Risarcimento Danni Meccanico
Immaginiamo di portare la nostra auto dal meccanico per un controllo: sentiamo un fastidioso rumore, lo sterzo è diventato meno scorrevole del solito. I circuiti perdono olio e/o acqua. Il meccanico di cui ci fidiamo constatato il tutto ci suggerisce intervento rappresentandoci preventivo di massima.
Acconsentiamo alla riparazione, saldiamo il dovuto; tuttavia al momento di riprendere la vettura ci accorgiamo che altre o differenti problematiche siano presenti.
Attendiamo qualche giorno per capire meglio, ma la situazione peggiora. Che si fa?
Situazione oltremodo apparentemente banale; ma così non è.
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Risarcimento Danni Meccanico
Nel momento in cui accettando il preventivo lasciamo l’auto presso l’ Officina – dando incarico per le dovute riparazioni – concludiamo di fatto un contratto d’opera ex art. 2226 codice civile.
In questi casi quindi la stessa normativa stabilisce che se la prestazione sottesa ad incarico – e quindi la cosa di cui si controverte ergo l’autovettura – presenta dei vizi e/o sorgono difformità da quanto prospettato in via iniziale il proprietario dell’autovettura che voglia ottenere in seguito il risarcimento del danno deve, a pena di decadenza, denunciare i difetti entro 8 giorni dalla loro scoperta.
Dovendo nel caso ad esempio iniziare il giudizio citando il meccanico in Tribunale – qualora la situazione non trovi componimento – entro 1 anno dalla consegna dell’auto; in difetto l’azione stessa prescrivendosi.
Quindi duplicità di termine:
- Denuncia del guasto e/o vizi dell’autovettura per iscritto entro 8 giorni dalla scoperta;
- Avviare la causa entro il termine di 1 anno previo rispetto del precedente utile a denunciare i vizi (che saranno oggetto di causa e correlati alla richiesta di risarcimento).
In tal senso, quindi, specifica gli step della situazione tipo Corte di Cassazione sentenza N. 2292/2017.
Pertanto sollecita contestazione possibilmente a mezzo raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata entro 8 giorni.
Da qui ulteriore attenzione al termine utile laddove non venga trovato un accordo in via amichevole.
Qualora i vizi e le problematiche siano state rese edotte al prestatore d’opera (meccanico) al committente automobilista possono presentarsi più opzioni:
- richiesta di rifacimento dell’intervento con difetti contestati eliminati a carico e spese dell’Officina;
- riduzione in misura proporzionale del prezzo per le manutenzioni svolte dal meccanico;
- risarcimento danni laddove sia riscontrata e riscontrabile la colpa del prestatore d’opera;
- risoluzione del contratto qualora i difetti ex post riscontrati siano tali da rendere il lavoro del tutto inadatto a soddisfare, anche solo in parte, gli interessi del committente.
Quale comportamento a specchio secondo le normative vigenti certamente il meccanico prestatore d’opera, al fine di evitare la condanna al risarcimento dei danni subìti dal veicolo durante la permanenza in officina ed anche a titolo di custodia, dovrà provare che i vizi, le difformità ovvero il sinistro sia siano verificati per cause a lui non imputabili (art. 1218 c.c.) ovvero si tratti di caso fortuito o forza maggiore oppure che l’evento si sia verificato nonostante la dovuta diligenza professionale prestata (in senso conforme Corte Cassazione sentenza N. 26353/2013).
Se il danno cagionato dal meccanico provoca un incidente stradale?
In caso di incidente stradale le cui causa sono – alla fine dell’attività istruttoria – tali da ricondurre il tutto ad un errore del meccanico ovvero ad una sua imperizia nella manutenzione del veicolo – precedentemente effettuata – l’Officina sarà condannabile al risarcimento dei danni patiti dal committente proprietario dell’autovettura.
Così in via di paradigma di ragionamento ha statuito recentemente la Corte di Cassazione (sentenza N. 29224/2017); riconoscendo risarcibilità nella misura del 70% circa a carico dell’Officina a seguito dello sbandamento della vettura stante la mancata sostituzione delle pastiglie dei freni nel corso di un intervento di manutenzione programmata.
Quindi, di fatto, un’omissione colposa di controllo dell’autovettura che sarebbe stata suggerita da una più che normale e media diligenza ; da qui ristoro dei danni, nella percentuale citata, per tutti i danni fisici e biologici (invalidità permanente, inabilità temporanea e spese mediche di cui a notule e parcelle) sopportati dal conducente del veicolo a causa dell’errore colposo dell’ Officina meccanica.
Nel caso in cui, a contrario, in base all’art. 2054 codice civile vi sia incidente stradale per guasto meccanico il conducente di un veicolo risponde di tutti i danni provocati dalla circolazione anche in caso di sinistri causati da vizio di costruzione ovvero da difetti di manutenzione del mezzo.
Tuttavia è data la facoltà di rivalersi contro la casa produttrice o contro l’Officina meccanica quando le cause o concause dell’incidente siano da ricondursi ad un guasto meccanico od elettronico; ad esempio ciò qualora l’auto sia ancora in garanzia o a seguito di revisione non eseguita con la dovuta diligenza.
Risarcimento danni meccanico: La fattura del meccanico è una prova?
Per avere un quadro maggiormente esplicativo della situazione sembra utile citare ciò che una recente sentenza della Corte di Cassazione ha disposto; cioè che la semplice allegazione della fattura di riparazione dell’autoveicolo non costituisca prova del danno.
A maggior ragione se sprovvista di quietanza o di accettazione della controparte.
L’effettivo pagamento della fattura andrebbe infatti in giudizio dimostrato allegando magari copia del bonifico ovvero dell’assegno emesso a saldo ; oppure con la deposizione del soggetto che ha emesso il documento e quindi lo stesso meccanico/carrozziere.
Con la sua testimonianza, quindi, si delinea la veridicità o meno dell’effettuazione in concreto delle riparazioni così come la reale corresponsione delle somme di cui a fattura.
Quindi la sentenza N. 3293/2018 reitera di fatto il consolidato orientamento sotteso in materia di risarcimento danni da sinistri stradali.
Sul danneggiato – che formuli richiesta risarcitoria – grava comunque l’onere ex art. 2697 codice civile di dimostrare il danno patito.
L’allegazione in tale contesto della fattura emessa dall’Officina meccanica non pare sufficiente in difetto di ulteriore quietanza ; volta in quanto tale a dimostrare l’effettivo pagamento.
A ciò potendo anche sopperire la produzione di ulteriori documenti e/o elementi probatori a supporto di quanto dedotto (cioè l’effettivo pagamento).
Garanzia per i pezzi di ricambio
A chiusura di argomento bene menzionare che il Decreto Legislativo 206 del 2005 stabilisce una garanzia per l’acquirente (solo persone fisiche) sui beni di consumo; applicabile anche in caso di manutenzione e riparazione di un veicolo.
Quando si effettuino delle riparazioni con l’utilizzo di pezzi di ricambio nuovi o rigenerati questi sono soggetti normalmente ad una garanzia di 24 mesi; così come previsto dal citato Codice.
Ricambi difettosi oppure installazioni non corrette obbligano l’Officina a sostituire il pezzo o a ripetere la riparazione a proprie spese.
Per i pezzi usati la garanzia scende a 12 mesi salvo eccezioni e, comunque, previo consenso del proprietario del veicolo.
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