Diritto Penale

Se non pago il pedaggio autostradale commetto reato?

Il mancato pagamento del pedaggio autostradale innanzitutto configura illecito amministrativo come disposto dall’art. 176, comma 17 del Codice della Strada.

La previsione sanziona con il pagamento di una somma da € 419 a € 1.682 il soggetto che, senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, crea pericolo per la circolazione, per la sicurezza individuale o collettiva e colui che pone in essere qualsiasi atto finalizzato a eludere il pagamento di un importo per il transito.

Due sono gli elementi richiesti per l’integrazione dell’illecito amministrativo: l’elusione del pedaggio e il pericolo per la circolazione stradale e la sicurezza personale e sociale.

se non pago pedaggio autostradale commetto reato

È configurabile esclusivamente l’illecito amministrativo o è possibile raffigurare anche un reato di natura penale?

Sulla questione due le tesi che si contendono il campo.

Per una prima impostazione, anche qualora si ammettesse la possibilità di configurare la commissione di un reato, nella specie la truffa o l’insolvenza fraudolenta, sarebbe applicabile esclusivamente l’art. 176, comma 17 del Codice della Strada in virtù del principio di specialità di cui all’art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, riferibile a ogni ipotesi in cui la sanzione amministrativa non è sostanzialmente penale.

Ciò significa che se oltrepasso il casello autostradale senza pagare il relativo pedaggio non commetto alcun reato penale e sono passibile soltanto del pagamento della sanzione amministrativa per una somma minima pari a € 419 fino ad un massimo di € 1.682.

Altra corrente esegetica opina diversamente e in senso difforme affermando che il precetto contenuto nell’art. 176, comma 17 Codice della Strada non è speciale rispetto alla truffa o all’insolvenza fraudolenta, bensì sussidiaria.

Esso, infatti, copre un’area di disvalore differente rispetto alla sanzione penale.
In tal senso nell’insolvenza fraudolenta, ad esempio, il soggetto agente dissimula il proprio stato di impossibilità di pagare senza, però, creare percolo né per egli stesso né per terzi.

I beni- interessi sono differenti e le condotte parzialmente difformi andando ad intaccare valori diversi.

Si conclude, pertanto, nel senso di ritenere applicabile sia la disposizione relativa all’illecito amministrativo sia quella che disciplina il reato penale.

Le conseguenze di inaspriscono, perché, secondo l’esegesi in esame, il mancato pagamento autostradale può cagionare sia l’assoggettamento alla sanzione amministrativa quanto può assumere rilievo penale.

Quale la sanzione penale da considerare?

Due sono le eventualità che possono verificarsi: il consapevole passaggio senza il possesso di denaro per il dovuto pagamento e l’accodo ai clienti Telepass.

Cosa accade se attraverso il casello senza avere i soldi?

In tal caso si configura il reato di insolvenza fraudolenta di cui all’art. 641 c.p.

Il colpevole, in questa ipotesi, adotta una condotta atta a dissimulare una situazione di fatto reale.

È rilevante anche il mero silenzio.

L’agente si comporta in modo tale da nascondere il suo vero stato patrimoniale.
Tre sono gli elementi costitutivi: la dissimulazione rispetto il vero stato economico, l’assunzione dell’obbligazione, l’inadempimento della stessa.

Trattasi di reato proprio in quanto può essere commesso esclusivamente dal debitore in cui funge da soggetto passivo il creditore.

Lo stato di insolvenza può essere relativo rispetto al singolo negozio o generale al cospetto di qualsiasi debito assunto.

A rilevare è l’insolvenza originaria non avendo rilevanza quella sopravvenuta tenuto conto del momento iniziale per il configurarsi del reato.

L’inadempimento fa parte della struttura del reato e costituisce, così come affermato dalla più autorevole dottrina, evento e non condizione obiettiva di punibilità.

Esso, infatti, nell’economia della fattispecie rappresenta la logica conseguenza della condotta.

Deve essere frutto di dolo intenzionale, ma generico in modo tale che da un lato è esclusa la compatibilità con il dolo eventuale e dall’altro il reato non può essere frutto di caso fortuito.

È con l’evento, ovvero con l’inadempimento, che si consuma e perfeziona il reato.

Così, ad esempio, se tento di oltrepassare la stazione, ma poi la sbarra si chiude e sono costretto ad effettuare il pagamento il reato non si configura, perché il tentativo non è ritenuto ammissibile fungendo l’adempimento quale causa di estinzione.

Cosa accade se per non pagare il pedaggio autostradale mi accodo alla macchina che mi precede e in possesso di dispositivo per il rilevamento automatico del pagamento?

In tal caso il reato configurabile è quello della truffa di cui all’art. 640 c.p. in quanto si pone in essere un’immutazione del reale. È tale elemento che la contraddistingue dall’ipotesi analizzata in precedenza ove l’insolvenza fraudolenza di caratterizza per la dissimulazione di una situazione di fatto reale.

La truffa è un reato plurioffensivo posto a tutela sia della libera autodeterminazione contrattuale che del patrimonio e della sua integrità.
È reato a dolo generico ove il fine avuto di mira non assume alcuna rilevanza.

Elementi costitutivi sono gli artifizi e raggiri, l’induzione in errore, l’ingiusto profitto correlato al danno altrui.
Il soggetto agente pone in essere stratagemmi e imbrogli atti a rappresentare una situazione, delle circostanze diverse da quelle effettivamente esistenti e idonee a trarre in inganno, in errore, appunto, la vittima del reato.
Tale condotta realizza un profitto non dovuto per il colpevole con correlativa diminuzione patrimoniale, quindi, danno economico per il truffato.

Tutti questi elementi sono presenti nella situazione in esame.

Accodandomi alla macchina che mi precede pongo in essere un inganno, un artifizio idoneo a fingere l’avvenuto pagamento del pedaggio con risparmio indebito e danno per la società concessionaria che non riceve il canone dovuto per il transito.

Quale elemento distingue l’insolvenza fraudolenta dalla truffa?

L’insolvenza fraudolenta, come detto, si caratterizza per una condotta di dissimulazione di circostanze esistenti.
Al contrario nella truffa creo una falsa rappresentazione della realtà tramite gli artifizi e raggiri.

Conclusioni

Il mancato pagamento del pedaggio può sortire due diverse conseguenze.

Da un lato la sanzione amministrativa di cui all’art. 176, comma 17 del Codice della Strada con la previsione esclusiva di una somma di denaro.ù

Dall’altro il reato penale nella specie l’insolvenza fraudolenta o la truffa.

La prima sanzionata con la reclusione fino a due anni e la multa fino a € 516, la seconda più severamente attraverso la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da € 51 a € 1.032.

Il discrimine è dettato dalle modalità della condotta: il consapevole passaggio al casello in assenza di denaro (insolvenza fraudolenta dissimulandosi la propria situazione patrimoniale) oppure l’accodo alla macchina che precede (truffa tenuto conto degli artifici e raggiri).

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