Diritto Civile

prova scritta e decreto ingiuntivo

PROVE SCRITTE, FATTURE E DECRETI INGIUNTIVI

 

Nella pratica commerciale usuale  l’emissione di fatture – ovviamente per prestazioni correttamente eseguite – si ricollega alla tematica della cd prova scritta;  ergo ciò che nella prassi non solo commerciale ma giudiziaria può considerarsi prova di un rapporto debitore/creditore.

In caso di mancato pagamento al creditore può esser consigliato  di domandare emissione  a suo favore di decreto ingiuntivo presso il Tribunale Civile competente; di solito quello del luogo della prestazione oggetto di vertenza.

La condizione per ottenere tale procedimento “abbreviato”  e semplificato con evidenti modalità è quindi quello di avere a proprio favore una cd “prova scritta”. Essa ad esempio può essere una dichiarazione firmata dal debitore – rectius riconoscimento di debito – ovvero un contratto oppure un ordinativo inviato dal debitore e da questi firmato. Certamente il tutto va considerato alla stregua della circostanza che nella maggior parte dei casi  , quindi nella comune pratica commerciale,  i contratti  vengano  conclusi per lo più verbalmente.

Tuttavia la legge consente  di ottenere emissione di decreto ingiuntivo  anche solo con la semplice redazione in via unilaterale di fattura; quindi una volta redatta la stessa  e previo  infruttuoso nonchè documentato invio al debitore con richieste di pagamento varie   lo stesso può procedere – solo con detto documento – a presentare ricorso  per decreto ingiuntivo.

Tuttavia stando così le cose par chiaro che il meccanismo possa indurre, anche in via mistificatoria e mendace, a precostituire ex ante qualsivoglia pezza giustificativa relativa a presunti crediti vantati. Di talchè le fatture commerciali non accettate dal debitore , pur quindi essendo requisito imprescindibile  tale da poter ottenere  emissione di decreto ingiuntivo da parte del Giudice, non sono e non costituiscono piena prova del credito di cui si controverte.

Orbene se il   debitore oppone opposizione  al decreto ingiuntivo – previa regolare e valida notifica dell’atto de quo –  il creditore non potrà adagiare la propria pretesa  sulla prova documentale così come già depositata in atti,  ma  dovrà dimostrare  nuovamente il proprio credito facendo ricorso alla richiesta di ammissibilità di altre  e differenti prove rispetto alla fattura (ad esempio testimoni, certificati et similia).

 

Quindi nel processo ordinario  che segue l’opposizione al decreto ingiuntivo la fattura non costituisce di per sé fonte di prova in favore della parte che l’ha redatta ed emessa. Infatti, se così non fosse,  il decreto medesimo sarebbe arma esplicabile da parte di qualsiasi creditore  per onerare il debitore della prova contraria  tale da suffragare esistenza o meno del proprio debito.

Così facendo, quindi,  nel giudizio ordinario che segue ad opposizione  la prova di un credito non può essere fornita  con la semplice esibizione della fattura predisposta  dal creditore medesimo in assoluta autarchia.

 

RICHIESTA DI PAGAMENTI CON MINACCIA ED IPOTESI DI CONDOTTE REATO

 

Nel “campo minato” di rapporti di cui si è detto anche tuttavia  una minaccia dall’esteriore   apparenza di legalità può in realtà addivenire a configurazione  di illegittima intimidazione ; idonea ad integrare  l’elemento materiale del reato di estorsione  qualora sia palesemente finalizzata ad ottenere un profitto ingiusto e non la controprestazione dovuta.

In particolare la valenza intimidatoria e contra legem  della minaccia può configurarsi anche nella sproporzione  tra credito originario  e somma pretesa; situazione apparentemente  legittima che, a contrario,  trasforma la richiesta di una prestazione in un risultato iniquo poiché ampiamente  esorbitante rispetto a quanto dedotto e conseguito attraverso l’esercizio legittimo del proprio diritto . Diritto che in tal modo viene strumentalizzato per uno scopo contra jus .

In siffatte prospettazioni pertanto  la minaccia di proseguire con azioni esecutive e/o pignoramenti può costituire azione illegittima e configurare  l’elemento materiale del reato di estorsione.

Infatti per giurisprudenza ormai conforme  integra gli estremi del più grave reato di estorsione – previsto e punti dall’art. 629 c.p. – e non quello di truffa  la minaccia di prospettare azioni giudiziarie (nella specie appunto decreti ingiuntivi e pignoramenti)  allo scopo di ottenere somme di denaro non dovute o manifestamente  sproporzionate rispetto a quelle dovute e l’agente  ne sia conscio e consapevole. Atteso che la pretestuosità  della richiesta vada ritenuta un male ingiusto ed indebito.

Se poi alla fattispecie  colleghiamo altra possibilità contra legem – ergo emissione all’uopo di coartazione  e minaccia di fatture false per poi azionarle con le modalità di cui si è detto e quindi con procedimenti abbreviati – nonostante l’intervento di un legale il tutto può certamente configurare il reato di estorsione.

Sussistono infatti nella  fattispecie  rappresentata un esercizio arbitrario delle proprie ragioni portato alle estreme condotte;   cioè con lo scopo preciso di realizzare  un vantaggio ulteriore  e diverso da quello spettante all’agente . Quindi con evidente pregiudizio prospettato al soggetto passivo mediante un’iniziativa giudiziaria  formalmente ed in via di principio legittima  ed invece  solo funzionale al soddisfacimento del proprio interesse legittimo;  peraltro  con una pretesa ulteriore e dicotomica in correlazione al rapporto sottostante  tale da poter avere ed ottenere un profitto al quale  non si abbia alcun diritto.

L’ingiustizia del profitto in detta accezione e prospettazione  rappresenta alla stregua dell’interpretazione e statuizione della Corte di Cassazione – per tutte  Cass. Sez. penale  Sez. II N. 48733/2012 – il discrimine tra richiesta azionabile legittima del dovuto ed illegittima minaccia/intimidazione  penalmente perseguibile alla stregua della citata normativa.

La minaccia necessaria per integrare gli estremi dell’estorsione (o tentata estorsione)  consiste nella prospettazione di un male futuro ed ingiusto la cui verificazione dipende solo , in via autonoma, dalla mera volontà dell’agente.

Secondo la previsione dell’articolo  del codice penale che si sta disaminando la condotta minacciosa e  contra legem deve causare un doppio evento: la coartazione della volontà della vittima e la disposizione patrimoniale.

Infatti la ricostruzione con siffatta scansione temporale  consolida il principio secondo il quale  in tema di estorsione anche la minaccia appunto di esercitare un diritto – come in via astratta l’esercizio di un’azione giudiziaria e/o esecutiva  –  può costituire illegittima intimidazione  idonea a delineare l’elemento materiale del reato laddove  tale minaccia sia finalizzata al conseguimento di un profitto ulteriore  a contrario non giuridicamente tutelato”. Dunque non ogni raffigurazione alla controparte o a persona terza di un’azione giudiziaria deve esser considerata  come ingiusta minaccia: risultando tale solo quella palesemente finalizzata a conseguire un profitto  ulteriore ed ingiusto. Essendo il discrimine  tra legittimo esercizio di un diritto o la minaccia di esercitarlo da individuarsi proprio  nell’ingiustizia del profitto che consapevolmente si intende realizzare.

Infatti alla luce  del comportamento dolosamente minaccioso  non sussiste alternativa per il soggetto parte lesa: o soggiacere all’ingiusta pretesa o subire le conseguenze dannose dell’azione giudiziaria . D’altra parte pare altresì fuorviante  ritenere che la vittima dell’illegittima richiesta  di pagamento abbia l’onere di coltivare un’azione giudiziaria  o di opporsi  ad essa o ad un’azione esecutiva  al fine di far accertare l’illegittimità e la pretestuosità dell’iniziativa avversaria. Così ragionando  – e cioè imputando alla stessa volontà della persona offesa l’eventuale verificarsi del male ingiusto dalla medesima patito –  si compirebbe un’indebita inversione di prospettiva .

Hai trovato utile questo articolo? Dagli un voto:
[Totale: 0 Media: 0]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *