Risarcimento Danni Lavanderia
Parliamo in questo articolo di come affrontare lo spiacevole inconveniente di trovare un vestito – magari griffato magari di notevole valore affettivo – rovinato o modificato a causa di un errato lavaggio in tintoria.
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Risarcimento danni lavanderia
Certamente al momento della consegna dello stesso bene sarà essere espliciti, farsi rilasciare ricevuta di consegna (utile anche dopo in caso di smarrimento del capo ovvero si debba contestare l’operato della tintoria) assumendo con ciò la lavanderia tutte le responsabilità del caso.
Pur senza diventare maniacali bene sarà all’atto della consegna dell’indumento indicare esattamente macchie, particolarità del tessuto, qualità ed eventuale pregio del tessuto (segnalando ogni altro accorgimento); talvolta alcuni esercizi commerciali, già nella ricevuta , esplicitano eventuali accortezze ovvero criticità.
Certamente sarà da tener in debito conto ciò che l’etichetta dell’abito ovvero di altro bene (coperta, piumone, giubbotto o pelliccia) reca con sé; anche per ciò che attiene natura della fibra od altre indicazioni su lavaggio, lavaggio a secco, stiratura, accorgimenti vari.
Ovviamente trattandosi di professionisti del settore in caso la stessa non sia presente occorrerà considerare che la scelta della lavorazione e della metodica relativa è affidata proprio alla professionalità ed esperienza della tintoria ; quindi se esistono dubbi in punto o magari macchie particolarmente pervicaci bene sarebbe dirlo subito.
Possibilmente per iscritto ed in modo da evitare future e più che probabili contestazioni.
La lavanderia, oltre a ciò, per prassi e logica non risponde di tentativi maldestri e dell’esito di lavorazioni su capi e vestiario con guarnizioni, asole o fibbie deteriorate o rovinate dal sole; di smacchiature fai da te del cliente ovvero di altre precedenti e visibili problematiche.
Proprio a causa della difficoltà sempre maggiore a conseguire risultati ottimali, anche per innovazioni di fibre e metodi di lavaggio, sta diventando sempre più frequente da parte delle tintorie la stipula di apposite e specifiche assicurazioni contro i danni apportati a vestiti ed indumenti.
Nel caso in cui la lavanderia si servisse per l’effettuazione del lavaggio/smacchiatura di altra Ditta specializzata – onde evitare in caso di reclamo una molteplicità concentrica di responsabilità – deve farlo presente ex ante al cliente; cioè al momento della consegna del bene da lavare ovvero smacchiare.
Come richiedere il risarcimento del danno alla lavanderia
Il consiglio , semplice ma efficace, è quello di controllare e verificare la condizione dell’indumento o del capo in generale al momento del ritiro e non dopo; magari un tempo arrivati a casa.
In caso quindi di evidente danneggiamento dell’abito (strappi, macchie, alterazione del colore, accorciamenti, deformazioni eccetera) il cliente ha certamente diritto al risarcimento del danno a carico della lavanderia; a condizione peraltro che esista un nesso causale tra il vizio riscontrato ed il procedimento /comportamento colpevole da parte della lavanderia.
Come per tutte le fattispecie disaminate e connesse a richiesta di risarcimento di un patito danno, insomma, deve esservi eziologia dello stesso tale da ricondurre il danno ad un comportamento colpevole; non potendo ottenere alcunchè laddove il danneggiamento sia comprovato da un caso fortuito o di forza maggiore.
Qualora il reclamo scritto alla lavanderia dovesse risultare infruttuoso , perdurando contestazioni, ci si dovrà rivolgere alla Compagnia Assicurativa dell’esercente inviando, in via contemporanea, analoga richiesta di risarcimento danni.
Nello specifico raccomandata A.R. in cui si narrano accadimenti, particolarità della situazione, contestazioni mosse all’operato della lavanderia ; quindi con richiesta del risarcimento del patito danno .
Utile, nel caso, allegare copia dello scontrino attestante il prezzo dell’abito qualora si disponga di ciò e si tratti di acquisto recente.
Alcune lavanderie, nel caso, consigliano di lasciare presso di sè il capo per la riparazione (se possibile). In tale evenienza bene fotografare i punti danneggiati ( foto con data certa) in modo da poter dimostrare all’occorrenza eventuali ulteriori danni ovvero alterazioni conseguenti ad ulteriore maldestro tentativo riparatore.
Per ciò che concerne tempistica utile si rammenti che la lettera di contestazione e domanda di risarcimento deve essere inviata possibilmente entro 8 giorni lavorativi dalla riconsegna del capo; quindi dalla scoperta del vizio o del danno arrecato.
Qualora ci si accorga di quest’ultimo solo in un secondo momento (c.d. vizio occulto) il reclamo dovrà essere inviato entro 8 giorni dalla scoperta a’ sensi e per gli effetti di cui all’art. 2226 codice civile.
L’azione di richiesta ristoro dei danni di tal fatta si prescrive in 1 anno dalla riconsegna.
Risarcimento del danno per perdita del capo
Per normativa e prassi l’indumento ovvero il capo devono essere ritirati dalla tintoria entro 2 mesi dal termine utile indicato in ricevuta per la ri-consegna.
Se lo stesso non viene ritirato entro tale termine vi è facoltà di applicare sul prezzo stabilito una maggiorazione che aumenta per ogni mese o frazione di mese di ritardo (a titolo di prestazione cd di custodia).
Trascorsi 6 mesi dal termine utile per la riconsegna il capo è da intendersi ceduto alla tintoria a titolo gratuito; sempre però che il cliente ne sia stato reso edotto – per iscritto – al momento della consegna.
E se il capo andasse smarrito?
Certamente a maggior ragione la lavanderia risponde in tal caso ancor più che nell’ipotesi di semplice deterioramento o danneggiamento. Dunque stessa trafila e richiesta di risarcimento danni con le modalità già più sopra indicate.
Ricorso al Giudice di Pace
Qualora vi sia diniego alla richiesta di risarcimento non resta altra via che rivolgersi al Giudice; attraverso un atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace domandare la condanna della tintoria al risarcimento del danno.
In tal caso il consumatore/cliente dovrà provare la proprietà dell’abito/indumento, esibendo lo scontrino d’acquisto, così come il danno subìto; ciò a mezzo soprattutto di riproduzione/fotografia .
Sarà a contrario la lavanderia a dover dimostrare di essersi attenuta scrupolosamente alle istruzioni ed indicazioni; dovendo così comprovare che il danno sia dovuto a cause ad essa non imputabili.
Sin dagli albori della giurisprudenza in punto si è precisato che quando il cliente/consumatore si rivolge alla tintoria ha diritto che la stessa svolga la propria prestazione con la massima diligenza ; essendo un professionista ed in quanto tale dovendo usare la cd “diligenza professionale” .
In tal senso ormai conformi pronunce della Corte di Cassazione.
Ovvio che non può essere accettato che un soggetto che si occupi di tale tipologia di lavoro commetta grossolani errori (ad esempio frequenti sono le problematiche derivanti da un’errata temperatura di lavaggio). Vizi di tale genere possono essere plausibili laddove commessi da soggetti nè qualificati nè imprenditori del settore; non certo da chi svolge detta attività con predisposizione di mezzi ed apparecchiature propri del tintore.
Quindi in via pratica si richiede la massima diligenza nell’eseguire il lavoro a regola d’arte e secondo le tecniche proprie dell’attività domandata dal cliente.
Non quindi la cd generica diligenza del buon padre di famiglia; bensì appunto quella che incombe ad un lavoratore qualificato ed esperto del settore per raggiungere il risultato specifico che comporta l’obbligazione assunta .
Da ciò consegue , in definitiva, che il titolare di una lavanderia a secco debba saper e poter distinguere la composizione delle fibre tessili dei vari indumenti consegnati per il lavaggio; conoscere e prevedere gli effetti negativi di certi trattamenti specifici in modo tale da informare in merito, anche in via preventiva e se opportuno, il cliente.
Anche per ciò che riguarda aspetti valutati da sentenze di merito sembra alla fine chiaro il ragionamento sotteso a decisione.
Precedenti sentenze sul risarcimento danni a carico delle lavanderie
Tra queste Giudice di Pace di Foggia : il titolare di una lavanderia qualora a seguito di un errato lavaggio di un capo acquistato da pochi giorni cagioni un danno – accettando al momento della consegna di effettuare la prestazione senza riserva alcuna – è tenuto a rifondere , a titolo di risarcimento del danno, una somma pari all’intero prezzo del capo di vestiario stesso.
Ecco che quindi si inserisce con la prassi giurisprudenziale un criterio di quantificazione del danno – e liquidazione – in misura pari almeno al prezzo pagato per l’ acquisto quale per lo più risultante dal prodotto scontrino.
Allo scopo di vedersi riconosciuta la somma , quindi, così come già menzionato si rende necessario produrre in giudizio lo scontrino consegnato al momento dell’acquisto medesimo.
In difetto quindi, meglio farsi rilasciare una dichiarazione di valore/prezzo da parte del negoziante soprattutto se si tratti di abiti costosi, griffati ovvero contraddistinti da particolari trame e/o lavorazioni tessili.