Diritto Civile

Risarcimento Danni da Parto

Restando in ambìto sanitario e contesti ospedalieri affrontiamo oggi un argomento delicatissimo; vale a dire qualsiasi trauma ovvero distonìa (intesi quali lesioni e/o postumi) sofferti dalla madre o dal neonato durante le fasi di travaglio e parto.

Risarcimento danni da parto

risarcimento danni da parto

Certamente il bellissimo ed irripetibile momento della nascita di un figlio può, purtroppo, talvolta essere foriero di problematiche; di varia natura e con conseguenze tra le più differenti.

Il neonato è una creatura fragile; tuttavia non è raro che possa essere la stessa madre a subìre traumi e lesioni durante il ricovero e le fasi sottese a parto.

Premessa delicatezza delle situazioni di cui si va discorrendo laddove si presentino menomazioni -causate ad esempio da errore ostetrico ginecologico – ecco che la parte lesa abbia diritto a richiedere un risarcimento danni.

Occorrerà considerare obiettivamente i postumi e le complicanze collegate ad errate manovre oppure non idonee accortezze in un momento così particolare e del tutto determinante per la vita futura del bambino ( e quindi della famiglia).

Senza alcuna pretesa di esaustività ecco le principali ipotesi di complicanze da parto per la madre: errata anestesia nel travaglio da parto, emorragia massiva da parto tale da comportare ex post interventi chirurgici invasivi , infezioni contratte in sala parto ovvero durante il ricovero ospedaliero (postumi inversamente proporzionali all’epoca di gestazione di contrazione).

Frequenti altresì criticità per ciò che concerne la cd induzione al travaglio: errori di somministrazione farmaci, reazioni tali da comportare danni permanenti ovvero temporanei.

Ulteriore perizia e complessità di intravvede nel monitoraggio fetale intrapartum; controlli ecografici su eventuale sofferenza fetale utili a controllare posizione del bambino e prognosi di buona riuscita del parto medesimo.

La mancata valutazione corretta di un tracciato irregolare possono delineare seri danni: distacco di placenta ed alterazioni liquido amniotico in primis.

Concause di eventuali future problematiche assai serie che possono sfociare in azioni di risarcimento danni da malasanità.

Particolare attenzione dovrà essere svolta da medici ed operatori sanitari qualora il parto avvenga con taglio cesareo; vale a dire con estrazione del bambino per via chirurgica transaddominale.

In via speculare par chiaro che molteplici e di diversa natura possano essere i danni a cui può andare incontro il neonato.

Al di là della situazione , talvolta imprevista ed inattesa, del parto cd pretermine purtroppo frequente è la cd sindrome del distress, infezioni, emorragie ventricolare e talvolta danni cerebrali.

Di nuovo ricorrenti sono lesioni da forcipe e ventosa; a ciò quindi si collega la cd responsabilità per pratiche ostetriche errate. Infatti questi due strumenti ostetrici vengono utilizzati, in caso di sofferenza fetale o problematiche del parto, per velocizzare la nascita del bambino cercando di evitare il parto cesareo d’urgenza.

Altra particolarità in sala parto che potrebbe comportare danni e responsabilità a vario livello è la cd distocia fetale; vale a dire laddove le dimensioni o la posizione del feto generino complicanze (parto podalico e con cordone ombelicale avvolto intorno al bimbo).

Insomma par chiaro al di là dei tecnicismi medico – legali (che si dovranno illustrare e comprovare in giudizio a mezzo CTU e perizie specifiche) le possibili esecuzioni o valutazioni sbagliate possano e debbano essere oggetto di contenzioso qualora connesse ad un comportamento contraddistinto da colpa, negligenza, imperizia dell’ostetrico ginecologo.

RISARCIMENTO DANNI PER ERRORE OSTETRICO GINECOLOGICO

Ogni qual volta sussista un nesso causale tra condotta errata e danni sia biologici sia di natura patrimoniale patiti in conseguenza di tali condotte ecco profilarsi tale tipologia di responsabilità.

In corso di causa dinannzi al Tribunale bisognerà dimostrare appunto l’interdipendenza tra lesioni sofferte e condotte colpose omissive o commissive del medico e degli operatori sanitari.

Dovendo comunque sempre ragionare alla stregua del cd rapporto contrattuale con la struttura ospedaliera e di errore medico di eziologia ostetrico – ginecologica.

Spetterà quindi alla Struttura Sanitaria ASL, al fine di potersi liberare della responsabilità, dover dimostrare che l’erronea valutazione o prestazione medica sia derivata da una causa alla stessa non imputabile poichè imprevista ed inevitabile; sull’imprevedibilità dell’evento sentenza Cassazione N. 7044 del 2018.

In quanto tempo si prescrive la possibilità di richiedere risarcimento?

La Riforma in tema Sanità e Responsabilità medica attuata con la recente Legge Gelli (anno 2017) hanno portato i termini di prescrizione per malpractice medica a 5 anni; ciò in riferimento alla responsabilità extracontrattuale del medico che abbia compiuto l’errore (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2947 codice civile).

Tuttavia essendo il rapporto con la struttura Ospedaliera di natura contrattuale il termini di prescrizione entro cui sia possibile agìre contro l’ Ospedale per il risarcimento dei danni subìti è pari ad anni 10.

CASO PARTICOLARE: PARALISI CEREBRALE DEL NEONATO

Un caso dall’esito nefasto: il neonato in sala parto va in ipossia. Concentrazione di ossigeno nel sangue insufficiente tale da provocare gravissimi danni irreversibili: paralisi, lesioni cerebrali e menomazioni motorie. Conseguenti ritardi nell’apprendimento e sviluppo. Da qui , purtroppo, vita di relazione e familiare compromessa per sempre.

Recente il caso di cui a sentenza di un Tribunale lombardo. Il bimbo a causa di un’errata terapia farmacologica somministrata alla madre nell’ ultimo trimestre di gravidanza nasceva con una paralisi cerebrale dall’esito invalidante ed irreversibile.

In considerazione del nesso causale (di cui a perizia in corso di giudizio) tra effetti tossici del farmaco e paralisi cerebrale lo stesso Ospedale , ancor prima della conclusione del giudizio di primo grado, definiva in via stragiudiziale la vicenda.

Con ciò determinandosi un maxi risarcimento a favore della famiglia pari a 2 milioni di Euro al fine di coprire le spese mediche future ( necessarie per tutta la vita) ed il danno di varia eziologia patito dai genitori e dal bimbo stesso.

Sporta denuncia nei confronti dei vari soggetti in termini il complesso giudizio veniva supportato da consulenze mediche assai articolate: consulti di medico legale, neurologo e ginecologo in via unanime dimostravano come l’effetto tossico del farmaco, soprattutto in epoca gestazionale, fosse ben noto e riconosciuto da prassi medica ormai consolidata.

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