Diritto Civile

Ricorso Multa Per Mancata Comunicazione Dati Conducente

Quali sono le conseguenze per la mancata comunicazione dei dati del conducente?

 

Spesso vi sarà capitato di ricevere a domicilio il verbale di contestazione per omessa  comunicazione dei dati personali del conducente alla guida del veicolo il giorno in cui è stata commessa l’infrazione.

Al riguardo, l’obbligo di comunicazione dei dati identificativi il conducente trova il suo fondamento nell’art. 126- bis cds , secondo comma, il quale dispone che “ il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art 196, deve fornire all’organo di polizia che procede , entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”.

Sempre secondo quanto disposto dalla succitata norma “se il proprietario del veicolo o il coobbligato in solido omettano senza giustificato motivo di fornire i dati personali del conducente è soggetto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da euro 150 a euro 1000”.

Pertanto, ai fini dell’applicazione della suddetta norma è necessario distinguere il caso in cui il proprietario ometta de tutto di comunicare i dati de conducente dal caso in cui il proprietario non voglia comunicarli per giustificati motivi.

È il caso, ad esempio, si faccia riferimento al proprietario a cui sia stata notificata una multa e che non ricordi chi sia stato il conducente del proprio veicolo il giorno in cui è avvenuta l’infrazione.

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Cosa succede in caso di mancata comunicazione?               

Accade di frequente che  l’autovelox o il tutor rilevino  la targa del veicolo nel momento in cui viene commessa l’infrazione; successivamente  viene notificato a domicilio del  proprietario il verbale oggetto della contestazione, con l’obbligo per quest’ultimo di comunicare entro 60 giorni i dati del conducente, che si trovava alla guida dell’ autovettura il giorno in cui è stata elevata la contestazione.

In tale ipotesi, qualora il proprietario del veicolo che ometta di comunicare i dati del conducente viene ad assumere giuridicamente la qualifica di  coobbligato in solido; ne discende che egli  sarà tenuto a pagare le sanzioni  sopra indicate, oltre alla decurtazione dei punti della patente.

Qualora, invece, il proprietario del veicolo comunichi i dati del conducente che era alla guida, il giorno in cui è stata rilevata la contestazione, non subirà la decurtazione dei punti alla patente.

Come effettuare la comunicazione dei dati del conducente?

Sulla scorta di quanto premesso, è necessario individuare le ipotesi in cui sia necessaria la comunicazione dei dati del conducente, che elenchiamo di seguito:

– qualora la multa non venga contestata immediatamente al trasgressore ( diversamente non vi sarebbe nessun obbligo di comunicazione i capo al proprietario de veicolo);

– qualora l’infrazione preveda la decurtazione dei punti alla patente;

A titolo meramente esemplificativo, il proprietario sarà obbligato a comunicare i dati del conducente qualora la multa sia avvenuta per violazione del divieto di velocità e sia stata  rilevata dall’autovelox.

Al contrario, non sussiste l’obbligo di comunicazione nei casi in cui la violazione afferisca alla semplice violazione del divieto di sosta.

Oltretutto, l’obbligo di “comunicare i dati del conducente entro 60 giorni” deve essere espressamente indicato nel verbale; nel caso in cui detta indicazione manchi  il proprietario del veicolo può ritenersi non onerato di tale incombenza.

Come deve essere effettuata la comunicazione?

Come innanzi detto, il proprietario della’autovettura è tenuto a comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione dell’infrazione.

In particolare, è tenuto attraverso la compilazione di un modulo, da inviare a mezzo di  raccomandata a/r all’ Autorità che ha rilevato l’infrazione ( es. Prefetto, vigili urbani, Comune) ad inserire sullo stesso tanto i dati sia anagrafici (nome e cognome, codice fiscale ecc..) quanto  il numero identificativo della patente del conducente.

Giova, altresì, ricordare che il proprietario del veicolo è responsabile in solido per i danni cagionati a terzi dal conducente, pertanto è tenuto in ogni caso a conservare una copia della patente dello stesso, non potendo addurre nessuna scusante in merito.

La comunicazione è necessaria anche nell’ipotesi di ricorso?

Non pochi problemi interpretativi sono stati affrontati in merito all’obbligo di comunicazione dei dati del conducente, qualora il proprietario contesti il verbale che irroga la sanzione amministrativa .

Sul punto, occorre ricordare le disposizioni impartite dal Ministero degli interni con la circolare del 29 aprile 2011; qui si stabilisce  che chi fa ricorso contro la multa non sia tenuto alla comunicazione immediata dei dati del conducete, ma tale obbligo debba avvenire solo nel caso in cui l’opposizione alla contestazione venga rigettata.

Tale impostazione spesso viene seguita dalla polizia stradale con esplicita previsione dell’ “esonero” nei relativi verbali di contestazione.

Di  diverso avviso sembra essere la  giurisprudenza di legittimità secondo la quale “ l’obbligo di comunicazione sussiste anche qualora il proprietario del veicolo intenda presentare ricorso innanzi al Giudice di Pace o al Prefetto, in modo da facilitare l’identificazione del conducente”.

In conclusione, è sempre preferibile comunicare i dati del conducente anche qualora si faccia ricorso, fermo restando che tale “obbligo” deve essere in ogni caso esplicitato nel verbale.

Infatti, nessuna multa può essere comminata al proprietario qualora il verbale non abbia esplicitato “l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente”; pertanto, qualora al titolare effettivo dell’auto [gli] venisse irrogata una sanzione, quest’ultima potrebbe essere contestata in sede di giudizio.

Quali sono i motivi di contestazione?

La multa per mancata “comunicazione dei dati del conducente” può essere contestata invocando una serie di vizi di illegittimità, [che verranno] riportati qui di seguito:

– notifica del verbale oltre i 90 giorni;

– mancata previsione nel verbale dell’obbligo di contestazione;

– mancate indicazione delle disposizioni normative violate;

– mancata indicazione dell’Autorità a cui proporre ricorso;

– mancata indicazione dell’ordinanza autorizzativa dell’Autorità competente.

A titolo esemplificativo, si pensi al caso in cui dopo la notifica del primo verbale il proprietario ometta di comunicare i dati del conducente del veicolo entro i successivi 60 giorni decorrenti dalla notifica e, conseguentemente, il secondo verbale di contestazione (contenente la sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente) venga notificato oltre i 90 giorni dall’accertata violazione del proprietario; ebbene, in quest’ultimo caso il verbale è impugnabile.

Si precisa, altresì, che i 90 giorni non decorrono dalla data di ricevimento del secondo verbale di contestazione, ma dalla data di spedizione dello stesso da parte della Pubblica Autorità.

Inoltre, i termini per proporre ricorso decorrono sempre dalla data di ricevimento dell’atto o dopo i 10 giorni di compiuta giacenza.

A quale autorità posso fare ricorso?

Sulla scorta di quanto premesso, i vizi di legittimità della multa per “omessa comunicazione di dati de conducente” possono essere rilevati indifferentemente innanzi al Prefetto che al Giudice di Pace, in base alle seguenti modalità:

 –  il ricorso al Prefetto: viene effettuato con lettera raccomandata entro 60 giorni dalla notifica della contestazione, allegando i motivi della contestazione, presso l’ufficio territorialmente competente; inoltre, sullo stesso ricorso provvederà l’ufficio competente nel termine di pagamento o annullando la multa oppure ovvero disponendo [disporrà] un’ingiunzione di pagamento.

Contro l’ingiunzione è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dall’avvenuta ricezione della stessa.

– il ricorso innanzi al Giudice di Pace : il ricorso al Giudice di Pace va presentato entro 30 giorni dall’avvenuta contestazione, purché non sia stato presentato contestuale ricorso al Prefetto, generalmente depositando in cancelleria un originale e 4 copie del ricorso, con allegazione di documenti di marche da bollo, più il pagamento del relativo contributo unificato.

Al termine del processo il giudice valuterà se accogliere o dichiarare inammissibile il ricorso, o convalidare la multa con ordinanza e con condanna alle spese. Inoltre, le sentenze del Giudice di Pace possono essere impugnate innanzi al Tribunale ordinario.

Quali sono le conseguenze per chi non ricorda i dati del conducente?

Sulla scorta di quanto premesso, l’omessa indicazione dei dati del conducente è sanzionabile con la notifica di un successivo verbale di contestazione a carico de proprietario con irrogazione della relativa ammenda.

È, dunque, è necessario comprendere quali siano le conseguenze per il proprietario qualora non dovesse ricordare perfettamente i dati del conducente poiché è trascorso troppo tempo dalla commissione dell’infrazione alla notifica del verbale.

Al riguardo, la Cassazione è intervenuta con l’ordinanza n. 9555 del 2018 statuendo che “ mentre resta in ogni caso sanzionabile la condotta di chi semplicemente non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducete, viceversa nel caso in cui la risposta sia stata fornita , anche se in termini negativi, resta devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica circa l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’interessato ad escludere la presunzione di responsabilità che la norma pone a carico del dichiarante”.

Secondo la Corte di legittimità, spetterà al giudice di merito in base al suo potere discrezionale valutare  se i motivi addotti dal proprietario del veicolo possano scriminare  la condotta del conducente.

Si pensi, ad esempio, se un’auto pur essendo intestata ad un soggetto venga utilizzata da più persone, pertanto diventerà poi difficile ricordare chi fosse il conducente il giorno in cui è avvenuta l’infrazione.

 

 

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2 Commenti

  1. Salve, tempo fa ho ricevuto multa per eccesso di velocita da centrale infrazioni di Roma. la violazione è avvenuta a Napoli, dove riesiedo. Dopo due giorni mi sono quindi recato presso un ufficio di Polizia, ho pagato la multa e comunicato i dati del conducente (me stesso) tutto verbalizzato e protocollato a dovere. Ho chiesto se dovessi effettuare altre azioni e l’agente allo sportello mi ha risposto di no. Ebbene a distanza di diversi mesi mi vedo recapitare ulteriore multa per omissione dei dati del conducente…da cui la domanda: devo presentare ricorso oppure mi hanno male informato e dovevo mandare i dati anche alla centrale di Roma? grazie mille e buon anno 🙂

  2. Nel mese di Settembre 2020 mi arrivava una notifica di un Verbale in violazione al Codice Della Strada con 3 punti da decurtare sulla patente, fatta nel mese di Luglio 2020, ritirato la notifica pagavo nei primi 5 giorni il Verbale di EURO 139,10. Adesso capisco che nel leggere quel primo Verbale non ho capito bene qualcosa, tanto è vero che mi è arrivato un secondo Verbale Lunedi scorso, pagato Venerdi di EURO 221,70 scontato avendo pagato nei primi 5 giorni. Mi contestavano l”art.126 /bis c.2 del C.D.S. che nel primo verbale non ottemperavo a dare informazioni a chi era alla guida al momento dell” infrazione nella notifica del primo verbale. Io sono un pensionato avendo svolto per 35 illustri anni come autista servizio pubblico avuto in tasca tutte le patenti professionali, non mi sono mai capitati Verbali del genere, forse sto invecchiando in fretta. Per non aver capito qualcosa mi sento rubato di EURO 221,70 credo che non si debba e non si deve accettare una cosa del genere. Io voglio chiedere come giusto sia il rimborso di questo Verbale pagato di EURO 221.70 e come da segnalazione del primo Verbale che mi vengono decurtati i 3 punti sulla patente come doveva essere. Vorrei gentilmente un vostro parere, su questa situazione.
    25/01/2021. SALUTI E GRAZIE
    MARRONE BENITO

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