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Quando il ritardo configura il diritto al risarcimento?
In tempi frenetici come quelli in cui viviamo attualmente, il ritardo del nostro volo comporta, inevitabilmente, dei disagi. Non sempre, però, si ha il diritto a ricevere un risarcimento o, quantomeno, un rimborso del biglietto acquistato.
Nel caso di ritardo inferiore alle due ore o, comunque, di un ritardo che non comporti spiacevoli conseguenze, la cosa migliore da fare è, infatti, quella di armarsi di buona pazienza ed attendere che la situazioni si evolva per il meglio.
Infatti, per dar luogo ad un risarcimento, il ritardo deve essere tale da cagionare in capo ai viaggiatori notevoli difficoltà, fosse soltanto in termini di stress.
Per stabilire, dunque, in quali casi è possibile richiedere alle compagnie aeree di ripagarci per gli inconveniente subiti, ci viene in soccorso il Regolamento EU 261/2004 il quale indica, inoltre, l’ammontare del risarcimento per le singole fattispecie.
Il Regolamento UE 261/2004: regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Dal 2004 viene sancito dalla normativa di fonte Europea, in modo chiaro ed inequivocabile, il diritto del passeggero ad ottenere un risarcimento in caso (tra gli altri) di ritardo prolungato.
Secondo il Regolamento EU del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, che abroga il precedente Regolamento CEE 295/1991, in caso di ritardo nel volo, hanno diritto al risarcimento tutti i passeggeri che:
- hanno ottenuto una valida conferma di prenotazione ed un valido biglietto (da poter esibire);
- siano passeggeri di aeromobili in partenza da uno Stato UE o con vettori con sede nell’UE verso destinazioni all’interno del territorio dell’Unione Europea.
Sono invece esclusi dal risarcimento i passeggeri vittime di ritardo a causa di circostanze straordinarie, imprevedibili ed inevitabili (es.condizioni meteorologiche avverse, problemi imprevisti relativi alla sicurezza del volo o scioperi) e quei passeggeri che viaggiano gratuitamente o con tariffe agevolate non accessibili al pubblico.
Risarcimento danni ritardo aereo
Per ritardi superiori alle tre ore, la normativa Europea prevede una “compensazione” che parte da una base di € 250 fino ad arrivare ad un massimo di € 600.
Per i ritardi sotto alle tre ore si applica la Convenzione di Montreal del 1999 (un trattato multilaterale che ha apportato importanti modifiche alle disposizioni in materia di compensazione in caso di problematiche legate alla materia del trasporto aereo), che non prevede meccanismi automatici di risarcimento; in questo caso, infatti, il risarcimento verrà riconosciuto solo se viene data prova, da parte del passeggero, di aver subito un danno a causa del ritardo.
Ritardo superiore a tre ore
Il risarcimento viene calcolato su base forfetaria e viene tenuto in considerazione il disagio psico-fisico che il passeggero ha subito.
Segnatamente:
- per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 km, spetterà al passeggero un risarcimento pari a € 250;
- in caso di ritardo di tre o più ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori ai 1.500 Km e per tutte le altre tratte comprese tra i 1.500 e 3.500 Km, spetterà al passeggero un risarcimento di € 400;
- se il ritardo dura quattro o più ore, per tutte le tratte superiori a 3.500 Km, il risarcimento spettante al passeggero sarà di importo pari a € 600.
Secondo quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, il risarcimento sarà automatico, non incombendo sul passeggero l’onere di provare gli ulteriori incomodi subiti (Cass. ord. n. 1584/18 del 23.01.2018).
La compagnia aerea, però, sarà esente dal risarcimento qualora dimostri che il disagio è stato minimo e non è dipeso dalla cattiva gestione della compagnia.
Il vettore dimostrerà di aver adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno o che non era stato possibile adottarle per causa di forza maggiore o caso fortuito. La compagnia aerea andrà esente da responsabilità, inoltre, anche nel caso in cui dimostri di aver avvisato il passeggero con congruo preavviso dei possibili disagi.
Assistenza in aeroporto
Se siete in aeroporto in attesa che il volo decolli e, nel frattempo, non riuscite ad avere informazioni precise e puntuali circa l’entità del ritardo o sulle motivazioni che l’hanno determinato, la Carta dei Diritti del Passeggero vi viene in soccorso.
Secondo il predetto documento (un vademecum redatto e diffuso dall’ Ente Nazionale Aviazione Civile, ENAC) infatti, il passeggero che attende invano il decollo del proprio volo ha diritto, innanzitutto, a ricevere assistenza e, segnatamente, a:
- pasti e bevande in relazione della durata dell’attesa;
- sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
- trasferimento necessario a raggiungere l’albergo dall’aeroporto e viceversa;
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail;
- se il ritardo del volo è di almeno 5 ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali. Avrà, inoltre, il diritto di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata. In questo caso, l’assistenza è prevista fino al momento dell’espressa rinuncia al volo.
Come richiedere ed ottenere il risarcimento
Come anticipato, per ottenere il risarcimento da ritardo aereo superiore a tre ore, è sufficiente avere un valido biglietto aereo, e presentare, tramite il sito della compagnia, un reclamo con cui si lamenta il ritardato arrivo del volo.
Sì, perché l’entità del ritardo va valutata confrontando l’orario di arrivo previsto e quello effettivo di apertura del portellone dell’aereo atterrato nell’aeroporto di destinazione.
Se la compagna aerea dovesse non rispondere o rispondere in maniera non esaustiva (come avviene nella stragrande maggioranza dei casi) è possibile presentare reclamo agli uffici ENAC competenti per l’aeroporto dove si è verificato il disservizio.
In ogni caso, i passeggeri che hanno subito il ritardo sono liberi di intraprendere le azioni che ritengono più opportune e che, ovviamente, sono consentite dalla normativa vigente.
Infatti, in caso di reclamo infruttuoso alla compagnia aerea, il consiglio migliore è quello di inviare una lettera di diffida (tramite PEC o raccomandata A/R) direttamente al vettore ed assegnare un termine perentorio (non inferiore ai 10 giorni) per ottemperare al pagamento del risarcimento.
Qualora, non si riesca ancora ad ottenere il risarcimento, poiché la compagnia non risponde o nega l’addebito, sarebbe opportuno rivolgersi ad un legale e trasferire la vertenza presso le sedi opportune.