Diritto Civile

Risarcimento Danni Buca Stradale

Purtroppo di sovente capita di imbattersi in un manto stradale non uniforme e pieno di buche con danni all’autovettura o alla propria persone se si cammina a piedi.

La prima reazione, istintiva, è quella della rabbia per l’accaduto.

Niente paura! È possibile ottenere il risarcimento dei danni.

Risarcimento Danni Buca Stradale

Si tratta di dibattito risalente sia in dottrina che in giurisprudenza quello relativo alla possibilità di ottenere il risarcimento dei danni dalla pubblica amministrazione per cattiva custodia dei beni demaniali e patrimoniali.

Vediamo insieme il tipo di responsabilità in cui incorre la pubblica amministrazione e gli strumenti di tutela della vittima.

risarcimento danni buca stradale

Che tipo di responsabilità ha la pubblica amministrazione in caso di danno cagionato da buca stradale?

Diversi sono gli orientamenti che si sono succeduti in dottrina e giurisprudenza:

  1. inizialmente i giudici hanno ritenuto di dover escludere la possibilità di applicare l’art. 2051 c.c. per danno cagionato da cose in custodia a causa dell’estensione del bene con conseguente impossibilità di controllo e di presunzione di legittimità dell’azione amministrativa che rendevano incompatibile il disposto della norma menzionata che presuppone un rapporto di custodia non rinvenibile nel caso in esame. lo schema da seguire, di conseguenza, era quello dell’art. 2043 c.c. ossia della responsabilità extracontrattuale derivante dall’insidia o trabocchetto quale pericolo celato, non visibile né prevedibile.
  2. soltanto una parte minoritaria della giurisprudenza riteneva comunque applicabile l’art. 2051 c.c. in quelle ipotesi in cui, per le particolari caratteristiche della strada e per la sua estensione non eccessiva, era possibile esercitare un potere di custodia. Il riferimento, ex multis, è alle pronunce della Suprema Corte di Cassazione n. 22592 del 2004 oppure n. 11749 del 1998.
  3. nel 2006 sulla questione si pronuncia la Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 1999 che definisce la nozione di insidia ritenuta prova di condotta colposa e non fattore di esclusione dell’applicazione dell’art. 2043 c.c. I giudici, inoltre, nella sentenza in esame precisano che l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. ai danni cagionati dalla buca sulla strada non deve essere esclusiva in maniera automatica e aprioristica, ma bisogna valutare caso per caso l’effettiva applicabilità del disposto codicistico. Sulla scia dei giudici costituzionali, la Cassazione con la sentenza n. 3651 del 2006 ritiene applicabile alla pubblica amministrazione, a prescindere dalle caratteristiche della strada, l’art. 2051 senza interrogarsi sull’esistenza dell’insidia o del trabocchetto.
  4. la Suprema Corte di Cassazione ritorna sulla questione con le sentenze gemelle n. 15383 e n. 15384 del 2006 distinguendo tra l’art. 2051 c.c. applicabile laddove sia effettivamente esercitabile il potere di custodia e l’art. 2043 c.c. ove sia assente tale relazione. La fattispecie è costituita come ipotesi di responsabilità oggettiva ritenendosi il custode responsabile senza alcuna valutazione del comportamento posto in essere e della presenza o meno della colpa. Viene a crearsi, in tal modo, una vera e propria posizione di garanzia che non tiene conto delle caratteristiche della strada né della sua estensione.

Il danno cagionato da buca all’autovettura o al pedone è sempre risarcibile?

Di seguito un elenco sulle eventualità di risarcibilità del danno da buca verificatosi in ipotesi peculiari con caratteristiche che esulano dalla casistica classica.

Cosa accade in caso in cui la buca deriva da un difetto di costruzione o manutenzione del manto stradale?

Nell’ipotesi summenzionata di difetto di costruzione o manutenzione della la responsabilità è da ascrivere sotto l’egida dell’art. 2051 c.c.

La responsabilità, dunque, è del custode della strada, della pubblica amministrazione o del privato proprietario, che deve dimostrare in giudizio l’esistenza del caso fortuito, ovvero di un evento imprevisto e imprevedibile, per liberarsi da responsabilità.

Cosa accade se il danno è creato dall’abbandono sulla strada di oggetti pericolosi?

Il caso di danno creato dall’abbandono sulla strada di oggetti pericolosi la vittima deve dimostrare il danno, anche chiamando la polizia sul luogo dell’incidente che effettuerà tutti i rilievi necessari, ma deve essere il proprietario della strada a provare che l’evento nefasto si è verificato a causa di un fattore estraneo alla sua volontà e alla prevedibilità, ad esempio, per un fatto eccezionale.

Il danno subito nonostante la visibilità del pericolo è risarcibile?

In questo caso si ritiene applicabile l’art. 1227 c.c. con possibilità per il custode di ottenere una riduzione del risarcimento o la totale eliminazione dell’obbligo fornendo, però, la prova della concorso.

Il custode della strada dimostrando in giudizio la visibilità del pericolo, quindi, la negligenza della vittima, può ottenere una diminuzione del risarcimento dovuto o, addirittura, in ipotesi estreme, il rigetto delle pretese attoree se prova che, con l’uso delle ordinarie cautele, quali, ad esempio, un’andatura moderata in prossimità di una disconnessione del manto stradale, il danno non si sarebbe proprio verificato.

Sono risarcibili i danni cagionati da buche in occasione di bombe d’acqua?

I giudici della Corte di Cassazione con sentenza n. 18856 del 2017 hanno affermato la responsabilità del custode in quanto le bombe d’acqua non sono fenomeni infrequenti.

Il caso fortuito è applicabile laddove la portata degli eventi atmosferici sia unica ed eccezionale.

Cosa devo fare per ottenere il risarcimento del danno cagionato dalla buca stradale?

Per ottenere il risarcimento del danno cagionato da buca stradale, innanzitutto, è necessario proporre una lettera di diffida e messa in mora al custode della strada con cui si illustra la dinamica dell’evento nefasto e le conseguenze dello stesso quantificando il danno patrimoniale o non patrimoniale subito e intimando di pagare la somma computata entro un termine indicato.

Tale lettera funge da fattore interruttivo di qualsiasi termine di prescrizione o decadenza.

In ipotesi di esito negativo, sarà necessario adire il giudice per ottenere la soddisfazione delle proprie pretese.

A seconda dell’importo richiesto la domanda sarà proposta al Giudice di Pace o al Tribunale ordinario.

Di recente la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 35146/2021 ha ritenuto ammissibile nei giudizi in esame anche la testimonianza sulla dinamica dell’incidente in quanto non costituente meta valutazione.

È sempre possibile concludere il giudizio attraverso un accordo che è sempre consigliabile anche se ciò comporta una rinuncia a parte delle proprie pretese risarcitorie al fine di evitare le lungaggini processuali e ottenere quanto prima il ristoro.

Cosa hanno detto i Tribunali in tema di risarcimento del danno cagionato da buca della strada?

Di seguito alcuni casi pratici su cui si sono pronunciati i giudici in relazione a domande avanzate dai cittadini per danni subiti a causa di buche presenti sul manto stradale:

  1. Giudice di Pace di Marano di Napoli, sentenza n. 2950 del 7 aprile 2024: la pubblica amministrazione convenuta è stata condannata al pagamento della somma di euro 570,45 a favore dell’attrice caduta a terra a causa di una buca colma di acqua e di detriti che il Tribunale ha valutato costituire un pericolo occulto.
  2. Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3122 del 28 giugno 2024: rigetta la richiesta di risarcimento diparte attrice per danni cagionati a seguito di conformazione del suolo non lineare.
  3. Corte di Cassazione sentenza n. 4035 del 2021: si pronuncia sul concorso colposo del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c. affermando che tale condotta non è sufficiente ad integrare il caso fortuito. Il caso che ha dato origine alla sentenza è la richiesta di risarcimento danni per caduta di un pedone a causa di disconnessione del marciapiede. I Giudici della Suprema Corte specificano che per l’integrazione del caso fortuito sono necessari l’imprevedibilità e l’eccezionalità dell’evento idonei ad interrompere il nesso causale.
 

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