Risarcimento Danni Treno in Ritardo
Lo scorso w.e. un treno Frecciarossa veniva soppresso a causa dell’evidente stato di ubriachezza – ed incapacità quindi di effettuare regolarmente il proprio turno di lavoro – da parte dei due macchinisti. La notizia- virale sui Social – certamente rappresenta un segno del disagio personale e lavorativo attuale; assumendo tuttavia paradosso.
Da qui, insomma, spunto per comprendere come uno ” sventurato passeggero ” possa e debba comportarsi nel caso in cui qualcosa non funzioni a dovere. Con ritardi, treni fermi ovvero altre criticità del viaggio. Dipendenti dalle più variegate e diverse situazioni.
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Risarcimento danni treno in ritardo
Utile premettere alcune norme del cd Codice del Consumo; talvolta applicato in simili controversie tutt’altro di risoluzione univoca e tutt’altro che infrequenti.
Il D. Lgs N. 206/2005 – in vigore dall’ottobre 2005 – regola per lo più i rapporti tra imprese e consumatori. In particolare la disposizione di cui all’art. 36 , rinviando ad una connotazione delle c.d. clausole vessatorie (cioè dettate a sfavore di un sola parte), indica infatti come vengano considerate nulle (pur rimanendo talvolta in essere il rapporto contrattuale valido).
Tra queste..”la previsione di adesione del consumatore estesa a pattuizioni che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”.
Situazione tutt’altro che sporadica è quella in cui , pertanto, la Società di riferimento ovvero altro soggetto sia convenuto in giudizio per rispondere della richiesta risarcitoria avanzata da uno o più passeggeri.
Caso esemplificativo. Giudice di Pace di Frosinone anno 2015.
A causa di uno sciopero derivava soppressione di un treno regionale; alcuni passeggeri venivano quindi costretti a sopperire all’inconveniente o mediante utilizzo della propria vettura ovvero autobus.
Ciò in quanto il treno regionale era convoglio necessario a raggiungere Roma Termini per poi trovare coincidenza per Venezia Mestre; quest’ultima tratta già prenotata.
Da qui pagamento parcheggio autovettura , pedaggio autostradale, biglietti sostitutivi per viaggio in bus.
Veniva quindi in causa domandato ristoro delle spese di viaggio affrontate; altresì il risarcimento dei danni di natura non patrimoniale (morali ed esistenziali) connaturati al disagio, allo stress loro arrecato dal disservizio imputabile alla Società.
Quest’ultima, tuttavia, eccepiva di poter considerare legittimo il solo danno di cui a condizioni e tariffe per trasporti alle persone; cioè tradotto riconoscendo corretto – in caso di ritardi o interruzioni di servizio – il rimborso totale se non parziale del biglietto ferroviario.
Da qui decisione del Giudice allorchè, dichiarato risolto il contratto di trasporto stesso a causa di inadempimento, si stabilisce che le clausole inserite introducano in realtà una disciplina contrattuale palesemente vessatoria nei confronti del consumatore; il quale non è affatto posto nella condizione di conoscere le stesse al momento della conclusione del contratto di trasporto.
Quindi, in definitiva, al momento dell’acquisto del biglietto ferroviario. Pertanto alla stregua del menzionato art. 36 del Codice del consumo – dichiarata nullità delle clausole – veniva stabilito a favore dei passeggeri risarcimento dei danni – in ampia prospettazione – con quantificazione in via equitativa.
Risarcimento danni treno in caso di ritardo
In caso di ritardo del treno e secondo normativa viene riconosciuto al passeggero un indennizzo che varia sia a seconda del tipo di treno sul quale si è viaggiato sia dalla portata del ritardo medesimo.
Per ciò che concerne treni Intercity, regionali ed interregionali se il treno vanti un ritardo sino a 59 minuti non sarebbe dovuto alcun rimborso sul prezzo pagato.
Allo stesso modo qualora il ritardo sia fino a 29 minuti da parte dei treni Frecciarossa, Frecciargento o Frecciabianca; in quanto i minuti di ritardo ricompresi nella forbice sarebbero”fisiologici”. Dopi i 29 minuti scatta invece l’indennizzo che oscilla alla stregua del tempo.
Se i treni menzionati accumulano un ritardo tra i 30 ed i 59 minuti si riconosce al viaggiatore un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto. Tale indennizzo corrisposto per lo più con un bonus per l’acquisto di un altro biglietto da spendere entro 1 anno. Il bonus non si può cumulare con l’indennità di ritardo eventualmente riconosciuta in caso di ritardo superiore ai 60 minuti nè con altra tipologia di indennizzo.
Per ritardi tra i 60 ed i 119 minuti , indipendentemente dal tipo di treno, il viaggiatore ha diritto ad un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto da ricevere – a sua scelta – o con uno sconto per l’acquisto di un nuovo biglietto di treno da spendere entro max 12 mesi oppure con il riaccredito del prezzo del biglietto, ma solo in considerazione di pagamenti effettuati con carta di credito. L’indennizzo spetta anche nel caso di biglietti comprati in tutto o in parte con altro bonus da indennità.
Per ritardi riferiti a tutti i treni da 120 minuti a salire il passeggero ha sempre diritto ad un indennizzo equivalente al 50% del prezzo del biglietto. A scelta anche qui con le analoghe alternative sopra citate.
Tipologia di risarcimento in caso di ritardo
La questione di fondo è ancora dibattuta in giurisprudenza : oltre alle spese del biglietto o bonus vari qualora subisca un ulteriore danno il viaggiatore può ottenere un risarcimento “aggiuntivo”?
La domanda non è di poco conto poichè si trovano decisioni e statuizioni tra loro poco simbiotiche ed in disarmonia.
Secondo alcuni Giudici il consumatore va comunque tutelato contro le clausole cd vessatorie ovvero abusive della Società di trasporto; essendo queste ultime ormai un cd soggetto privato ed applicandosi de plano il Codice del Consumo (di cui si è accennato più sopra).
Secondo il ragionamento offerto da altri Giudici, a contrario, le limitazioni di responsabilità di tale tipo sarebbero vincolanti in ogni caso per l’utente escludendo, in via di principio, altri e ulteriori rimborsi intesi quali risarcimento danni.
Nel caso in cui quindi si perda una coincidenza (e magari un colloquio di lavoro) , si sia costretti a dormire in località non preventivata a causa di soppressione del convoglio ovvero si debbano sopportare altre spese come ci si regola?
Secondo il Tribunale di Firenze – marzo 2017 – tutto ciò che possa chiedere il viaggiatore a titolo di indennizzo è la somma – stabilita in via forfettaria – di cui si è parlato nel paragrafo precedente; nient’altro.
Ciò in quanto le condizioni generali di contratto di trasporto sarebbero tali da esonerare le Società da dover riconoscere ulteriori danni eccedenti le spese vive di viaggio.
Questo in definitiva il ragionamento. Dopo la trasformazione delle Ferrovie in ente economico il processo di cd privatizzazione comporterebbe che le condizioni generali di contratto esulano dal diritto privato essendo espressione di un cd “potere regolamentare”.
In altre parole imponendo proprie clausole la Società ha facoltà di deroga alla stessa legge ovvero Codice del Consumo.
Anche la Suprema Corte interveniva in punto. Tra queste si menziona in tal sede la sentenza III Sez. Civile N. 10596/2018.
Alla stregua della decisione in materia di responsabilità dell’amministrazione ferroviaria il danno alla persona del viaggiatore da ritardi ovvero interruzioni risulta risarcibile alle condizioni previste dal R. Decreto Legge N. 1948/1934. Quindi in riferimento ad una situazione sottesa ad oltre 5 ore di ritardo del treno con viaggiatori infreddoliti – stante stagione invernale – ed altri disagi il risarcimento del danno patrimoniale vede la possibilità di una somma a titolo di restituzione del 50% del prezzo del biglietto.
Caso concreto disaminato dalla sentenza.
Due coniugi arrivavano a destinazione con 5 ore di ritardo a causa di un guasto al locomotore. Citata la Società dinnanzi al Giudice di Pace ottenevano pronuncia favorevole con condanna al risarcimento dei danni sia patrimoniali sia non patrimoniali (disagio, freddo patito, danno alla salute).
In sede di appello proposto dalla Società di trasporti il Giudice di seconda istanza ribaltando la decisione disconosceva tale tipologia di risarcimento sottesa a danni non patrimoniali; ritenendo di fatto che le 5 ore di ritardo ed i disagi subìti potessero al più integrare un non corretto adempimento contrattuale.
Ergo con condanna alla sola restituzione del 50% del biglietto di viaggio.
Da qui pronuncia della Corte sorretta da motivazione volta a rilevare come il risarcimento del danno non patrimoniale sia azionabile – e quindi riconosciuto – nella misura in cui sussista una grave e seria violazione di specifici diritti inviolabili della persona. Risultando quindi non meritevoli di tale tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in semplici disagi, fastidi, ansie e disappunti concernenti i più differenti aspetti delle incombenze quotidiane.
A corollario: il pregiudizio esistenziale sarebbe stato comprovato, ma tuttavia non avendo superato la “soglia di sufficiente gravità e compromissione dei diritti lesi , così come individuata in via interpretativa dalle Sezioni Unite (sentenza dell’anno 2008: N. 26972 ) come limite imprescindibile al risarcimento del danno non patrimoniale “.