trattamento, lo smaltimento dei rifiuti e il decoro urbano.

Il Sindaco del Comune di Roma, al fine di tutelare il decoro urbano e contrastare atti vandalici, ha nominato il personale AMA come “Accertatore ambientale” per l’accertamento delle violazioni. Nello specifico gli accertamenti hanno ad oggetto la sosta davanti ai cassonetti.

Si può sostare davanti ai cassonetti?

Preliminarmente è opportuno fare una distinzione tra il divieto di sosta ed il divieto di fermata, entrambi disciplinati dall’art. 158 del Codice della Strada.

La sosta indica l’interruzione della marcia del veicolo protratta per un lasso di tempo prolungato con l’eventuale allontanamento del conducente; la fermata, invece, è una temporanea sospensione della marcia che non implica l’allontanamento del conducente.

La sosta e la fermata sono vietate:

  • in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
  • nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
  • sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
  • in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
  • fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
  • nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
  • sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
  • sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

La sosta del veicolo è altresì vietata, ed invece è consentita la fermata, nei seguenti casi:

  • allo sbocco dei passi carrabili;
  • dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
  • in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
  • negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
  • sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
  • sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
  • negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
  • nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
  • negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica:
  • nelle aree pedonali urbane;
  • nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
  • negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
  • davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
  • limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione.

La violazione dei divieti di sosta e fermata, del divieto di sosta negli spazi e carreggiate riservati ai mezzi pubblici e ai veicoli per persone invalide comporta una multa da un minimo di 40 euro ad un massimo di 164 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da 85 euro a 338 euro per i restanti veicoli.

Tutte le altre violazioni, tra cui la sosta davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi, vengono punite con una sanzione amministrativa da 24 euro a 98 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da 41euro a 169 euro per i restanti veicoli.

Quando la multa viene redatta da un dipendente AMA quale normativa si applica?

Il Comune di Roma, in applicazione dell’art. 21 del Decreto Legislativo n.22 del 5 febbraio 1197 secondo il quale i comuni possono disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti, ha emanato il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, poi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.

Tale regolamento prevede espressamente all’art. 14, comma 5, che è vietato depositare oggetti o parcheggiare davanti o al posto dei contenitori o comunque intralciare o ritardare la corretta movimentazione e o l’agevole conferimento dei rifiuti.

Pertanto, la sanzione per sosta davanti ai cassonetti potrà essere applicata sia dalla polizia municipale del Comune di Roma in applicazione del Codice della Strada ma anche dai dipendenti AMA che andranno ad applicare il suddetto Regolamento Comunale.

L’operatore AMA potrà sanzionare la violazione con una multa da 50 euro a 300 euro, così come prevede l’articolo 65 del suddetto regolamento comunale.

Ricorso Multa AMA per sosta davanti ai cassonetti

ricorso multa ama per sosta davanti ai cassonetti

Come proporre ricorso avverso una multa per sosta davanti ai cassonetti?

La multa potrà essere immediatamente pagata (solitamente il verbale prevede come e dove pagare la multa), qualora volesse proporsi ricorso sarà necessario dapprima verificare chi ha comminato la sanzione.

Se la violazione è stata accertata dalla Polizia Municipale potrà proporsi ricorso, con i metodi ordinari dinanzi al Prefetto oppure al Giudice di Pace.

Viceversa, se la sanzione è stata ingiunta dall’operatore AMA, in caso di mancato pagamento del termine di 5 giorni, verrà notificato il verbale al responsabile del veicolo. Il pagamento potrà essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale.

Qualora si volesse contestare il verbale potranno inoltrarsi scritti difensivi entro 30 giorni dalla notifica al Sindaco di Roma. Il ricorrente dovrà argomentare con deduzioni e documenti, a supporto degli scritti su cui si fondano le motivazioni poste a sostegno della richiesta di archiviazione del verbale e, inoltre, potrà chiedere di essere ascoltato personalmente. Nel ricorso dovranno essere indicati:

  • le generalità del ricorrente;
  • il verbale;
  • i motivi per i quali si ritiene che il verbale debba essere archiviato.

Il Sindaco se accoglie il ricorso adotta un’ordinanza di archiviazione, comunicata, poi, al ricorrente.

Se il ricorso non viene accolto, verrà emessa un’ordinanza motivata di ingiunzione, opponibile nel termine di 30 giorni dalla notifica dinanzi al Giudice di Pace. In caso di mancata opposizione, l’ordinanza diviene titolo esecutivo per la riscossione della somma.

Si consiglia di presentare il ricorso ove si ritenga che la sanzione sia ingiusta o non commessa e corredato da validi presupposti giuridici

La sanzione comminata dal personale AMA punisce la violazione di un regolamento a tutela dell’ambiente la cui competenza è comunale e pare legittimo il potere accertativo esercitato dall’ente che gestisce i rifiuti.

Noi possiamo aiutarti! Fai il ricorso con noi!

Se hai preso una multa perchè hai sostato e parcheggiato la tua auto davanti ai cassonetti dell’AMA e vuoi tentare un ricorso per l’annullamento della stessa, puoi proporre un ricorso con noi.

Un nostro avvocato scriverà il tuo ricorso entro pochissime ore e ti dirà come presentarlo (puoi consegnarlo a mano o tramite posta).

Il ricorso costa solo 39€ + iva e se non vinci, ti rimborsiamo!

Puoi fare un Ricorso al Prefetto (che consigliamo perchè è più economico e la procedura più snella) oppure un Ricorso al Giudice di Pace.

Se non vinci il ricorso ti rimborsiamo il costo della redazione del ricorso fatto dal nostro avvocato.

Per maggiori informazioni visita questa pagina: Ricorsi Multe Online (su questa pagina potrai scegliere la tipologia di ricorso e acquistarla direttamente dal sito).

Se hai dei dubbi o vuoi richiedere maggiori informazioni, puoi parlare con un nostro operatore (siamo in Chat Adesso! – clicca sul pulsante chat in basso a destra)

 

Hai trovato utile questo articolo? Dagli un voto:
[Totale: 1 Media: 5]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *