Diritto Civile

Ricorso Multa Zona Traffico Limitato (ZTL)

Cosa si intende per zona a traffico limitato?

Spesso ci imbattiamo con la nostra autovettura in una Zona a traffico limitato (ZTL), e non essendo consapevoli della limitazione, a causa di una segnaletica poco evidente, ci troviamo a dover pagare una multa più o meno onerosa.

La limitazione della circolazione stradale in simili aree trova la sua ratio nella tutela del patrimonio artistico e culturale che potrebbe subire danni dall’inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli.

Di conseguenza, un numero sempre più ampio di Comuni decide  di limitare la circolazione dei mezzi al fine predetto, imponendo, in tal modo, limitazioni alla circolazione che verrà, così, ammessa solo in alcune fasce orarie e  nel rispetto di specifici obblighi .

Al riguardo, l’art. 7 del codice della strada dispone che “il sindaco con ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per la prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico”.

Inoltre, il comma 9 dello stesso art 7 cds,  dispone che i comuni possono subordinare  l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore all’interno delle zone a traffico limitato , anche al pagamento di una somma”.

Ancor di più, l’art. 7 cds, comma 14, stabilisce che la violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81 ad euro 326.

In quali momenti è possibile transitare in una ZTL?

La delimitazione del traffico viene controllata dal Comune, il quale installa sulle strade dei sistemi elettronici detti “varchi”, che servono non solo a regolare la circolazioni dei veicoli ma anche ad acquisire gli estremi delle targhe delle autovetture, qualora vi fossero violazioni.

Difatti, il varco  “attivo”, significa che l’accesso alla ZTL è limitato e in ogni caso può essere previsto il pagamento di un pedaggio, salve alcune eccezioni (es. a favore dei residenti); diversamente se il varco è  “inattivo” non vi è  nessuna limitazione nell’accesso.

In ogni caso, spetterà poi all’amministrazione comunale prevedere tariffe agevolate per determinanti soggetti, quali ad esempio i residenti sprovvisti di box auto ma muniti di abbonamento per il servizio dei pubblici trasporti.

Inoltre, la PA prevede che alcune categorie debbano essere sempre esentate dal pagamento del pedaggio;  tali categorie sono elencate di seguito:

  • veicoli della polizia stradale;
  • veicoli di soccorso o vigili del fuoco;
  • veicoli adibiti al trasporto di soggetti diversamente abili;
  • veicoli adibiti al servizio di linea;
  • veicoli dei residenti muniti di box auto;

In buona sostanza, le categorie di cui sopra, in relazione all’interesse giuridico che li caratterizza , devono sempre essere esentate dal pagamento del pedaggio, al fine di garantire il loro transito incondizionatamente.

Ricorso Multa Zona Traffico Limitato (ZTL)

ricorso multa zona traffico limitato

Ne discende che, qualora una delle categorie succitate dovesse ricevere una multa per violazione dell’accesso alla ZTL o del mancato pagamento del pedaggio, (come ad esempio nel caso del residente munito di box auto), il conducente del veicolo dovrà contestare il verbale, dimostrando l’esenzione dal divieto di accesso alla ZTL e/o dall’obbligo di pagamento del pedaggio.

Per contro, le categorie non esenti,  le quali godono di un piano tariffario agevolato (come ad esempio i residenti sprovvisti di box auto), sono tenute non solo al pagamento del pedaggio ma anche a mostrare sul parabrezza dell’auto l’originale del ticket, pena l’elevazione di sanzioni amministrative.

Quali sono i motivi di contestazione?

Qualora dovessimo ritenere che la multa in violazione delle prescrizioni in materia di “ Zona a traffico limitato” sia ingiusta, è consigliabile fare ricorso; la scelta dell’Autorità competente (es.: Prefetto o Giudice di Pace) dipenderà sempre da una serie di variabili, come ad esempio la gravità della sanzione o della violazione contestata, come dimostra  la casistica giurisprudenziale relativa ai più frequenti motivi di contestazione delle multe per violazione del limite d’accesso nelle ZTL, che iniziamo ad esaminare.

Ricorso per segnaletica non visibile

Tra i motivi di contestazione delle multe per violazione dei divieti in materia di ZTL, vi sono le ragioni afferenti al mancato rispetto delle distanze minime della segnaletica da parte della PA.

Difatti, il Comune ha l’onere di rispettare le distanze minime della segnaletica, vale a dire che il cartello stradale che segnala anticipatamente  la ZTL deve essere posto nella distanza minima di 80 m dall’inizio della  zona  a traffico limitato, e che i rilevatori devono essere visibili sia di giorno che di notte.

Al riguardo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 23661 del 2009 ha stabilito che “le multe elevate per accesso ZTL in difetto di precisa segnalazione degli orari nei quali i varchi sono attivi deve considerarsi nulla”.

Difatti, la Cassazione ha accolto il ricorso di un conducente che lamentava innanzi al Giudice di Pace la poca visibilità dei cartelli stradali,  indicanti l’accesso in  ZTL, a causa del traffico e della presenza di alberi.

Sempre a sostegno delle proprie doglianze, il ricorrente lamentava da parte del Comune la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 79 del cds.

In conclusione, la corte di legittimità riconosce la nullità della multa elevata dal Comun qualora lo stesso abbia violato le disposizioni in materia di “distanza minima”, impedendo al conducente di vedere la segnaletica e di evitare di porre in essere la violazione.

Secondo le disposizioni del Codice della strada la distanza minima che deve esserci tra il segnale stradale e l’ingresso nella ZTL è di 80 m, difatti tale distanza consente al conducente del veicolo di percepire i segnali stradali; pertanto, la mancata osservanza di tale distanza minima della segnaletica stradale può essere motivo di contestazione e di illegittimità della multa.

Ricorso per mancata indicazione dell’ordinanza autorizzativa.

Altro motivo di illegittimità della multa è la mancata indicazione nel verbale degli estremi dell’ordinanza amministrativa che autorizzi la costituzione della ZTL, tale motivo di impugnazione trova il suo fondamento nella possibilità del cittadino di essere messo a conoscenza delle determinazioni della PA.

Ne consegue che, la contestazione possa essere annullata se nel verbale non sia riportato che i rilievi della targa effettuati dalle telecamere non siano stati autorizzati dal Prefetto.

In conclusione, la multa per violazione del divieto di accesso nella ZTL deve essere impugnata  qualora l’ ordinanza che ne regolamenta l’accesso non sia disposta dal Dirigente dell’ente locale che si occupi della regolamentazione del traffico urbano.

Ricorso multa in assenza di rilievi fotografici.

Ai fini della validità della multa per violazione del divieto di accesso ZTL non è sufficiente la mera contestazione nel verbale del comportamento contra legem, ma è necessaria che la notifica del verbale sia corredata di documentazione fotografica.

E’ necessario, altresì, che l’impianto utilizzato non solo sia un impianto autorizzato dal Prefetto al rilievo ma che questo abbia ripreso perfettamente gli estremi della targa del veicolo riconducibile all’autore dell’infrazione.  (sent. Giudice di Pace Milano n. 11633/2017).

Sempre al riguardo, gli impianti che rilevano le infrazioni devono essere tutti omologati secondo le prescrizioni del Ministero e del Decreto della motorizzazione civile n. 25506 del 2006, pena la nullità della multa.

Come fare ricorso?

Prima di effettuare un ricorso innanzi al Prefetto o al Giudice di Pace, è necessario sempre valutare preventivante le ragioni e i motivi della contestazione, infatti, nel caso in cui si avesse torto è preferibile pagare immediatamente, onde evitare la maggiorazione della sanzione e che quest’ultima, trascorsi i 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, possa poi trasformarsi in un cartella esattoriale.

Se nel caso vi fossero fondati motivi per fare ricorso e per la ragioni di cui sopra, si avranno a disposizione due strade da percorrere:

 –  il ricorso al Prefetto: viene effettuato con lettera raccomandata entro 60 giorni dalla notifica della contestazione, allegando i motivi della contestazione, presso l’ufficio territorialmente competente; inoltre, sullo stesso ricorso provvederà l’ufficio competente nel termine di pagamento o annullando la multa oppure disporrà un’ingiunzione di pagamento.

Contro l’ingiunzione è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dall’avvenuta ricezione della stessa.

– il ricorso innanzi al Giudice di Pace : il ricorso al Giudice di Pace va presentato entro 30 giorni dall’avvenuta contestazione, purché non sia stato presentato contestuale ricorso al Prefetto, generalmente depositando in cancelleria un originale e 4 copie del ricorso, con allegazione di documenti di marche da bollo, più il pagamento del relativo contributo unificato.

Al termine del processo il giudice valuterà se accogliere o dichiarare inammissibile il ricorso, o convalidare la multa con ordinanza e con condanna alle spese. Inoltre, le sentenze del Giudice di Pace possono essere impugnate innanzi al Tribunale ordinario.

Sulla scorta di quanto premesso, la scelta dell’Autorità competente a cui fare ricorso dipende essenzialmente dalla gravità o meno della contestazione, ma anche dai costi che l’autore dell’infrazione sia tenuto a supportare; difatti il ricorso innanzi al Giudice di Pace è molto più costoso a causa del contributo e dei diritti da versare, fermo restando che non è sempre garantita la vittoria.

In conclusione, è preferibile sempre valutare se vi sono dei fondati motivi per contestare la multa per violazione dei limiti d’accesso ZTL, tali motivi possono essere così riassunti:

  • cartello poco visibile e mancato rispetto della zona di distanza minima di 80 m;
  • rilievo effettuato da macchinari non omologati;
  • assenza nel verbale dell’ordinanza dirigenziale di autorizzazione alla limitazione della circolazione stradale;
  • ritardo nelle notifica della contestazione (non oltre i 150 giorni dalla data dell’avvenuta infrazione).

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