Circonvenzione di incapace
La circonvenzione di incapace è un reato punito e previsto dall’art. 643 c.p. ; particolare la genesi dei requisiti costituitivi allorchè si tratti per lo più di anziani, infermi di mente o minorenni e si pensi al pericolo e possibilità di imbrogli, manipolazioni psichiche al fine di ottenere un ingiusto vantaggio.
Tale comportamento può assumere rilevanza penale configurando il delitto di circonvenzione di incapace. Occorre quindi capire fattispecie ed elementi che caratterizzano tale delitto; pensato , e la cui normativa sottende, allo scopo di tutelare il patrimonio e l’autodeterminazione dei soggetti più fragili.
Il reato di circonvenzione di incapace
Tenendo presente che in un’ottica di intersecazione di disciplina con la medicina legale – ergo redazione di perizia – il problema si estende ad una valutazione di stato di infermità o di deficienza psichica del soggetto passivo tale da costituirne presupposto ex ante. Infatti per poter parlare di tale condotta penalmente rilevante è necessario che l’infermità o tale deficienza psichica del soggetto passivo sussistano quando si compie il fatto ; diminuzione di capacità di intendere e di volere che devono esser note all’agente che ne abusa con ciò comportando effetti giuridici dannosi per la stessa parte offesa.
Il codice penale sanziona dunque espressamente “chiunque per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni , delle passioni o della inesperienza di una persona minore ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona – anche se interdetta o inabilitata – la induce a compiere un atto che importi un qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso”.
Chiare quindi la logica e la ratio : la legge intende tutelare soggetti minori di età e coloro i quali, presentando deficienze psichiche, vengano aggirati da altro soggetto che intenda da ciò trarre profitto per sé o per altri.
La disposizione del codice delinea i soggetti che in quanto tali possano esser parte offesa di tale condotta delittuosa. Il termine induzione peraltro comporta un’attività di pressione o almeno di percussione per quanto ristretta.
L’abuso di posizione senza induzione, quindi, giuridicamente non qualifica tale reato; il termine “abusando” non indicando una speciale intensità di azione tale da influire in maniera determinante sulla volontà apparente della vittima, bensì delineando il semplice fatto di approfittare delle condizioni di minore resistenza psichica e comprensione degli accadimenti.
Ergo possono ritenersi vittime del delitto in disamina:
- Minorenni (anche emancipati ma con età anagrafica inferiore ad anni 18),
- Infermi di mente ovvero coloro i quali a causa di malattia psichica non posseggano la piena capacità di intendere e volere (non essendo necessario che si controverta di soggetti interdetti o inabilitati);
- Persone affette da deficienza psichica ossia di soggetti senza alcuna malattia mentale refertata , ma dotate di estrema fragilità psichiche ovvero caratteriali tali da far diminuire il pensiero critico e la consapevolezza delle proprie azioni (a titolo esemplificativo: tossicodipendente in crisi d’astinenza ovvero soggetto affetto da parziale demenza senile).
Orbene in definitiva, pertanto, persone fragili emotivamente e facilmente suggestionabili per la cui tutela si avverte il pericolo che possano essere indotte a compiere atti dannosi per loro e vantaggiosi per altri. Atti che, comunque, alla stregua di valutazioni ex ante e condizioni normali non avrebbero certamente posto in essere.
Ai fini della corretta configurazione della condotta utile a capire in concreto esistenza del reato occorre quindi che l’agente approfitti della sua supremazia psichica ; è tuttavia necessario che il soggetto passivo vittima conservi un livello, seppur basso, di capacità di intendere e di volere secondo i canoni dettati dalla medicina legale. Quindi una capacità di discernimento e di corretta lettura della realtà tale da poter assumere in via di principio una decisione al lato pratico (seppur errata ovvero indotta da terzi) .
Tale condizione di debolezza psichica e di autodeterminazione deve, appunto, esser riconosciuta e conoscibile da parte del soggetto agente che agisca per ottenere un vantaggio per sé o altri.
Per esempio caso frequente è quello di riuscire a coartare altrui volontà al fine di aver autorizzazione ad amministrare il patrimonio di un anziano ; indipendentemente dal raggiungimento dello scopo l’importante è che quindi il soggetto agisca con tale movente.
Quanto all’eventuale posizione di terzo che ha subìto danni dal compimento dell’atto pregiudizievole cui è stato costretto l’incapace ormai per prassi interpretativa si riconosce allo stesso la possibilità di essere escluso dalla connotazione di soggetto passivo del reato ex art. 643 c.p. ; potendosi delineare a contrario posizione di soggetto danneggiato e dunque legittimato ad esercitare azione civile di risarcimento ex art. 2043 codice civile ma non a proporre querela ( quale condizione di procedibilità ex art. 649 co. 2 c.p.).
Con riferimento all’induzione ed all’abuso pertanto tali condotte consistono rispettivamente in qualsivoglia pressione morale idonea al risultato avuto di mira dall’agente ed in tutte la attività di sollecitazione e suggestione capaci di far sì che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell’ atto dannoso (per tutte in tal senso Corte Cassazione N. 31320/2008).
Atto che per prassi e giurisprudenza può assumere molteplici configurazioni: documenti, contratti, disposizioni patrimoniali, manifestazioni di volontà ed altri equipollenti in quanto tali suscettibili di produrre effetti giuridici.
Occorre il cd dolo specifico – quindi intenzione ben delineata nei contorni – di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto di carattere non necessariamente patrimoniale essendo sufficiente si determini un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo atteso che trattasi, appunto, di reato di pericolo.
Quindi il soggetto attivo dovrà non solo conoscere ex ante la condizione di minorata capacità di intendere e volere della vittima, ma rappresentarsi altresì gli effetti giuridici dannosi che l’atto di cui si controverte , cui induce l’incapace, potrà comportare nella sfera patrimoniale (ma non solo) di quest’ultimo o di un soggetto terzo.
La condotta dell’agente dovrà inoltre essere finalizzata a procurare a sé o ad altri un profitto in pratica ingiusto; ergo non vi sarà alcuna frode patrimoniale laddove non vi sia tale elemento.
Il reato è procedibile d’ufficio ; i prossimi congiunti (coniuge, fratelli e sorelle conviventi etc) non sono punibili ex art. 649 co. 1 c.p. salvo le ipotesi previste al comma 2 dello steso articolo di legge procedibili tuttavia solo a querela della persona offesa quale portatrice dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice ; come si è accennato non anche dal terzo che abbia subìto pregiudizi in ragione degli atti dispositivi posti in essere dall’incapace .
Sotto aspetto della validità dei contratti o atti compiuti e/o sottoscritti coartatamente dalla vittima vige pacifico orientamento volto a ritenere la nullità degli stessi alla stregua del dettato di cui all’art. 1418 codice civile; per cui in assenza di ultronee disposizioni che determinino espressamente la nullità nonché di altri riferimenti la violazione deve essere sanzionata applicando la regola generale di cui all’art. 1418 codice civile (il contratto è nullo quando è contrario a norma imperative salvo che la legge disponga diversamente).
Perizia medico legale in tema di circonvenzione di incapace
La perizia in tema è sicuramente tra le più complesse richiedendo cauta valutazione ed estrema delicatezza di indagine.
L’assunto risulta ancor più vero laddove si tratti di compiere e redigere una perizia storica ; in quanto tale che non limiti l’analisi del caso alla disamina delle risultanze processuali, spesso in detti casi discordanti ed assolutamente opinabili, in un divenire e sequenza di accadimenti.
Non di rado nella prassi e pratica penalistica vengono proiettate una serie di intemperanze e discordanze per lo più testimoniali sorrette, quasi sempre, da interessi economici in gioco.
Quindi la tecnica di indagine medico legale in detti casi rimane quella cd classica in tema di capacità a testare; con riserve segnalate per perizie storiche su anamnesi di un particolare soggetto.
L’infermità o deficienza psichica della vittima va dimostrata con ausilio tecnico ed ampia motivazione; deve trattarsi di una minorazione mentale di tale natura da portare , sotto l’azione di abuso e di induzione, ad uno stato di mente equivalente all’incapacità di formulare un atto giuridicamente valido sia pure in quel determinato momento in cui l’atto fu compiuto. In particolare dovrà risultare evidente la suggestionabilità della vittima di fronte ad un’azione captatoria sia pure anche di grado modesto.
Attraverso una completa valutazione del caso il perito dovrà pertanto chiedersi se una persona psichicamente normale, in quelle determinate circostanze, avrebbe o meno di propria iniziativa potuto compiere quel preciso fatto ancorchè dannoso per taluno.
Specialmente in sede testamentaria qualsivoglia decisione e/o disposizione assume un preciso significato di vantaggio per la parte beneficiata e di danno per la parte lesa . Vi è inoltre da considerare in via pratica che solitamente quando si dispone la perizia medico legale in genere non si sia ancora provata l’azione captatoria di abuso ed induzione svolta dal soggetto agente; per cui detta indagine si svolge nella mera direzione della personalità del presunto circonvenuto.
Accertata una deficienza psichica, quindi, di grado e natura tale da consentire ipotesi di consumata circonvenzione sarà opportuno chiarire al Giudicante se anche al di fuori del paradigma della suggestione il soggetto al momento del fatto di cui si discetta fosse in grado o meno, per condizione, patologia, infermità ed età, di compiere e scegliere di concludere con consapevolezza un’azione dannosa a sé o ad altri come manifestazione di volontà comunque compromessa.
In altre parole una decisione che si intenda dannosa e coartata può esser stata determinata non solo da induzione , ma può essere il risultato di un’erronea interpretazione, di una capacità di scelta comunque deficitaria o persino dell’ignoranza per ciò che riguarda le conseguenze di danno sottese alla scelta stessa.