Diritto Civile

Ricorso Multa ATM Milano

Le somme versate dagli utenti dei servizi di trasporto pubblico per il pagamento di una multa costituiscono una voce di entrata non indifferente per le casse ed il bilancio comunali.

In particolare, nella città di Milano, l’amministrazione e la gestione del trasporto pubblico è affidata ad una società per azioni di proprietà del Comune.

Si tratta della società ATM (Azienda Traporti Milanesi) che gestisce le linee metropolitane, tram e bus nonché un grande numero di linee automobilistiche e parcheggi dislocati in città.

Il timore dei cittadini milanesi, però, è di vedersi recapitare una fastidiosa sanzione per presunta violazione del Codice della Strada ovvero per asserita violazione delle norme comportamentali prescritte dalla richiamata società ATM.

Come evitare le sanzioni?

Con apposito regolamento consultabile sul proprio sito web, la società ATM ha reso note le norme e le prescrizioni che i passeggeri delle linee metropolitane ed auto-filo-tranviarie sono tenuti a rispettare.

In primo luogo, il viaggiatore è tenuto a conservare con cura il biglietto di viaggio per tutta la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, mantenendolo integro ed evitando di piegarlo o forarlo.

Il documento di viaggio convalidato, sia esso magnetico o cartaceo, invero, è strettamente personale e non cedibile e deve essere conservato fino all’uscita dalla stazione o fino all’allontanamento dalla vettura in modo da poter essere mostrato, su richiesta, al personale preposto al controllo.

Tali disposizioni sono prescritte al precipuo scopo di contribuire al mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza e di regolarità del servizio di trasporto pubblico e la loro violazione è sanzionata nei termini di legge ad opera del personale ATM addetto alla sorveglianza e controllo nonché abilitato all’accertamento ed alla contestazione delle violazioni.

Al fine, dunque, di evitare l’irrogazione di sanzione ovvero di contestare una sanzione già irrogata, è opportuno visionare il suddetto regolamento esposto nelle stazioni metropolitane e sulle vetture (treni, bus, tram) oltreché le ulteriori indicazioni e disposizioni dettate dalla Direzione di ATM e dal suo personale e la normativa regionale vigente.

Referente normativo è la Legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 Disciplina del settore dei trasporti pubblicata sul BURL n. 14, suppl. del 6 Aprile 2012.

E precisamente, l’art. 46 della suddetta legge indica i doveri gravanti a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico nonché i soggetti autorizzati ad esercitare le attività di controllo, prevenzione, contestazione ed accertamento e l’ammontare delle sanzioni amministrative irrogabili.

Ricorso Multa ATM Milano

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Come contestare una multa?

Se, letto il regolamento, si ritiene di essere vittima di sanzione illegittima è possibile sporgere un reclamo alla stessa azienda ovvero ricorso dinanzi all’autorità competente e cioè il Prefetto o il Giudice di Pace.

Il reclamo costituisce la forma più semplice ed immediata di contestazione da proporre in forma scritta avvalendosi dei moduli cartacei o on-line predisposti dalla azienda stessa.

Il modulo deve contenere l’indicazione dei propri dati personali ed una descrizione dettagliata dell’accaduto con indicazione delle ragioni che sorreggono il reclamo e la richiesta ivi contenuta.

I reclami sono esaminati dall’Ufficio Relazione con i clienti della società ATM con sede presso l’ATM Point Stazione Metropolitana Duomo che, in caso di accoglimento, potrebbe valutare l’opportunità di revocare/annullare la sanzione irrogata ovvero ridurne l’ammontare riqualificando l’infrazione accertata.

In caso di rigetto, invece, permane l’obbligo dell’utente di provvedere al pagamento della sanzione maggiorato, peraltro, di eventuali spese accessorie onde incorrere nel procedimento di iscrizione a ruolo della contravvenzione.

Come proporre ricorso al Prefetto?

Normalmente, lo stesso verbale di contestazione ed accertamento dell’infrazione offre l’indicazione delle modalità e dei termini per proporvi opposizione.

In alternativa al reclamo da proporre all’azienda stessa, colui che ha visto recapitarsi una multa può rivolgersi al Prefetto o al Giudice di Pace.

Questa, peraltro, è l’unica soluzione possibile in caso di accertamenti di infrazione per divieti di sosta rispetto ai quali la società ATM non ha alcun titolo per interferire ed intervenire.

Il termine per presentare ricorso al Prefetto è di 60 giorni decorrenti dalla notifica o conoscenza del verbale di accertamento dell’infrazione.

Il ricorso può essere proposto allorquando si ravvisi un vizio di legittimità del procedimento sanzionatorio che leda i propri diritti (si pensi all’ipotesi di mancanza di uno degli elementi essenziali, a titolo esemplificativo: mancata e/o erronea indicazione della norma violata; assenza firma dell’ispettore ATM accertatore dell’infrazione) e sempreché la sanzione non sia stata pagata.

Va redatto in carta semplice, sottoscritto personalmente e deve contenere una chiara esposizione dei motivi su cui si fonda ed inviato al Prefetto di Milano (con riguardo alle violazioni commesse nel territorio della provincia di Milano) a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero personalmente.

Il procedimento dinanzi al Prefetto – oltre ad essere economico – è piuttosto molto celere poiché ha una durata complessiva da 180 a 210 giorni.

Decorso tale termine, il ricorso che sia stato dichiarato ammissibile e non sia stato rigettato si intende accolto e, pertanto, non dovrà essere pagata alcuna sanzione pecuniaria. Allorquando, entro il richiamato termine, il ricorso viene rigettato, la Prefettura provvederà a notificare il decreto di rigetto e l’ingiunzione di pagamento agli interessati.

Come proporre ricorso al Giudice di Pace?

Avverso l’ingiunzione di pagamento emessa dalla Prefettura a seguito di rigetto del ricorso o, ancor prima, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento della violazione, è altresì possibile proporre ricorso dinanzi al Giudice di Pace.

Il ricorso al Giudice di Pace è certamente più elaborato ed oneroso poiché subordinato al pagamento di somme (da quantificarsi in proporzione al valore della causa e dunque della sanzione irrogata) dovute a titolo di contributo unificato e marche da bollo.

Occorre, poi, redigere un ricorso da sottoscrivere e depositare presso la cancelleria territorialmente competente corredato da copia del verbale che si impugna e di prove comprovanti le ragioni addotte a sostegno della propria pretesa.

Si ipotizzi di vedersi irrogata una sanzione per mancata convalida del biglietto di viaggio e che il viaggiatore, munito di biglietto, pur volendo ottemperare all’obbligo imposto, sia stato in realtà impossibilitato ad obliterarlo per malfunzionamento dell’apposita macchinetta.

In tale ipotesi possono costituire idonea prova le dichiarazioni testimoniali rese da altri presenti sul luogo al momento del verificarsi del fatto.

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