Risarcimento Danni Estetista
L’immagine e l’aspetto estetico – leit motiv imperativo del nostro convulso tempo moderno – trovano un appiglio normativo nella Legge N. 1 del 1990; laddove all’art. 1 si menziona in cosa consista l’attività di estetista ovvero… “uno svolgimento di attività volta a mantenere il corpo e l’aspetto fisico in perfette condizioni nonchè a migliorarne, appunto, l’aspetto estetico. Modificandolo anche attraverso l’eliminazione, la correzione o l’attenuazione degli inestetismi presenti“.
La normativa di riferimento esclude de plano da tale connotazione le prestazioni che devono essere esser compiute da operatori del settore a scopo terapeutico; atteso che queste siano di competenza esclusiva di chi eserciti professioni sanitarie.
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Risarcimento Danno Estetista
Entriamo infatti in tale accezione in altro campo e casistica di eventuale danno; da qui paradigma di danno estetico quale lesione riportata da un individuo a seguito di incidenti, infortuni, interventi di chirurgia estetica non andati a buon fine o a seguito dei quali non si sia ottenuto il risultato finale sperato.
Quindi, insomma, al momento non si tratterà di lifting, mastoplastica, rinoplastica, liposuzione ed addominoplastica posto che di ciò, eventualmente, si parlerà in altra sede.
Danni causati da estetista: i Risvolti Penalistici
Rientrando quindi idealmente nel salone dell’estetista ecco che l’attività si qui delineata nei contorni di spettanza può comportare, qualora qualcosa non funzioni a dovere, responsabilità sia in accezione penale sia per ciò che concerne ambìto civile.
Partendo dal primo aspetto della questione qualora a seguito di un errato trattamento estetico si verifichino lesioni (ad esempi sul viso o su parti interessate da depilazione ovvero trattamenti snellenti) ecco che si potrà intervenire sulla disamina di cui all’art. 590 codice penale; cioè lesioni personali colpose quale reato connesso ad un trattamento estetico – certamente privo di dolo – ma comunque non correttamente eseguito; magari un peeling chimico che, oltre a non condurre al risultato sperato e plausibile, cagioni delle lesioni vere e proprie.
Sulla connotazione e tipologie di lesioni invito a rileggere precedente articolo della rubrica; lesioni previste dal vigente codice penale e contraddistinte nelle loro specificità dalla durata di guarigione / inabilità temporanea ovvero dalla gravità delle conseguenze alle stesse correlate.
L’estetista che abbia posto in essere un trattamento non conforme alla prassi e tale da aver cagionato un danno al cliente potrà essere chiamato a rispondere per il reato in esame; al fine della corretta valutazione dell’elemento psicologico del reato (vale a dire profili di colpa: imprudenza/imperizia o negligenza) nello svolgimento di quanto richiesto e pagato dal cliente.
Insomma per essere maggiormente espliciti: trattamento sul viso lasciato troppo tempo tale da creare sorta di ustioni difficilmente eliminabili anche con il laser, maschera di argilla su forti irritazioni cutanee di dubbia eziologia con conseguenti macule foto-resistenti, uso di un macchinario di epilazione con modalità scorrette tale da configurare, all’esito della seduta, forti bruciori e problematiche di varia natura in zone del corpo particolarmente delicate.
Estetista e titolare del centro estetico
Qualora l’estetista operi in una struttura organizzata – Clinica della bellezza, Centro Estetico et similia – potrà nel caso sussistere anche la responsabilità di tal fatta in capo al titolare del Centro; in quanto quest’ultimo deve esercitare un effettivo controllo sulle attività poste in essere all’interno della struttura. Quindi un’omessa vigilanza tale da concorrere a cagionare l’evento (tecnicamente, insomma, condotta omissiva su controllo dei propri dipendenti: per tutte Cassazione Penale Sez. IV N. 52/2010).
In sede penale quindi una volta arrivati ad eventuale dibattimento sarà onere del cliente danneggiato – previa presentazione di atto di denuncia-querela presso le competenti Autorità – costituirsi parte civile lamentando i danni (certamente da comprovare con tecniche e metodiche idonee quali perizie e CTU medico legali ); quindi in definitiva domandando il risarcimento dei danni sofferti all’interno del procedimento penale nell’ipotesi che il Giudice competente consideri l’imputato colpevole del reato ( ipotizzato) di lesioni colpose.
Coesistenza di duplice responsabilità in ambito civile
Estetista e risarcimento danni.
Corte d’Appello dell’Aquila – anno 2016. Laddove venga eseguita con modalità maldestre la cd “pulizia del viso” con danni evidenti a livello estetico di difficile risoluzione il soggetto giuridico che gestisce il Centro Estetico è obbligato a rispondere in solido dei danni cagionati al cliente; ancorchè di fatto la lesione sia da attribuire alla colpa evidente del dipendente.
Dalle interpretazioni giurisprudenziali – pressochè conformi nel divenire degli anni – si desume quindi che in effetti si possano delineare due tipi concomitanti di responsabilità: a) di natura contrattuale e b) di natura extracontrattuale.
- La prestazione che l’estetista presta viene ricondotta alla prestazione d’opera di cui all’art. 2222 e seguenti del codice civile. La normativa stabilisce che nel caso di ipotesi di operazioni/prestazioni non correttamente poste in essere – ed in via di nesso causale di danni patìti dal cliente – vi sia una responsabilità contrattuale di tal fatta (ergo estetista e Centro estetico) in virtù del contratto d’opera concluso. In tale accezione le decisioni dei Tribunali risultano rigorose; in primo luogo sulla perizia e preparazione richiesta dagli addetti. Grado di competenza sia nel momento di valutazione preventiva (sulla scelta cioè del trattamento da compiere sul paziente/cliente) sia nella prognosi di verifica ex post (quindi esiti e postumi del trattamento medesimo).
- Si aggiunga a quanto sin qui argomentato che sussiste la responsabilità extracontrattuale prevista dalla norma ex art. 2043 codice civile in quanto “qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un ingiusto danno obbliga colui che abbia commesso il fatto a risarcire il danno”. Nel caso di specie, insomma, pare configurabile una lesione del diritto alla salute tutelato costituzionalmente dall’art. 32.
Le due citate forme di responsabilità in via di principio possono coesistere poichè, contemporaneamente, viene violato accordo contrattuale e leso il diritto alla salute ed all’integrità fisica del cliente avventore.
Come più sopra menzionato il titolare gestore del Centro Estetico – nell’eventualità che appunto l’operatore svolga propria attività alle dipendenze di terzi – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2049 codice civile sarà chiamato a rispondere in solido per il fatto dei propri preposti; tale circostanza anche qualora l’estetista non sia formalmente inquadrato all’interno della struttura quale lavoratore dipendente.
Risarcimento danni estetista: a quanto può ammontare?
Per ciò che attiene il quantum del risarcimento occorre considerare l’eziologia del danno estetico.
In primo luogo chiaro che il danno comporti un connesso riflesso patrimoniale: cure per migliorare o attenuare la cicatrice o l’ustione ad esempio. Costo di altri interventi riparatori del danno al viso e visite mediche; essenziale quindi conservare scontrini, fatture, ticket ed altre ricevute di pagamento.
A ciò consegue spesso anche il cd mancato guadagno; ergo il risarcimento sotteso alla perdita di sviluppo di attività lavorativa o di chance a causa del precario stato di salute.
Per ciò che concerne il danno non patrimoniale occorrerà considerare il caso concreto; nel caso utilizzare le tabelle di riferimento che definiscono il cd danno biologico. I casi di specie dovranno essere a ciò rapportabili solo in caso di estrema gravità della lesione; per lo più infatti le tabelle essendo calcolate sulla base del punteggio di “invalidità” assegnato all’individuo secondo età, sesso ed ogni altra circostanza nel contesto rilevante.
Altra voce comprende il cd danno morale; rappresentando la tipologia la sofferenza interiore e lo stress provati dalla vittima in virtù dell’intervento estetico maldestro.
Per prassi la quantificazione del danno così strutturata viene decisa dai Tribunali principalmente in via equitativa; dovendo il Giudicante tener conto di più fattori, delle situazioni in concreto verificatesi e degli elementi probatori di cui a causa.