Risarcimento del danno per esondazione di un fiume
Che sia una grande città o un piccolo paesino di montagna o collina, abitare in prossimità di un corso d’acqua è tanto idilliaco quanto rischioso.
I corsi d’acqua presenti sul territorio italiano, ancorché di portata media, sono numerosi e molti di essi lambiscono o attraversano zone agricole e/o edificate che, nei periodi di piena dei fiumi, rischiano di subire notevoli danni.
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Risarcimento Danni per Esondazione di un fiume
E’ quanto accaduto ai proprietari di un terreno agricolo di migliaia di ettari destinati ad agrumeto e siti nei pressi del torrente Sciarapotamo.
Nel dicembre 2008 i loro terreni sono stati colpiti dall’esondazione del corso fluviale e conseguentemente ricoperti da ingenti quantità di sabbia e detriti.
I danni economici sono stati notevoli, tra questi: il crollo dei muri divisori e di contenimento e la distruzione di un lungo tratto di sentiero con conseguente impossibilità di raccolta dei frutti ormai maturi.
Se si versa in una simile situazione, i primi interrogativi che sorgono in mente sono:
- posso ottenere un risarcimento dei danni subiti?
- a chi è imputabile la responsabilità per i danni che ho subito?
- a quale autorità giudiziaria devo rivolgermi?
La giurisdizione: il Tribunale regionale delle acque pubbliche
In termini generali, il risarcimento mira al ripristino dello status quo ante a fronte del verificarsi di un fatto contra ius generatore di un danno ingiusto.
Un danno, cioè, che determina la lesione di un interesse patrimoniale (e, talora non patrimoniale) ritenuto meritevole di tutela dall’ordinamento giuridico e, per l’effetto, risarcibile.
In tema di risarcibilità del danno, occorre individuare, in primo luogo, la sua fonte.
Il danno derivante da esondazione di un corso d’acqua è, sovente, imputabile ad un difetto di manutenzione dell’alveo e delle sponde del fiume oltreché all’omessa messa in sicurezza del territorio da parte degli enti pubblici a ciò preposti ed in genere Comune, Provincia, Regione.
Ebbene, l’individuazione della fonte del danno è fondamentale ai fini del riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario ed il Tribunale regionale delle acque pubbliche.
Trattasi di un organo giurisdizionale – istituito già nei primi decenni del Novecento – cui è affidata competenza specialistica in materia di acque pubbliche, fondi demaniali e corsi d’acqua ed ha sede presso le Corti d’Appello di alcune delle principali città italiane e specificamente Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari.
Con voce unanime, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il Tribunale regionale delle acque è competente in merito alle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti esclusivamente da atti della Pubblica Amministrazione e, dunque, da scelte di governo delle acque e del territorio.
Le domande di risarcimento dei danni che, invece, si collegano solo in via indiretta ed occasionale al governo delle acque sono riservate al giudice ordinario.
Tra queste quelle aventi ad oggetto danni riconducibili al un comportamento della P.A. consistito in una mera incuria e nella violazione delle comuni regole di prudenza e diligenza, non implicanti valutazioni ed apprezzamenti tecnici.
In tal senso, di recente la Corte di Cassazione ha affidato alla cognizione del Tribunale regionale delle acque le domande risarcitorie in relazione alle quali vengano coinvolti apprezzamenti circa la delibera, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o, comunque, le scelte dell’amministrazione di carattere tecnico – tipiche delle funzioni pubbliche da essa esercitate – relative alla distribuzione ed all’uso delle acque pubbliche ed ai diritti di derivazione o utilizzazione dell’utenza.
In definitiva, ci si rivolte al giudice ordinario allorquando non ci si duole dell’erronea ideazione, progettazione o esecuzione di un’opera idraulica ovvero il suo mal funzionamento, ma si lamenta la condotta omissiva dell’ente pubblico per non aver eseguito i necessari interventi idraulici dando prova del pessimo stato di manutenzione e strutturale dell’alveo di un corso d’acqua.
Il difetto di responsabilità
Non è da escludere che l’ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione di un corso d’acqua possa, in realtà, sottrarsi da responsabilità per danni da esondazione dimostrando l’imprevedibilità ed l’inevitabilità dell’evento lesivo.
Nella prassi si invocano, sovente, avverse condizioni atmosferiche e/o altri fenomeni naturali. Si pensi alle precipitazioni di eccezionale forza ed intensità che si protraggono a lungo nel tempo.
I giudici di merito e di legittimità, tuttavia, assumono di regola un atteggiamento severo precisando che la pioggia, ancorché di eccezionale intensità, possa ex se essere idonea ad escludere la responsabilità della pubblica amministrazione.
Quest’ultima, invero, potrà esimersi da responsabilità solo ove dimostri che, con ogni probabilità, l’evento danno non si sarebbe potuto evitare anche in caso di esecuzione di interventi di manutenzione.
In tal senso, da ultimo, la Suprema Corte ha statuito che, certamente, un temporale di particolare entità, protrattesi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore esonerando da responsabilità il soggetto che li invoca salva l’ipotesi in cui sia stata accertata l’esistenza di condotte idonee a configurare quantomeno una sua corresponsabilità.
Anche in presenza di eventi metereologici eccezionali, interventi di pulizia ovvero manutentivi ordinari e/o straordinari degli argini dei corsi d’acqua potrebbero, quantomeno, limitare l’entità dei danni.
Così, ad esempio, il Tribunale di Palmi, decidendo su una istanza risarcitoria, ha ritenuto opportuno disporre una consulenza tecnica d’ufficio la quale ha accertato che, nonostante le precipitazioni diffuse ed abbondanti verificatesi in concomitanza all’esondazione del fiume, risultava evidente la colpa della Provincia per i danni subiti dagli abitanti di una piccola cittadina per difetto di manutenzione del torrente nel cui alveo è stata rivenuta la presenza di scarti di macelleria, carcasse di auto e di autotreni, ceppaie e interi alberi.
I danni risarcibili
I danni conseguenti ad esondazione di un fiume e suscettibili di risarcimento sono i più svariati.
Per la determinazione del quantum del risarcimento, i giudici di merito si avvalgono in genere delle valutazioni compiute da un consulente tecnico che, espletando accertamenti tecnici ad hoc, individua i danni effettivamente sofferti dal danneggiato.
Si tiene conto, in particolare, dei costi sostenuti e causalmente ricollegabili all’evento lesivo.
Il Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, ad esempio, ha ritenuto risarcibili le spese sostenute per la rimozione del fango e dei rifiuti e per la ristrutturazione dell’edificio rimasto travolto dai detriti.
Decidendo sulla domanda risarcitoria proposta da una società specializzata nella commercializzazione di articoli termoidraulici, articoli per l’edilizia, ferramenta, arredi per la casa e collocata su un vasto appezzamento di terreno interessato da esondazione di un corso d’acqua nell’inverno del 2008 con conseguente blocco per mesi dell’attività commerciale, il Tribunale delle acque della Corte di appello di Roma ha condannato … al pagamento di una somma di denaro a titolo di mancato utile conseguente alla diminuzione del volume di affari derivata dalla temporanea chiusura dell’esercizio commerciale.
L’ammontare della somma è stato calcolato in considerazione del volume di affari registrato nei mesi antecedenti e tenendo conto, quale fatto notorio, della crisi economica che quel settore stava attraversando al momento del verificarsi dell’evento lesivo.
Il mio voto è 8/10 con l’invito di ampliare l’argomento visto i continui danni arrecati alle persone dallo straripamento di torrenti,torrentelli, fossati di scollo, ecc.ecc., per assenza di ogni pur minimo intervento di manutenzione, da parte dei Comuni,Provincie,Regioni,Protezione Civile( solo parole ed immagini televisive, dopo l’evento calamitoso ma nessun intervento preventivo atto ad evitare il sicuro evento dannoso). Grazie