Diritto Civile

Ricorso Multa per Eccesso di Velocità e Autovelox

Spesso imbottigliati in coda o a girovagare per le strade caotiche in cerca di un parcheggio; la dura vita dell’automobilista in città non sembra dar tregua.

Zone a traffico limitato, centri storici e piste ciclabili; insomma molte norme che si susseguono, Regolamenti e Codici e parecchie possibilità di incorrere in verbali e contravvenzioni.

Per quello che riguarda l’eccesso di velocità ecco une breve guida utile a comprendere come regolarsi e che fare; nel caso, insomma, si riceva una multa con tale contestazione.

Dipenderà il tutto certamente dal tipo di strada di cui si tratta; fermo restando che occorra capire a livello di coscienza sociale e civica che spingere troppo sull’acceleratore sia davvero pericoloso.

Per noi stessi e per altri che possiamo incontrare sul nostro cammino per strada.

In primo luogo l’art. 142 del Codice della Strada stabilisce i limiti di velocità da rispettare; ai fini della sicurezza della stessa circolazione e per tutelare, appunto, la vita umana. Ecco quindi le tipologie di limiti di velocità:

  • 130 KM/h per ciò che riguarda percorrenza di autostrade;
  • 110 km/h riferito a strade extraurbane principali;
  • 90 Km/h per strade extraurbane secondarie e per strade extraurbane locali;
  • 50 Km/h per le strade in centri abitati e con forbice sino a Km/h 70 per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo permettano.

Certamente ogni Ente proprietario /Concessionario potrà comunque, considerata peculiarità del tratto ovvero altre condizioni logistiche di percorrenza, stabilire differenti limiti di velocità; comunque da segnalare con le previste modalità.

Sanzioni per eccesso di velocità

Le sanzioni per eccesso di velocità, in maniera speculare alla previsione dei limiti, variano in misura proporzionale; cioè in base all’entità della violazione posta in essere. Lo stesso art. 142 CdS prevede quindi quattro differenti scaglioni – ergo commi 7, 8, 9 e 9 bis della disposizione. Pertanto:

  • Comma 7: superamento dei limiti di velocità di non oltre 10 Km/h;
  • Comma 8: superamento di oltre Km/h 10 e di non oltre 40 Km/h;
  • Comma 9: superamento di oltre Km/h 40 ma non di 60 Km/. Prevista sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi;
  • Comma 9 bis : superamento di oltre 60 Km/h. Prevista sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi.

Ricorso Multa Autovelox

Ormai entrati quale sostantivo e riferimento costante nel rilevamento della velocità in ambito stradale ecco che la larga diffusione di tali dispositivi ha reso quali impossibile non discutere del loro funzionamento nel caso di multe per eccesso di velocità.

Tali strumenti si distinguono in oggi in due categorie:

  1. Dispositivi per l’accertamento della velocità istantanea e puntuale;
  2. Dispositivi per l’accertamento della velocità media.

Ricorso Multa per eccesso di velocità e Autovelox

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Qualora ricevuta notifica di verbale di contestazione di contravvenzione per eccesso di velocità sarà bene valutare se vi siano estremi /possibilità di ricorrere in opposizione alla sanzione irrogata. La scelta a seconda della situazione può comportare due opzioni: ricorso al Prefetto ovvero al Giudice di Pace.

Nel caso il ricorso in via amministrativa/gerarchica (Prefettura) abbia sorte avversa vi sarà la possibilità di veder aumentata la sanzione già irrogata in verbale; non così dinannzi al Giudice di Pace. Competente in via territoriale sarà l’ Ufficio del luogo ove l’infrazione è stata compiuta.

Per espressa previsione del CdS vi sono casi in cui non ricorre alcun obbligo da parte degli Agenti accertatori (Polizia Stradale, Carabinieri ecc) di contestare immediatamente al trasgressore la violazione del limite di velocità. Ad esempio sulle autostrade e strade extraurbane principali la contestazione differita è sempre consentita.

Al di là dei tecnicismi procedurali certamente sarà determinante, al fine di poter eventualmente contestare l’infrazione di cui a verbale, comprendere alcune richieste particolarità/requisiti degli strumenti di controllo menzionati infra.

Tutti tali dispositivi, infatti, devono essere in primis approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con specifico decreto di omologazione; con obbligo seguente a carico della Pubblica Amministrazione di effettuare precisi controlli periodici all’evidente scopo di verificare e monitorare il corretto funzionamento. Alla velocità rilevata da alcuni tipi di Autovelox dovrà poi essere applicata una percentuale cd “di tolleranza” a favore del trasgressore pari al 5% del valore rilevato e di cui a contestazione.

Ricorso Multa per Autovelox: Esempio Pratico – SENTENZA N. 113 DEL 18 GIUGNO 2015

Con la citata decisione della Corte Costituzionale si è arrivati in materia a delineare spartiacque: stabilendo la pronuncia che tutti gli Autovelox – attività prima poco frequente – debbano essere obbligatoriamente sottoposti a taratura ed a verifiche di funzionamento periodiche.

Da tale data in poi, pertanto, i verbali delle contestazioni di tal natura dovranno recare ai fini della loro validità gli estremi della taratura e delle verifiche di controllo /funzionamento effettuate; allorchè anche in sede di opposizione l’Ente impositore adempiendo al proprio onere probatorio (determinante per delineare legittimità dell’accertamento) dovrà esibire la documentazione tecnica con le relative Certificazioni previste ex lege.

Secondo prassi e Decreti Ministeriali in merito la taratura dovrà intervenire con frequenza annuale.

FOTO ED AUTOVELOX

Ai fini di garantire la riservatezza ed alla stregua della normativa sulla Privacy le fotografie e le immagini che costituiscono fonte di prova per gli illeciti amministrativi accertati dono devono mai essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione. Tuttavia poichè par chiaro si debba ottenere il tutto – al fine di valutare eventuali errori ovvero inesattezze in ambìto di opposizione – attraverso il cd accesso agli atti e nel rispetto della normativa ogni soggetto destinatario della comunicazione/violazione può domandarne copia all’Autorità/Ente procedente.

PREAVVISO DELL’AUTOVELOX

Alla stregua delle modifiche intervenute nell’anno 2007 con il cd Decreto Bianchi le postazioni di controllo sulla rete stradale sottese al rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili; ricorrendo all’impiego di cartelli, dispositivi di segnalazione luminosa o equipollenti. Quindi in definitiva: segnali stradali di indicazione (temporanei e permanenti), segnali stradali luminosi a messaggio variabile, strumentazioni / segnalazione luminose installati anche su veicoli.

La distanza degli stessi, rispetto ai dispositivi di rilevamento, deve in ogni caso non essere superiore ai 4 Km.

Il riformato art. 142 co. VI bis CdS a tutela degli automobilisti prevede altresì che le apparecchiature debbano essere collocate in condizioni di visibilità. Il Ministero degli Interni, infatti, ha recentemente chiarito come le condizioni di preavviso e visibilità siano requisiti indispensabili a cui sono subordinati legittimità e regolarità degli accertamenti stessi dell’infrazione.

Per ciò che concerne i più moderni ed innovativi strumenti TUTOR – SICVE – PM vi è da evidenziare come gli stessi accertino la violazione attraverso il calcolo della media di velocità percorsa tra due postazioni.

Ergo a contrario dei tradizionali Autovelox sarebbe inidonei a poter rilevare la velocità istantanea ed immediata. Consegue a ciò una particolare disciplina di tolleranza, in progressione aritmetica, da considerare al fine di eventuale ricorso in opposizione.

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