Diritto Civile

Risarcimento Danni da Stalking

Purtroppo sono sempre più numerosi gli episodi di violenza di genere che prendono spazio nei giornali e nei telegiornali.

Le tragedie si consumano, di sovente, a danno dei familiari, di ex conviventi o di ex compagne.

Vittime, nella maggior parte dei casi, le donne.

Il legislatore è intervenuto più volte per cercare di introdurre una tutela adeguata prevendendo anche nuove forme di reato, ma purtroppo sono ancora tanti i casi di violenza a danno delle donne che culminano anche in femminicidi efferati.

Una di queste misure è stata l’introduzione dell’art. 612 bis c.p. con la previsione del reato di stalking come disposto dall’art. 7 D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 convertito con modifiche in L. 23 aprile 2009 n. 38, in attuazione degli obblighi previsti dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e domestica firmata a Istanbul che si ispira alla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna del 1979 non ratificata soltanto dagli USA.

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In cosa consiste il reato di stalking?

L’art. 612 bis c.p. è rubricato “atti persecutori” e punisce la condotta di colui che reiteratamente molesta o minaccia qualcuno cagionandogli un grave e perdurante stato di ansia o paura provocandogli un fondato timore di danno a sé stesso, a un congiunto, a persona legata da relazione affettiva e costringendolo a mutare le abitudini di vita.

Prima dell’introduzione dell’art. 612 bis c.p. i fatti previsti dalla norma non erano considerati reato?

Sì, anche prima della previsione di un apposito delitto la condotta prevista e punita dall’art. 612 bis c.p. era considerata reato.

I medesimi fatti venivano ricondotti, a seconda della fattispecie concretamente posta in essere, ora sotto l’egida dell’art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia), ora dell’art. 610 c.p. (violenza privata) oppure qualificati quali molestie (art. 660 c.p.) o minacce (art. 612 c.p.).

Il riferimento non risultava adeguato in quanto restavano fuori dall’ambito applicativo delle previsioni menzionate una pluralità di eventi non riconducibili in nessuno dei reati citati.

Quale tutela può ottenere la vittima del reato di stalking?

La vittima del reato di stalking può ottenere tutela sia sul piano penale che civile.

Può, infatti, esporre denuncia/querela nei confronti del soggetto agente e ottenere anche misure cautelari quali, ad esempio, il divieto di avvicinarsi alla residenza o al domicilio o a quelli abitualmente frequentati.

Informare le autorità di quello che sta accadendo è il primo passo per una protezione maggiormente penetrante e per ottenere più sicurezza personale.

Si consiglia, infatti, di informare immediatamente le autorità del comportamento molesto di cui si è vittima.

Successivamente è possibile anche adire il giudice civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del reato.

Si tratta di risarcimento derivante da fatto illecito ai sensi dell’art. 185 c.p. in base al quale ogni reato che causa danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga alle restituzioni in base sul disposto delle leggi di origine civile.

Esempi reali di risarcimento del danno da stalking

Di seguito alcuni esempi di risarcimento danni da stalking:

Caso 1: risarcimento del danno da stalking anche a favore del figlio

Tribunale di Lanusei, sentenza 126 del 17 aprile 2024: la richiesta risarcitoria deriva da condanna alla pena di otto mesi di reclusione oltre al pagamento di una provvisionale pari a euro 3.500 a favore delle parti civili per aver posto in essere atti persecutori nei confronti del figlio e della nuora cagionando ansia costante e paura per la propria incolumità.

Gli attori sono riusciti ad ottenere la somma di euro 10.400 a titolo di danno non patrimoniale per le condotte reiteratamente subite che hanno provocato ansia e stress fino a comportare una modifica delle abitudini di vita.

Caso 2: risarcimento del danno da stalking con uso dei social

Tribunale di Napoli, sentenza 33 del 7 febbraio 2024: condanna l’autore del reato di stalking posto in essere con l’uso dei social network a risarcimento di un danno non patrimoniale per la somma complessiva di euro 8.000.

Caso 3: risarcimento del danno da stalking dei vicini

Tribunale di Ferrara, sentenza 14 agosto 2020: condanna al risarcimento della somma pari a euro 25.000 per atti persecutori reiterati posti in essere dai vicini e consistenti in minacce e altre tipologie di vessazioni.

Quale onere della prova deve essere soddisfatto in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni?

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 36994 depositata in data 8 settembre 2023 ha specificato che in giudizio per ottenere il risarcimento del danno da stalking deve essere provato il danno psicologico ovvero il fondato timore per la propria incolumità e lo stato di perdurante ansia.

Non risulta essere sufficiente la mera produzione di un certificato medico in quanto questo deve essere supportato da fatti concreti quali, ad esempio, le dichiarazioni della vittima, il capovolgimento dell’agenda con conseguente cambiamento della abitudini di vita.

Le condotte previste e punite dall’art. 612 bis c.p. costituiscono reato anche se poste in essere a danno di del coniuge in costanza di matrimonio e da persona legata attualmente da relazione affettiva con quella offesa?

Sì, sono punibili anche le condotte di atti persecutori subiti dal coniuge in costanza di matrimonio e da persona legata attualmente da relazione affettiva con quella offesa.

L’art. 612 bis c.p. è stato oggetto di modifica legislativa attuata con dell’art. 1, 3° comma, lett. a), D.L. 14 agosto 2013 n. 93 che ha esteso l’ipotesi aggravata, anteriormente circoscritta alle condotte moleste realizzate al di fuori del contesto familiare anche ai casi summenzionati.

È sorto un problema di norma applicabile con la fattispecie di cui all’art. 572 c.p. riferita alla condotta di chi maltratta una persona di famiglia, convivente, sottoposta alla sua autorità o affidata per motivi di istruzione, cura, educazione, vigilanza, custodia o per l’esercizio di un’arte o un mestiere.

La Corte di Cassazione penale, sez. V, con sentenza del 17 febbraio 2010 n° 6417 ha evidenziato i profili di differenza tra le due condotte previste e punite da norme differenti sia in relazione ai soggetti attivi e passivi nonché sotto il profilo dell’oggettività giuridica.

Si è giunti alla conclusione per cui gli atti persecutori posti in essere dopo un ampio decorso di tempo dalla separazione rientrano nell’egida dell’art. 612 bis, 2° comma c.p .

Diversa l’ipotesi del divorzio che comporta lo scioglimento del vincolo coniugale o la cessazione degli effetti civili dello stesso.

In tale caso, data la definitività della scissione del rapporto, a prescindere dal dato cronologico, si rientra nell’ambito dello stalking.

 

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