Diritto Civile

Circolazione Nei Centri Abitati (art. 7 C.d.s.)

Il codice della strada definisce il centro abitato come un raggruppamento continuo di edifici intervallato da strade, piazze e giardini[1].

Circolazione Nei Centri Abitati (art. 7 C.d.s.)

circolazione nei centri abitati

L’articolo 7 del codice della strada stabilisce tutto ciò che i Comuni hanno la facoltà di decidere in materia di regolamentazione del traffico degli autoveicoli nei centri abitati, come ad esempio gli obblighi di precedenza e stop, le limitazioni alla circolazione, le zone a traffico limitato e le aree pedonali, le aree di sosta ed i parcheggi a pagamento.

In questo articolo vedremo quando si applica questa norma del codice stradale, le sue conseguenze e come cercare di porvi rimedio (quando è possibile!).

In quali casi si applica l’articolo 7 del codice della strada?

 

L’articolo 7 del codice della strada attribuisce quindi ai Comuni il potere di emanare disposizioni stabili e durature nel tempo relative alla circolazione delle automobili nei centri abitati, ma anche di emettere misure temporanee o d’urgenza.

Per fare un esempio questa norma del codice stradale viene applicata dai Comuni per la regolamentazione dei parcheggi nei centri abitati, ossia per stabilire gli spazi adibiti permanentemente ai parcheggi a pagamento, ai parcheggi liberi nonché ai parcheggi riservati a categorie speciali di veicoli, come quelli di proprietà di persone disabili, delle forze dell’ordine o dei vigili del fuoco.

Ma la norma in questione è applicata anche per stabilire le limitazioni ed i blocchi temporanei al traffico nei centri abitati, come strumento di prevenzione dell’inquinamento e quindi per la tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale; oppure nei casi di sospensione della circolazione automobilistica per motivi di sicurezza pubblica o per esigenze di carattere militare.

Quali sono le conseguenze per chi viola l’articolo 7 del codice della strada?

Esempi Pratici

L’art. 7 del codice della strada prevede diversi tipi di sanzioni conseguentemente alla sua violazione.

Ad esempio chiunque venga sorpreso a circolare con la propria autovettura nei periodi in cui il Comune stabilisce la sospensione o il divieto della circolazione, è punito con una multa che va dagli 85 ai 338 euro, a seconda della gravità del gesto commesso (ad esempio, la violazione di un divieto è generalmente ritenuta più grave dal codice stradale, quando si è messo in pericolo l’incolumità di altre persone).

Oppure chiunque circoli con la propria auto in corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato, rischia di dover pagare una somma che va dagli 81 ai 326 euro.

Ci sono poi due situazioni in cui la multa prevista è particolarmente alta, e comporta anche sanzioni di altro tipo.

In primo luogo è previsto dall’art. 7 del C.d.s. che i soggetti circolanti con dei veicoli ritenuti inquinanti dalla legge, sono puniti con una multa che può andare dai 164 ai 664 euro.

In questi casi, se il trasgressore nei due anni successivi alla prima violazione ripete l’infrazione, sarà destinatario dell’ulteriore sanzione della sospensione della patente di guida dai 15 ai 30 giorni.

Altro caso particolare è poi quello dei parcheggiatori abusivi che, se il fatto non costituisce reato, sono puniti con una multa che può andare dai 1.000,00 ai 3.500,00 euro.

Tale cifra è aumentabile sino al doppio, nei casi in cui il soggetto reiteri la violazione, ovvero impieghi soggetti minori di 18 anni nell’attività di parcheggio abusivo. In questi casi inoltre, è previsto che le somme percepite dall’attività di parcheggio abusivo, siano sempre confiscate dall’autorità.

La Corte di cassazione, in tema di sanzioni pecuniarie, ha poi specificato come l’autista che parcheggia sulle strisce blu senza avere il permesso da parte del Comune, ovvero senza pagare l’importo previsto per il ticket di sosta, incorre nella sanzione di 41,00 euro prevista dall’art. 157 del codice della strada.

Invece chi tarda a spostare il mezzo nonostante il regolare biglietto, viola la norma sulla sosta regolamentata prevista dal comma 15 dell’articolo 7 del codice della strada, e deve pagare una multa di 25,00 euro[2].

Cosa posso fare se viene emessa una multa prevista dall’art. 7 del Codice della Strada nei miei confronti?

In seguito alla violazione delle norme del codice della strada, chi accerta l’infrazione (ad esempio la polizia municipale, la polizia stradale, ecc.) compila un documento (denominato verbale di accertamento), nel quale si descrive il tipo di violazione commessa e la sanzione ad essa collegata.

Il verbale può essere consegnato dal soggetto che accerta l’infrazione, al soggetto che l’ha commessa, immediatamente, se il trasgressore è presente nel momento in cui viene accertata la violazione; ovvero può essere inviato nel termine di 90 giorni successivi alla constatazione della violazione, negli altri casi.

Il soggetto destinatario della sanzione, una volta ricevuto il verbale, ha diverse strade alternative che può scegliere di intraprendere: può pagare entro 60 giorni la sanzione pecuniaria in misura ridotta[3]; può chiedere la rateizzazione della somma, entro 30 giorni dalla constatazione della violazione o dalla notificazione del verbale, se la sanzione in misura ridotta supera i 200,00 euro di importo e sussistono le condizioni previste dal codice della strada[4]; può proporre il ricorso al Prefetto nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento, per motivi inerenti l’irregolarità formale del documento (ad esempio nel caso in cui venga notificato al trasgressore il verbale oltre il termine di 90 giorni); può infine proporre ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale o dalla contestazione della violazione, in tutti quei casi in cui ritenga non sussistente l’infrazione (ad esempio nel caso in cui il verbale indichi un veicolo diverso rispetto a quello di proprietà del soggetto ritenuto trasgressore; o nel caso in cui sia indicato il luogo della violazione, ma il soggetto ritenuto trasgressore sia in grado di dimostrare che si trovava in un altro posto).

Bisogna poi tenere conto del fatto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno affermato in tema di impugnazione delle cartelle di pagamento inviate in seguito all’emissione di una sanzione pecuniaria emessa nei confronti di un soggetto che ha violato una norma del Codice della strada, che se la cartella è il primo atto tramite cui il trasgressore è venuto a conoscenza della sanzione irrogata (ad esempio a causa della nullità o dell’omissione della notifica del verbale di accertamento della violazione), l’opposizione dovrà essere fatta sempre innanzi al Giudice di Pace[5].

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[1] Art. 3 C.d.s.

[2] Cassazione civile, Sezione seconda, sentenza del 03.08.2016, n. 16258.

[3] Art. 202 C.d.s.

[4] Art. 202 bis C.d.s.

[5] Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 22080/2017.

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