Diritto Bancario

Fondo per i Truffati dalle Banche: Come Ottenere L’indennizzo?

Fondo per i truffati dalle banche

A seguito del fallimento di Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Banca Popolare dell’Etruria, Banca delle Marche, nonché delle Casse di Risparmio di Ferrara e Chieti, molti risparmiatori hanno visto dissolversi i loro investimenti, perdendo persino anni di sacrifici e risparmi.

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La ragione del danno subito da tali soggetti è da ravvisare nell’inosservanza degli obblighi informativi, nonché dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento statuiti dal D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico Finanza).

Una nuova speranza si è accesa lo scorso 22 settembre del 2018 quando, con l’approvazione del Decreto Milleproroghe, il Governo ha previsto la possibilità di ottenere un indennizzo, attraverso lo stanziamento di un Fondo creato ad hoc.

Nello specifico, l’articolo 11, comma 1-bis del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 91 del 25 luglio 2018) ha delineato le regole generali per essere ammessi al ristoro: il risarcimento è stabilito nella misura del 30% della somma liquidata in sede di ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie) e prevede un tetto massimo pari a cento mila euro.

Al fine di render celere tale procedura –  è stata attribuita alla Consob la facoltà di erogare i primi indennizzi, previo ricorso all’Arbitro per le controversie finanziarie.

La recente approvazione della Legge di Bilancio 2019 ha apportato novità. Il fondo, infatti, dovrebbe trovare piena operatività il prossimo 31 gennaio 2019, con l’emanazione del relativo decreto attuativo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’atteso decreto di fine gennaio stabilirà con precisione non solo le modalità di presentazione della domanda, ma anche il piano di riparto delle risorse disponibili.

Indennizzo: A chi si rivolge?

Il testo della Legge di Bilancio (L.145/2018) individua quali beneficiari del Fondo i risparmiatori, gli imprenditori individuali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, nonché le microimprese che rispondo a determinati requisiti.

La previsione non comprende – però – la totalità dei soggetti coinvolti dalla crisi bancaria che ha colpito le banche venete e le quattro banche del centro Italia.

Invero, requisito di accesso al fondo è l’aver acquistato azioni od obbligazioni, ovvero l’aver sottoscritto titoli di Banca Nuova e Banca Apulia, controllate dalle ormai fallite banche Venete.

Nello specifico, dunque, il fondo prevede un parziale ristoro per correntisti e risparmiatori che rientrano nell’alveo dei soggetti investitori.

Anche coloro i quali abbiano, in precedenza, accettato l’eventuale offerta transattiva – nella misura del 15% del capitale investito – proposta da parte delle due Banche Venete può richiedere l’accesso al fondo.

È stato previsto un ristoro del 30% del costo di acquisto, per gli azionisti ed un ristoro del 95% del costo di acquisto, per gli obbligazionisti con la previsione di un tetto massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.

Non è escluso che le predette percentuali possano subire un incremento, ove nel triennio considerato – 2019/2021 – le somme erogate per l’indennizzo risultassero inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario.

Inoltre, i soggetti istanti – il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore a 35.000 euro – avranno priorità nella soddisfazione dell’indennizzo.

L’indennizzo erogato dalla Consob e il Ricorso all’ACF (Arbitro per le controversie finanziarie)

Al fine di ristorare i soggetti danneggiati dalla crisi finanziaria che ha colpito gli istituti bancari, in attesa del Decreto del 31 gennaio 2019, il Governo ha attribuito la facoltà alla Consob di elargire i primi indennizzi.

La procedura ha subordinato l’accesso al Fondo – tramite Consob – a due condizioni:

  • l’aver precedentemente presentato ricorso All’Acf – ossia l’Arbitro istituito presso la Consob – ovvero reclamo nei confronti delle – ora fallite – Banche Venete,
  • l’aver ottenuto – entro o scorso 30 novembre – una risposta positiva da parte dell’Arbitro.

La predisposizione del ricorso all’Acf è stata – però – espressamente limitata alla data del 19 luglio 2017, giorno in cui la BCE (Banca Centrale Europea) ha adottato il provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria nei confronti delle Banche Venete.

Pertanto, lo stesso Arbitro ha specificato che eventuali ricorsi presentati dopo il 19 luglio sarebbero stati dichiarati inammissibili.

La ragione di tale sbarramento è il venir meno di un fondamentale presupposto, ossia della qualità di soggetto intermediario in capo alla Banca popolare di Vicenza e a Veneto Banca, soggetti giuridici obbligati ad aderire al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, regolato dal regolamento dalla Consob del 4 maggio 2016 n. 19602.

Invero, il predetto regolamento individua nell’Acf il soggetto deputato ad amministrare le controversie che coinvolgono gli intermediari finanziari.

La mancanza della summenzionata qualità determina che la presentazione di un ricorso siffatto sarebbe avanzato nei confronti di un soggetto giuridico inesistente.

In presenza delle suesposte condizioni alcuni risparmiatori – in proprio o tramite legale rappresentante – hanno proceduto a presentare la domanda relativa al risarcimento compilando i moduli presenti sul sito istituzionale della Consob. Come indicato, le due modalità accettate per l’invio della domanda, prevedevano l’inoltro della stessa tramite Pec ovvero in forma cartacea.

Una volta entrati sul sito della Consob, affinché il soggetto potesse essere ammesso al ristoro era richiesta la compilazione del relativo modulo, distinto in istanza persone fisiche ovvero istanza persone giuridiche.

In ogni caso, il modulo doveva essere compilato con informazioni chiare e precise, in ogni sua parte e allo stesso era necessario allegare la documentazione richiesta.

Per chi non avesse presentato ricorso…

Coloro i quali non hanno presentato ricorso all’Acf e non hanno ottenuto una decisione loro favorevole entro il 30 novembre 2018 sono stati esclusi dall’acceso al fondo tramite la procedura Consob.

Infatti, l’odierna proposizione di un ricorso nei confronti delle Banche Venete sarebbe inammissibile – come detto in precedenza.

L’esclusione dalla procedura di ristoro tramite Consob non determina, per i soggetti tutt’oggi danneggiati, un’estromissione assoluta dall’accesso al fondo.

Bisognerà attendere il 31 gennaio prossimo per verificare con esattezza le novità attuative del fondo e, in quella sede, sarà possibile appurare con certezza i limiti operativi del fondo stesso.

Per il momento, ciò che è certo è che la legge di Bilancio ha previsto la possibilità di avanzare domanda risarcitoria direttamente nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza dover previamente adire l’autorità giudiziaria o l’Acf.

Pertanto, anche coloro i quali siano rimasti esclusi dalla procedura Consob, potranno ottenere un risarcimento nella misura prevista dalla manovra.

Quest’ultima possibilità coinvolge anche quei soggetti che precedentemente avevano accolto una proposta transattiva. In questo caso, dalla somma complessiva di ristoro loro spettante saranno sottratte le somme in precedenza ottenute (è quanto stabilito con Legge di bilancio n. 145 del 2018, all’art. art.1 comma 499 e 500).

La richiesta di indennizzo dovrà essere proposta entro il termine di 180 giorni dall’emanazione del Decreto attuativo del 31 gennaio e sarà esaminata da una Commissione istituita ad hoc, la quale ne determinerà l’ammissione.

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