Diritto Civile

Ricorso Multa Strisce Blu

Nel corso degli ultimi anni  il ricorso massiccio da parte delle Amministrazioni Comunali  ad aumentare in maniera esponenziale le aree di sosta a pagamento  è stato certamente sorretto dalla necessità di far cassa.

In via di correlato dibattito giuridico  – e di fattibilità  in  senso più pragmatico –  si è cercato di trovare la genesi della legittimità  di ciò  su una presunta differenza semantica tra “parcheggio” e “sosta” .

Termini utilizzati dal vigente Codice della Strada attribuendo per lo più al termine parcheggio il significato di sosta all’interno di un’area di parcheggio e sosta  in quanto tale la “fermata” del veicolo  sul margine  della carreggiata alla stregua di quanto dispone  l’art. 157 CdS.

Ricorso Multa Strisce Blu

ricorso multa strisce blu

In sostanza così facendo si possono aggirare tutte le disposizioni che  limitano la sosta a pagamento  solo alle aree di parcheggio con peculiarità ben precise; da qui con possibilità di estendere la stessa  a tutti i luoghi in cui è possibile effettuare una sosta.

Sorvolando su  altre  tendenziose  argomentazioni  rimane il dato ultimo; cioè che ormai nella maggior parte delle città e centri urbani gli spazi utili per la sosta a pagamento siano la maggioranza. Il CdS  di fatto  usando quali sinonimi i due termini indicati.

Infatti alla luce della considerazione  che la sosta non si effettui solo sulla carreggiata – poichè anche l’atto di parcheggiare   all’interno di un’area di parcheggio può essere definita  quale tipologia di sosta – appare chiaro che qualora l’art. 6 co. 4 indichi “parcheggio o sosta dei veicoli” in realtà stia usando   una  terminologia dal medesimo significato. Quindi una tautologia.

Sosta sulle strisce blu ed orario del ticket

Al lato pratico pertanto non è affatto infrequente che il malcapitato automobilista trovi sul parabrezza una multa per aver lasciato in sosta il veicolo oltre l’orario coperto dal ticket ; in quanto tale regolarmente acquistato ed esposto in modo ben visibile.

La disamina della situazione, frequente ed apparentemente banale, ha creato una sorta di interpretazioni assai differenti tra loro; tanto da indurre  ad esplicitare un parere da parte dello stesso Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.  Ciò ancor più poichè già giurisprudenza di qualche anno fa ( a far data almeno dal 2007 – GDP di Lecce )   disponeva che la sosta in area regolamentata con titolo di pagamento scaduto non costituisse autonoma fattispecie sanzionata ex art.   7 co. 1 lett. f) del Codice della Strada.

Da qui il noto parere  13 marzo 2014 del MIT  in cui si precisa che “in materia di sosta gli unici obblighi previsti dal Codice  siano quelli indicati dall’art. 157 co. 6” ; cioè in definitiva l’obbligo di segnalare  in modo chiaramente  visibile l’orario di inizio della sosta qualora questa sia permessa  per un tempo limitato.

E l’obbligo di mettere in funzione  il dispositivo di controllo  della durata della sosta ove questo esista;    essendo possibile irrogare   in caso di violazione la sanzione  prevista dalla disposizione stessa (art. 157 CdS co. 8 ). Da qui desumendosi come , in aree ove la sosta sia consentita a tempo indeterminato  con pagamento di una somma  x  ad orario , di fatto il pagamento in misura insufficiente    costituisca  una mera inadempienza contrattuale nei confronti della Società di gestione .

Da tale configurazione, pertanto,  deriverebbe in via di principio la possibilità  di richiedere all’automobilista solo il pagamento della differenza dei due importi  (di solito pochi Euro)  e non  la sanzione solitamente pretesa dai Comuni  per la violazione amministrativa del divieto di sosta.

Da qui  ulteriore  nota del  MIT N. 53284/2015 :  in quanto tale  alla stregua di un indirizzo   di completo affidamento  ai Comuni della possibilità  di regolamentare  in via autonoma le conseguenze  della fattispecie. Cioè in via pratica disporre regole di utilizzo degli spazi da parte dei cittadini ed ogni altra normativa in punto. Quindi  in ossequio ad una sorta di discrezionalità ed oggettività delle situazioni ogni Amministrazione Comunale potrà   scegliere, tra le varie misure disponibili, quella più idonea a rispondere alle esigenze  dei cittadini automobilisti.

Altrettanto evidente che la connotazione muti  se nell’area di cui si controverta siano fissati limiti massimi di sosta  e la stessa  non sia suscettibile, a contrario,  di sosta a tempo indeterminato.

Il contenzioso di tal fatta, tuttavia, è parecchio cospicuo  poichè  le multe/verbali in materia  nel caso vengono solitamente annullate ovvero dichiarate illegittime solo dopo pronuncia da parte del GDP; con esibizione di documentazione pertinente ed altri mezzi istruttori.

Sentenze e Casi Pratici di Ricorso per Multe sulle Strisce Blu

Da notare anche  pronuncia contra-automobilisti da parte della Corte di Cassazione ( N. 16258/2016) laddove si  argomenti  che la permanenza  oltre il tempo pagato con ticket esposto  integri un illecito amministrativo; e non un semplice inadempimento  di natura contrattuale.

Pertanto  sostare nelle strisce blu  con l’orario scaduto  comporterebbe   la multa per analogia a quanto avviene con un  comportamento contraddistinto da un mancato pagamento   ex ante del ticket medesimo. Qualora la sosta si protraesse oltre l’orario per il quale è stata pagata la tariffa si incorrerebbe in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata; ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 co. 15 CdS .

Insomma il verbale  per ticket scaduto risulta essere oggetto di molti ricorsi sia in via amministrativa (Prefetto) sia in via giurisdizionale (Giudice di Pace) ; da ciò scaturiscono orientamenti ondivaghi e parecchio  distanti tra loro  in accezione interpretativa. Fermo restando le sentenze della Corte di Cassazione non siano tout court vincolanti  per i Giudici di merito pur costituendone traccia di lettura.

Ricorso Multa Strisce Blu: Parchimetro Senza Bancomat

A decorrere dal giorno 1°  luglio 2016   (Legge di Stabilità)   le Amministrazioni Comunali sono tenute a dover installare apparecchi Bancomat  e /o Carte di credito /debito utili  a poter addivenire a pagamento attraverso i parchimetri medesimi; tranne laddove vi sia un’oggettiva impossibilità tecnica a poter far ciò.

Da qui alcune decisioni dei GDP – già a far data dall’anno 2017 –  i quali hanno stabilito che in mancanza di tali dispositivi utili al pagamento  gli automobilisti potranno ritenersi autorizzati a parcheggiare gratis –  e senza correre il rischio di poter essere multati –  nonostante le cd strisce blu. Certamente  non tutti i GDP, tuttavia, hanno seguito tale linea interpretativa nelle loro decisioni.

Noi possiamo aiutarti! Fai il ricorso con noi!

Se hai preso una multa sulle strisce blu e vuoi tentare un ricorso per l’annullamento della stessa, puoi proporre un ricorso con noi.

Un nostro avvocato scriverà il tuo ricorso entro pochissime ore e ti dirà come presentarlo (puoi consegnarlo a mano o tramite posta).

Il ricorso costa solo 39€ + iva e se non vinci, ti rimborsiamo!

Puoi fare un Ricorso al Prefetto (che consigliamo perchè è più economico e la procedura più snella) oppure un Ricorso al Giudice di Pace.

Se non vinci il ricorso ti rimborsiamo il costo della redazione del ricorso fatto dal nostro avvocato.

Per maggiori informazioni visita questa pagina: Ricorsi Multe Online (su questa pagina potrai scegliere la tipologia di ricorso e acquistarla direttamente dal sito).

Se hai dei dubbi o vuoi richiedere maggiori informazioni, puoi parlare con un nostro operatore (siamo in Chat Adesso! – clicca sul pulsante chat in basso a destra)

 

Hai trovato utile questo articolo? Dagli un voto:
[Totale: 1 Media: 5]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *