Diritto Civile

Ricorso Multa per Violazione del Divieto di Sosta

In quali casi si verifica la violazione del divieto di sosta?

Il problema dei parcheggi riguarda tutte le città, pertanto, non di rado, può accadere che ci allontaniamo velocemente dalla nostra autovettura e al ritorno sul parabrezza troviamo un preavviso di multa per violazione del divieto di sosta.

Per valutare la legittimità della contestazione o se il segnale individuante il divieto di sostare sia più o meno visibile, o ancor di più, se in quel posto possa comunque effettuarsi una fermata temporanea, si rende, altresì, necessario comprendere in quali casi il codice della strada abbia tassativamente disposto tale divieto.

Ricorso Multa per Violazione del Divieto di Sosta

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Al riguardo, l’art. 158 cds dispone che “ la sosta e la fermata siano vietate” nei seguenti casi:  corrispondenza dei binari e passaggi a livello, gallerie, sottovie e sottopassaggi, dossi , curve, fuori dai centri abitati, e strade urbane a scorrimento, in prossimità dei segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultare la vista , aree urbane, passaggi pedonali e marciapiedi salva diversa segnaletica;

Diversamente, è sempre vietata” la sosta”, nelle seguenti ipotesi: allo sbocco dei passi carrabili, ovunque venga attribuito di accedere ad altro veicolo, spazi destinati alla fermata di autobus, corsie e carreggiate destinate a mezzi pubblici e  nelle aree pedonali urbane ecc… .

Quali sono le differenze tra fermata e sosta?

A differenza della fermata, che presuppone un periodo di allontanamento del proprio veicolo abbastanza breve, nella sosta l’autovettura viene parcheggiata in un luogo per molto più tempo; in ogni caso, il comma quarto dell’art. 158 cds dispone che  “ sia nella sosta che nella fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti e ad impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso”.

Ne consegue che, la violazione delle suindicate prescrizioni possono comportare l’erogazione di sanzioni che vanno da un minimo di € 40 a un massimo di € 338.

In quali casi è consentita la fermata?

Tanto premesso, il codice stradale tende a differenziare la sosta dalla fermata, in relazione al tempo di permanenza del veicolo in un dato luogo, come infatti premesso, la fermata presuppone un allontanamento dall’autovettura temporale ed è spesso consentita nelle zone dove vige il “divieto di sosta”.

A titolo esemplificativo, si pensi a chi abbia momentaneamente parcheggiato in doppia fila o in prossimità di un passo carrabile, in questo caso è necessario che il conducente non si allontani dalla sfera di “custodia della propria autovettura”.

Come appare evidente, i casi in cui è previsto il divieto di fermata sono ben più gravi, sotto il profili dell’intralcio alla circolazione, rispetto ai casi di divieto di sosta,  e mente nei casi in cui è previsto il divieto di sosta è consentita “la fermata”; invece, in tutti i casi in cui è vietata la fermata è sempre vietata a maggior ragione la “sosta”, proprio per l’intralcio che il veicolo fermo possa rappresentare per la circolazione.

Ad esempio, il sostare sotto una galleria oppure su un dosso; infatti trattasi di punti pericolosi dove non ci si può permanere neanche per un secondo.

Cosa fare nell’ipotesi di contestazione della multa?

La violazione dei succiatati obblighi può essere oggetto di contestazione di multa, pertanto, al conducente disattento possono prospettarsi varie strade, sempre valutando la legittimità o meno dell’infrazione medesima.

E’ chiaro che, nelle ipotesi di violazione intenzionale o perlomeno consapevole, e qualora non vi fossero vizi di legittimità del medesimo verbale, converrebbe pagare nell’immediato.

Difatti, nell’ipotesi in cui la multa venisse pagata nei primi 5 giorni dalla notifica, l’automobilista potrebbe beneficiare di una riduzione pari al 30% sull’importo.

Decorso tale termine, dovrà essere pagato, entro 90 giorni dalla contestazione, un ammontare complessivo maggiorato da interessi di mora in base ai giorni di ritardo.

Quali sono i motivi di contestazione?

Sovente può accadere che le multe per violazione del “divieto di sosta” siano oggetto di contestazione, per una serie disparati di motivi ad esempio: segnale poco intellegibile, vizi di forma della multa oppure errata contestazione della condotta da parte della Pubblica Autorità.

Quali sono i motivi di contestazione della multa per violazione del divieto di sosta?

Qualora ci venisse notificata una multa per violazione del “divieto di sosta” , potranno essere sollevate numerose contestazioni, sia relativamente a vizi di natura procedurale che vizi di merito.

Ne discende che, il proprietario del veicolo possa fare ricorso nei seguenti casi:

– errata indicazione della targa del veicolo;

– errore di persona;

– errata o assenza delle disposizioni normative violate ;

– mancata indicazione dell’autorità competente per il ricorso;

– mancanza del preavviso di accertamento o ritardo nella notifica della contestazione oltre i 90 giorni;

Dunque, la multa può essere annullata per vizi di natura formale che vanno ad inficiarne il carattere sanzionatorio della violazione stessa, poiché carente dei suoi elementi essenziali.

A titolo esemplificativo, se la multa non contenesse i termini entro cui fare ricorso o l’autorità a cui fare ricorso, impedirebbe al destinatario dell’infrazione di esercitare il suo diritto di difesa.

Contestazione della multa per assenza di segnaletica.

L’assenza di segnaletica costituisce uno dei primi motivi di contestazione della multa per violazione dei divieti di sosta e di fermata, data l’impossibilità del conducente di avere contezza del divieto.

Si pensi, ad esempio, all’assenza del divieto di sosta in zona riservata a biciclette e motocicli;  infatti, in tal caso, non può essere contestata una violazione in assenza dell’elemento costitutivo del fatto, vale a dire la sussistenza di un “divieto”.

In questa ipotesi, il ricorrente potrebbe chiedere alla P.A. di annullare la multa perché l’infrazione non si è proprio configurata per assenza della relativa segnaletica.

Cosa succede nelle ipotesi di poca visibilità della segnaletica orizzontale e verticale?

Conseguenze diverse vi sarebbero se la segnaletica fosse semplicemente poco visibile, difatti in questo modo è necessario accertare in fase giudiziale se la visibilità del segnale è tale da impedire al conducente di sostare il veicolo nella zona vietata.

Al riguardo, la Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 2417 del 2018 statuendo che ai fini della validità dell’accertamento della violazione del divieto di sosta, in difetto della compiuta e contemporanea visibilità di entrambi i tipi di segnaletica, verticale e orizzontale, è sufficiente che sia visibile una delle due tipologie”.

Infatti, nelle motivazioni della sentenza i giudici di legittimità hanno statuito che nelle ipotesi di labile percezione dei segnali, non ci si può comportare allo stesso modo della totale assenza di un cartello.

Ne discende che, qualora sussista la segnaletica che vieta il parcheggio in una data area e  i problemi di visibilità concernono uno dei due segnali (verticali o orizzontale), la contestazione dell’infrazione stradale  può configurarsi come legittima.

E’ annullabile la multa qualora sussista lo stato di necessità?

Non sempre le violazioni della segnaletica stradale si configurano per mera distrazione del conducente oppure a causa di mere esigenze logistiche, a volte la contestazione può sorgere da un “ stato di necessità”.

Affinché possa configurarsi la fattispecie dello stato di necessità ex art 54 c.p. è essenziale che “ un soggetto abbia commesso l’illecito spinto dalla necessità di salvare sé e altri da un pericolo attuale di un grave danno alla persona”; inoltre, la norma continua  disponendo che “il pericolo non solo non debba essere volontariamente causato dall’autore ma deve essere altrimenti evitabile”.

In poche parole, perché possa invocarsi la scriminante ex art 54 c.p. è necessario che l’autore della violazione abbia agito in  una situazione di pericolo attuale e di grave danno alla sua o altrui persona, pericolo che poteva essere evitato solo commettendo l’infrazione.

A titolo esemplificativo, si pensi ad una violazione commessa per soccorrere un parente affetto da una crisi cardiaca, e il conducente sia stato costretto a parcheggiare in una zona di divieto, per raggiungere il più vicino ambulatorio.

Multa per tachimetro non funzionante: è ammissibile il ricorso?

Può accadere di parcheggiare l’auto sugli spazi a pagamento e di ricevere una multa a causa del mancato pagamento del ticket, in questo caso la contestazione può essere fatta nella seguente ipotesi:

– tachimetro non funzionate;

– difficoltà di raggiungere l’altro tachimetro;

– perdita del posto adibito a parcheggio.

In buona sostanza, ai fini del ricorso contro la contestazione dell’infrazione è necessario non solo dimostrare la non funzionalità del tachimetro ma la difficoltà di raggiungimento di un’altra zona adibita al parcheggio a pagamento.

Come e a chi fare ricorso?

Ai fini della contestazione della multa  sono percorribili due strade, sia il ricorso al Prefetto che al Giudice di Pace, la scelta di una o dell’altra dipende sempre da una serie di fattori , come ad esempio l’ammontare della multa o la gravità del fatto contestato.

Il ricorso al prefetto:

Il ricorso va presentato allegato di tutta a documentazione al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica della contestazione; sullo stesso ricorso provvederà l’ufficio competente nel termine di pagamento o annullando la multa oppure disporrà un’ingiunzione di pagamento.

Contro l’ingiunzione è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dall’avvenuta ricezione della stessa.

Il ricorso al giudice di pace:

Il ricorso al giudice di pace va presentato entro 30 giorni dall’avvenuta contestazione, purché non sia stato presentato contestuale ricorso al Prefetto, generalmente depositando in cancelleria un originale e 4 copie del ricorso, con allegazione di documenti di marche da bollo, più il pagamento del relativo contributo unificato.

Al termine del processo il giudice valuterà se accogliere o dichiarare inammissibile il ricorso, o convalidare la multa con ordinanza, con condanna alle spese. Inoltre, le sentenze del Giudice di Pace possono essere impugnate innanzi al Tribunale ordinario

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