Risarcimento Danni Pacco Consegnato in Ritardo
La spedizione di un pacco a mezzo Posta od altro soggetto in base al servizio prescelto al momento della consegna dello stesso all’Ufficio prevede, quale garanzia, la possibilità di ottenere un rimborso qualora qualcosa non funzioni nella trafila utile a giungere a destinazione.
In tale disamina viene rappresentato un ritardo nella consegna tale da arrecare, certamente ed a seconda delle situazioni in concreto, un danno. Quindi una destinazione in ritardo rispetto al tempo preventivato ed indicato ex ante per cui si è pagato il servizio.
Indice dei contenuti
Risarcimento Danni Pacco Consegnato in Ritardo
Per poter usufruire del rimborso ed attivarsi in merito occorrerà conservare la ricevuta dell’avvenuta spedizione; ciò fino a quando non si abbia contezza che il destinatario non abbia ricevuto il pacco.
Senza ricevuta sarà improbabile poter avanzare richieste di rimborsi e/o chiedere un risarcimento per i danni arrecati.
A titolo esemplificativo – che qui interessa – ecco ciò che viene previsto nel caso vi sia una distonìa di tragitto di un Pacco Celere; molto utilizzato laddove occorra puntualità come nel caso di spedizione di documenti ovvero atti.
Nel caso di:
Pacco Celere 1 se la consegna non avviene entro il giorno successivo alla spedizione – non superando però il ritardo i 5 giorni – si può richiedere il rimborso delle spese del pacco nella misura del 150% dell’importo della spedizione Iva esclusa. Qualora il ritardo superi a contrario i 5 giorni il rimborso verrà aumentato;
Pacco Celere 3 se il ritardo non superi i 17 giorni il rimborso spese sarà pari al 150% del costo della spedizione Iva esclusa; maggiore previsione di rimborso nel caso detto ritardo sia di oltre il termine indicato.
Con la ricevuta della spedizione ed altri eventuali documenti in prima battuta si può compilare un modulo presso le Poste stesse concernente la richiesta di rimborso spese per mancata consegna entro il tempo previsto e pagato quale servizio specifico.
Detto rimborso verrà corrisposto solo nel caso in cui il ritardo riguardi il primo tentativo di consegna del pacco e non anche nel caso in cui il ritardo sia determinato da assenza o irreperibilità del destinatario.
Il cliente dovrebbe, condizionale d’obbligo, ricevere esito entro circa 40 – 45 giorni lavorativi.
Risarcimento Danni Pacco Consegnato in Ritardo: Esempi pratici
Intervenute parecchie decisioni in merito – frequenti i pacchi non consegnati, andati smarriti ovvero consegnati con significativo ritardo – determinante è stata la decisione della Corte Costituzionale – sentenza N. 46/2011 – con la quale si è dichiarata l’illegittima costituzionale della norma del DPR 156/1973 art. 6 che stabiliva l’irresponsabilità di Poste Italiane in caso di recapito non tempestivo (nel caso si trattava di un Posta Celere).
La sentenza in via molto pratica nasce da un avvenimento assai banale, ma tale da determinare un danno di precisa eziologia al cliente.
Una Società di servizi aveva inviato a mezzo Pacco Celere la documentazione utile a poter partecipare ad una gara d’appalto per alcuni lavori ; il pacco veniva per errore dell’Ente recapitato a Reggio Calabria anzichè a Reggio Emilia.
Da qui scadenza dei termini utili a poter partecipare alla gara d’appalto.
In primo grado il Tribunale di Napoli negava detto risarcimento dei danni occorso alla Società sotto profilo di perdita di possibilità di lavoro (danno emergente e lucro cessante in primis) valutando risarcibili solo le spese; motivando la circostanza alla stregua del disposto di cui a DPR 156/1973 che, seppur abrogato nell’anno 2003 dal Codice dell Comunicazioni Elettroniche, secondo il Giudice trovava ancora vigenza per le vecchie cause in itinere.
In via incidentale appunto la Corte dichiarava l’art. 6 costituzionalmente illegittimo poichè in contrasto con il canone cd di “ragionevolezza ed il principio di uguaglianza” ex art. 3 Costituzione. Ciò in quanto la norma introduceva – e faceva persistere – un anacronistico ed ingiustificato privilegio e posizione di dominanza in favore del concessionario del Servizio Postale previsto per far fronte alla complessità tecnica della gestione del servizio e all’esigenza del contenimento dei costi; principio e concetto in oggi pressochè privo di significato pregnante in quanto obsoleto.
Da quanto sopra dedotto in definitiva l’Ente Posta veniva condannata sia al rimborso delle spese sostenute sia al risarcimento dei danni subìti dalla Società per non aver potuto partecipare alla gara di appalto a causa dell’errore e, quindi, del ritardo con cui il pacco sia arrivato a corretta destinazione.
La normativa di riferimento – trasporto di cose – in via di paradigma vede quindi, unitamente all’obbligazione di trasportare, l’obbligo di custodia.
Sotto profilo di responsabilità, e quindi al fine dell’esonero da risarcimento del danno, occorrerà fornire la prova che la perdita, l’avaria ovvero il ritardo delle cose consegnate per il trasporto a destinazione siano derivate da caso fortuito, dalla natura o dai vizi della cosa stessa o del loro imballaggio o dal fatto del mittente o da quello del destinatario (art 1693 c.c.).
Recentemente Cassazione Civile sentenza N. 11744/2018 con la quale si stabilisce che il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario sia soggetto diverso dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario.
Contratto in cui diritti ed obblighi del destinatario verso il vettore stesso nascono con la consegna delle cose a destinazione ovvero con la richiesta di consegna integrante di fatto “dichiarazione di volerne profittare ” a’ sensi e per gli effetti di cui all’art. 1411 codice civile.
Ritardo di consegna e acquisti online
La vera incognita dello shopping on line – modalità di acquisto entrata a far parte delle nostre abitudini a scapito di quelle più tradizionali – vede la consegna della merce con qualche punto interrogativo; come arriverà il pacco?
Potrò averlo in tempo? Se all’arrivo è rovinato?
Certamente nel caso di acquisto on line – e quindi posizione rovesciata quale cliente – si potranno controllare tempo di spedizione e tempo di consegna ovviamente on line. Bene domandare comunque nominativo del corriere/vettore della merce e le tempistiche anche indicative.
Con il codice di tracciabilità – e quindi quando effettivamente la merce è stata spedita – si può monitorare il viaggio del pacco tramite e-mail; il sistema invia i dati necessari ed utili a far in autonomia un controllo di spedizione.
Nel commercio on line pertanto il venditore è responsabile della merce, ma solo in realtà sino a quando la stessa non venga consegnata al corriere/vettore.
Certamente onere del cliente sarà quello sia di controllare il tragitto della spedizione sia di fornire dati utili, destinatario ovvero corretti indirizzi.
Qualora qualcosa non funzioni nelle metodiche di consegna la merce finirà in giacenza. Quindi in definitiva il pacco finirà in deposito (potendo anche domandarsi il cd fermo deposito con ritiro nei successivi e max 10 giorni seguenti).
Finalmente arrivato o recuperato il pacco in deposito bene sarà controllarne l’integrità. Se qualcosa non abbia funzionato ovvero ci siano criticità nell’imballo (magari merce deperibile ovvero fragile?) al fine di poter domandare rimborsi ovvero risarcimenti bene firmare con “riserva di controllo e/o verifica”. Possibilmente facendo scrivere o scrivendo direttamente sulla ricevuta presentata dal corriere quello che non funziona : ad esempio aperture del pacco evidenti, angoli rotti, macchie di umidità salvo altro.
In tal modo sembra possibile in via successiva verificare sia l’integrità della merce sia rappresentare danni causati durante il trasporto; con ciò potendo aprire una contestazione ovvero reclamo sia al venditore sia al corriere.
La “riserva” è fondamentale per l’ apertura della pratica di rimborso soprattutto se sia stata pagata anche l’opzione “assicurazione” contro, appunto, i danni; clausola che altrimenti non sarebbe valida.
Qualora i danni non siano rilevabili alla consegna oppure vi sia ritardo si possono denunciare le discrasie al corriere anche in un secondo momento; tramite raccomandata AR entro 8 giorni dal ricevimento del pacco.
La soluzione, rapida e standardizzata ancorchè connessa a rimborso per cifre assai modeste (con un rapporto per lo più a peso in via di applicazione alla stregua della disposizione di cui ad art. 1689 c.c.: trasporto di cose/diritti del destinatario) non risulta conveniente qualora il pacco contenga merce di valore e /o di pregio.
In alternativa in caso di acquisto da e-commerce o da venditore commerciale si può di regola esercitare proprio diritto di recesso entro 14 giorni senza dover motivare alcunchè.
Noi possiamo aiutarti!
Se pensi di aver subito un danno per il ritardo della consegna di un pacco da parte del corriere, noi possiamo aiutarti!
Puoi richiedere una consulenza legale personalizzata ad un nostro avvocato al quale potrai esporre la tua particolare problematica e che ti saprà consigliare la soluzione migliore (ad es. procedere con tentativi bonari per la richiesta di un risarcimento danni, richiedere una nuova consegna a spese del corriere, inviare una lettera di diffida, etc)
Puoi trovare l’elenco delle nostre consulenze su questa pagina: Consulenze SubitoAvvocato.it (se non sai quale consulenza personalizzata scegliere puoi chattare con un nostro operatore in tempo reale).
Molte volte i problemi si risolvono in via stragiudiziale (e cioè al di fuori di un procedimento in tribunale che si rivelerebbe lungo e costoso) semplicemente inviando una lettera o una diffida.
Solo qualora i tentativi bonari non dovessero andare a buon fine, potrai scegliere un nostro avvocato per andare in via giudiziale davanti ad un giudice.