Calcolo del Danno Patrimoniale
Il termine danno patrimoniale ha sempre costituto campo controverso, quantomeno a livello di definizione. Il motivo di ciò viene ricondotto ad una poliedricità del concetto; una sorta di ibrido tra disciplina giuridica e scienza economica.
Riconducendo l’argomento in ambìto legale ecco che quindi si intende il danno patrimoniale quale qualsivoglia tipologia di danno che presenti elementi oggettivi di misurabilità nonchè quantificazione economica; a ciò consegue la possibilità di avere un risarcimento per lo più esatto (seppur in via di principio) pari alla perdita di valore subìta dal soggetto danneggiato/vittima.
Nella prassi giurisprudenziale, quindi, nel divenire dei decenni i Giudici si sono quindi spesso trovati di fronte alla richiesta di ristoro/risarcimento di danni di natura tuttavia differente tra loro; ad esempio in primis danni da turbamento psichico ovvero afflizione psicologica di chi avesse subito una lesione fisica. In tale situazione di causa/effetto, pertanto, le varie tipologie di pregiudizio hanno condotto ad elaborare rispettive e correlate categorie : danno morale, danno biologico, danno alla salute et similia.
Premesso quanto sopra per potersi definire in accezione patrimoniale il danno deve scaturire dal danneggiamento di un ben di proprietà ovvero da una spesa ingente o meno tale da poter ripristinare la situazione anomala (danno emergente) ovvero dalla perdita di guadagno (lucro cessante).
Da qui si deduce in quanto tale sia patrimoniale il danno che compromette, in tutto o anche solo in parte, l’integrità in senso lato di un interesse economico.
Il danno di tale eziologia deve avere oggettiva riscontrabilità ed esaudire il requisito di poter essere associato ad un criterio cd indennitario quale ristoro agli eventi cagionati.
Oltre a ciò deve poter soggiacere alle regole dell ‘onere della prova in campo giudiziario.
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Calcolo del danno biologico e del danno alla salute
Come si possono codificare, alla stregua dei concetti rappresentati, il danno biologico ed il danno alla salute?
Entrambi sono danni la cui entità è resa misurabile dal sistema dei punti di invalidità, seguendo un’accezione oggettiva, in modo da renderli comunque suscettibili di “traduzione” monetaria. Tuttavia chiaro che appartengano a categoria di pregiudizi che colpiscono diritti costituzionalmente garantiti e, pertanto, valori non patrimoniali per definizione.
Da qui, insomma, corrente di pensiero che sostiene ed avanza l’esistenza in realtà di una terza ed intermedia categoria di danno al di fuori della classica configurazione antagonistica tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale.
Danno patrimoniale ed indennizzo in caso di lesioni
Lesioni che producano invalidità permanenti. In virtù della caratteristiche e peculiarità della categoria di danno di cui si sta parlando la perdita di reddito da lavoro dovrebbe esser oggetto della rifusione di parte di chi abbia provocato il danno.
Per agganciare tale evenienza a risposte in concreto occorre valutare per quanti anni la vittima/danneggiato avrebbe ancora lavorato se non avesse subìto la lesione personale con postumi irreversibili.
E’ intuitivo si debba quindi ricorrere ad una presunzione per poter fissare qualche dato certo utile alla definizione e quantificazione conseguente del danno. Rammentando in punto che, comunque, la natura convenzionale /forfetaria della rifusione del danno sia il principale elemento che contraddistingua la fattispecie.
Il metodo per calcolare con minor approssimazione il danno patrimoniale da lesione personale è pertanto quello adottato dalla polizza infortuni; poichè ciò che si va a a calcolare non sembra essere la perdita di reddito (o almeno non solo) bensì la perdita della capacità potenziale di produrlo. Tale perdita appare quale:
- dato indipendente dall’occupazione del soggetto al momento del sinistro;
- dato dipendente in modo diretto ed indiscusso dal pregiudizio all’integrità fisica delle persone;
- elemento cui può essere assegnato un valore a seconda dell’età del danneggiato e di quanta parte di vita lavorativa al momento del sinistro si stimi mancasse al compimento dell’età pensionabile.
Calcolo Danno Patrimoniale
Pertanto:
- il danno considerato di natura patrimoniale viene rapportato ad un criterio di calcolo che si sottrae al cd principio indennitario tout court così come accade per il danno non patrimoniale.Vi sarà pertanto nel caso di specie un’unità di misura definita ex ante; cioè il punto percentuale di invalidità permanente rispetto ad una valutazione che tuttavia rimane discrezionale;
- il danno biologico verrà, unitamente al danno patrimoniale, calcolato sulla base della percentuale di invalidità permanente.
Lesioni che producano inabilità temporanea. Nel caso di specie intervengono due elementi che mutano il paradigma di riferimento. Ergo:
- il danno patrimoniale diventa di più agevole determinazione (a meno di altri fattori collaterali);
- il danno biologico comunque correlato perde di incisività dovendo essere ricompreso, in via di situazione concreta, nel periodo di inabilità;
- il danno alla salute in via di principio si elide in quello biologico;
- i danni morali ed i danni esistenziali restano indipendenti e soggettivi.
Determinante e discretiva sarà la circostanza inerente l’attività lavorativa del danneggiato.
Ad esempio nel caso di lavoratore autonomo la perdita patrimoniale sarà piuttosto evidente e, seppur entro certi limiti, dimostrabile.
Perdita della clientela per inattività ovvero perdita di chance nel caso di interruzioni dell’attività lavorativa per un lasso di tempo più o meno significativo.
Lesioni lievissime che non comportino assenza dall’attività lavorativa. In tale evenienza rimane comunque fermo il diritto a richiedere risarcimento delle spese di cura, degenze, medicinali e consulti medici sostenute ex art. 2043 codice civile.
L’indubbia tipologia di danno di natura patrimoniale, così come configurato, vede la necessità di ristoro delle spese ingiuste che il danneggiato sia stato costretto a sostenere; da valutare anche in concreto se l’offesa di carattere “fisico” abbia o meno rilevanza riconducibile al concetto classico di “lesione personale”.
Potrebbe in tal senso ricondursi al binomio spesa-danno da riparare la prospettazione di querela di natura penale nei confronti del soggetto responsabile del danno; ciò d’ufficio per una lesione con prognosi superiore ai giorni 20, mentre non così in caso di prognosi inferiore. Laddove pertanto la rilevanza penale del fatto – seppur a livello di condizione di procedibilità – resti per prassi procedurale subordinata, appunto, alla querela di parte.
Lesioni con conseguenze mortali. L’evento morte è indicato nel testo Assicurativo quale caso alternativo alla lesione personale; in verità essendo questa possibile e tragica conseguenza.
Calcolo danno patrimoniale: Esempi Pratici
In caso quindi di decesso del danneggiato è possibile distinguere il danno tra patrimoniale e non patrimoniale?
Cassazione Civile Sez Unite – anno 2008. In caso di morte che segua le lesioni cagionate da terzi dopo un breve lasso di tempo la sofferenza patìta dalla vittima durante l’agonia e le sofferenze terminali risultano autonomamente risarcibili non come danno biologico, bensì come tipologia di danno morale. Inteso come sofferenza e dolore della vittima che spesso lucidamente assiste, impotente, all’avvicinarsi del fine vita con consapevolezza.
Il danno alla salute così come il danno biologico cessano quindi di avere ontologia specifica; il danno morale, inteso quale danno per perdita della vita qualora si dimostri che la vittima resti lucida sino al punto di comprendere la prognosi nefasta senza alcuna possibilità di sopravvivenza.
Il danno patrimoniale si identifica in tal caso ad esempio nella perdita della fonte di sostentamento della famiglia ovvero nella perdita insìta nella possibilità di godere del rapporto parentale ed affettivo con la persona deceduta (pretium doloris dei familiari – in tal senso Cassazione Civile N. 6754/2011).
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