Risarcimento Danni Autolavaggio
Automatico, manuale, self-service o servito?
Poco rilevante: i danni subiti durante i lavori di pulizia dell’auto ed imputabili a negligenza del gestore dell’autolavaggio o del suo personale vanno risarciti.
Indice dei contenuti
- 1 Risarcimento danni autolavaggio
- 1.1 INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA FATTISPECIE
- 1.2 I LIMITI DELLA RESPONSABILITÁ DEL TITOLARE DELL’AUTOLAVAGGIO: CASI PRATICI
- 1.3 Risarcimento danni autolavaggio: la negligenza
- 1.4 Risarcimento danni autolavaggio: il nesso causale
- 1.5 Risarcimento danni autolavaggio: i danni fisici al conducente
- 1.6 Risarcimento danni autolavaggio: la denuncia
Risarcimento danni autolavaggio
La questione, in più occasioni, è stata oggetto di pronunce giurisprudenziali che hanno individuato il fondamento giuridico del risarcimento dei danni ed i suoi limiti.
INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA FATTISPECIE
Nella quotidianità ci si relaziona con altri per comprare e vendere beni ovvero offrire ed usufruire di un servizio, acquistando così diritti ed assumendo obblighi giuridici.
Ciò avviene anche allorquando si decide di portare la propria autovettura presso un autolavaggio per la pulizia interna e/o esterna.
I rapporti tra (il gestore del) l’autolavaggio ed il cliente possono essere inquadrati nella disciplina del contratto d’opera, talora, misto a deposito da cui derivano altresì gli obblighi di custodia e conservazione della vettura.
Col contratto d’opera, disciplinato dall’art. 2222 c.c., una parte si obbliga a compiere un’opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro.
L’opera o il servizio – il cui incarico di esecuzione può essere conferito in qualsiasi forma – deve conformarsi alle condizioni stabilite dal contratto ed essere eseguito a regola d’arte.
Conclusa l’opera, il committente ne verifica della regolarità e procede all’accettazione espressa o tacita prendendo in consegna l’opera.
Si tratta di una dichiarazione resa in forma scritta o orale ovvero desumibile da comportamenti che libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per i vizi dell’opera stessa, semprechè questi fossero noti al committente o comunque facilmente riconoscibili al momento dell’accettazione.
L’esonero da responsabilità non opera, infatti, per i vizi che siano stati dolosamente nascosti sempre contestabili.
Questi devono essere contestati entro il termine di otto giorni dalla scoperta e, comunque, non oltre un anno dalla consegna dell’opera allo scopo di ottenerne l’eliminazione con spese carico del prestatore d’opera ovvero il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno.
Il prestatore d’opera, dunque, è tenuto ad agire con diligenza e perizia e, se concorda con il committente la presa in consegna del bene per l’esecuzione della prestazione assume, altresì, l’obbligo accessorio di custodirlo fino alla restituzione.
In tal senso, al contratto d’opera si aggiunge quello di deposito da cui deriva l’obbligo per il custode di tenere la cosa osservando la diligenza del buon padre di famiglia e di restituirla al depositante al momento della richiesta ovvero al termine pattuito.
I LIMITI DELLA RESPONSABILITÁ DEL TITOLARE DELL’AUTOLAVAGGIO: CASI PRATICI
Occorre distinguere, anzitutto, tra autolavaggio automatico a spazzole rotanti ed autolavaggio manuale che si avvale di personale addetto ai lavori di pulizia interna e/o esterna delle vetture.
Nel primo caso le operazioni di pulizia si svolgono in pochi minuti consentendo, in genere, al conducente di rimanere a bordo dell’auto sicché non si realizza l’affidamento in custodia all’autolavaggio della vettura la quale, piuttosto, permane sotto la sfera di controllo del proprietario.
Nel secondo caso, invece, l’autolavaggio in persona del suo titolare o gestore prende in consegna l’autovettura per l’esecuzione dei lavori e si impegna a conservarla e custodirla fino a completamento delle operazioni di lavaggio e riconsegna al proprietario.
Ebbene tale premessa è necessaria al fine di esaminare taluni casi concreti che sono stati oggetto di pronunce giurisprudenziali.
Risarcimento danni autolavaggio: la negligenza
In più occasioni i giudici di merito e di legittimità hanno ravvisato una responsabilità del titolare dell’autolavaggio condannandolo al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni cagionati a terzi ed imputabili ad una scarsa diligenza nell’adempimento della prestazione di custodia.
Si richiamano, in proposito, i concetti di inevitabilità dell’evento dannoso ed adeguatezza dei comportamenti tenuti affermando la responsabilità quando il depositario non dimostri non già l’esistenza del caso fortuito o della forza maggiore, bensì di avere adottato tutte le precauzioni suggerite dall’ordinaria diligenza tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
In tal senso, in tema di responsabilità per il furto dell’auto di un cliente, la Suprema Corte, applicando le norme in materia di contratto d’opera e deposito, ha statuito che si considera diligente il gestore che custodisce le chiavi dell’auto in luogo non accessibile a terzi estranei mentre, nel caso di specie, risultava che le chiavi delle auto dei clienti fossero incustodite ed incautamente riposte in una cassettiera esterna all’ufficio ed accessibile a chiunque vista l’assenza di sorveglianza.
In un caso analogo, invece, il Tribunale di Milano ha escluso la responsabilità dell’autolavaggio ritenendo che il furto dell’auto non fosse imputabile al titolare dell’attività né al suo personale perché ascrivibile ad un evento del tutto inevitabile.
Dalle deposizioni testimoniali raccolte in corso di causa, in particolare, risultava che l’addetto alla pulizia era stato vittima di una rapina a mano armata poiché, mentre era impegnato a pulire il parabrezza intero dell’auto, veniva avvicinato da un uomo che, minacciandolo di morte gli puntava un coltello, lo costringeva a consegnargli le chiavi dell’autovettura ed immediatamente dopo saliva a bordo e si allontanava con velocità.
Il giudice di merito osservava che la rapina a mano armata fu un evento del tutto imprevedibile per la rapidità e destrezza con cui è avvenuto e dunque idoneo ad esonerare l’autolavaggio da ogni responsabilità non assumendo rilievo l’aver adoperato particolari accorgimenti o cautele nella custodia, vanificati dal diretto impiego della violenza sulla sua persona del lavoratore.
Risarcimento danni autolavaggio: il nesso causale
Con riguardo ai danni cagionati dalle spazzole di un macchinario automatico di lavaggio, la proprietaria della vettura Renault Scenic si è rivolta al Tribunale di Lecce lamentando che le spazzole avessero agganciato il paraurti posteriore, danneggiandolo.
Il giudice di merito ha ritenuto opportuno istruire la causa (in particolare a mezzo di prove testimoniali e consulenza tecnica di ufficio) al fine di accertare l’esistenza del nesso causale tra il lavaggio ed il danno patito dall’auto onde escludere che quest’ultimo fosse imputabile ad un evento precedente.
Il perito tecnico, tenendo conto delle tecniche di installazione del paraurti e delle caratteristiche delle spazzole, ha ritenuto che il danno lamentato fosse antecedente al lavaggio dell’auto in quanto un paraurti ben agganciato al veicolo ed integro mai avrebbe potuto essere staccato dalle setole morbide delle spazzole del lavaggio.
Si concludeva, dunque, che il paraurti è ancorato alla struttura della carrozzeria in modo tale da poter resistere alle sollecitazioni pertanto la pressione che viene generata dalla spazzola rotante durante il lavaggio della vettura non può causargli danni.
Risarcimento danni autolavaggio: i danni fisici al conducente
E se i danni riguardano non già il veicolo bensì il suo conducente?
È quanto lamentato da un cliente di un autolavaggio livornese che assumeva di aver riportato danni fisici in occasione di un infortunio verificatosi nell’area riservata al lavaggio delle auto.
Riferiva che, appena sceso dalla propria autovettura per iniziare la procedura di lavaggio automatico della stessa, cadeva improvvisamente e rovinosamente a terra, a causa della presenza sul manto stradale di sostanze che lo rendevano scivoloso e sdrucciolevole, in assenza peraltro di qualsivoglia segnalazione di pericolo nonostante l’evidente pericolosità.
La documentazione fotografica prodotta in giudizio, infatti, evidenziava che l’area in questione non era affatto illuminata e che il terreno non era semplicemente umido e bagnato, come presumibile in prossimità di un autolavaggio, ma viscido perché del tutto coperto da muschio.
Il Tribunale di Livorno ha condannato la società titolare dell’autolavaggio ritenendo che quest’ultimo, in qualità di custode dell’area riservata al lavaggio, avrebbe dovuto garantire la pulizia dello stesso con maggiore frequenza per evitare che la pavimentazione diventasse troppo scivolosa, tanto da esporre i clienti al rischio di cadere.
Risarcimento danni autolavaggio: la denuncia
Tornando ai danni subiti dal veicolo durante le operazioni di pulizia, bisogna porre attenzione, in ultimo, al momento ed alle modalità di denuncia e contestazione dell’esistenza di un presunto danno.
Il Giudice di Pace di un piccolo paesino calabro ha rigettato la domanda di risarcimento danni avanzata dal proprietario di una autovettura qualificando l’avvenuto pagamento del prezzo dovuto quale accettazione del servizio di lavaggio reso con conseguente liberazione del titolare dell’autolavaggio da responsabilità per vizi che fossero già facilmente riconoscibili al momento della riconsegna dell’auto (nel caso di specie, il distacco del tettuccio e della guarnizione interna degli sportelli).
Sono fondamentali, dunque, il rilascio di una ricevuta di consegna del veicolo nonché l’attenta verifica dello status della propria autovettura al momento del ritiro presso l’autolavaggio ancor prima di provvedere al pagamento del corrispettivo onde sopportare ingenti costi per eventuali riparazioni ed incorrere, però, in un rigetto della domanda di risarcimento dei danni per mancata tempestiva denuncia.