Diritto Bancario

Annullamento fideiussione bancaria

Nella moderna economia sempre più frequentemente si ha la necessità di far ricorso a prestiti.

Le banche, però, non concedono i finanziamenti facilmente senza la certezza di un ritorno del credito.

Spesso, pertanto, richiedono apposite garanzie per avere maggiore sicurezza del soddisfacimento di quanto dovuto.

Le garanzie possono essere reali, se hanno ad oggetto dei beni oppure personali quando è un soggetto terzo rispetto al rapporto giuridico da garantire che presta la garanzia.

Le garanzie reali sono:

  1. il privilegio: è disciplinato dall’art. 2745 c.c. ed è accordato un base alla casa del credito. Può essere generale se grava su tutti i beni mobili del debitore o speciale se ha ad oggetto beni mobili o immobili specificamente individuati.
  2. il pegno: è disciplinato dall’art. 2784 c.c. Costituisce la classica garanzia reale e può essere costituito su beni mobili, universalità di mobili, crediti e altri diritti che hanno per oggetto beni mobili.
  3. l’ipoteca: è disciplinata dall’art. 2808 c.c. ed attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del credito anche verso il terzo acquirente con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.

La principale garanzia personale è, invece, la fideiussione che può essere costituita per garantire un credito specifico oppure l’insieme di tutti i crediti del garantito. In quest’ultima ipotesi si parla di fideiussione omnibus.

Cosa è la fideiussione?

La fideiussione è la tipica garanzia personale.

È definita dall’art. 1936 c.c. che si occupa, nello specifico, del fideiussore descrivendolo come colui che garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui assumendo, personalmente, verso il creditore l’impegno. Tale volontà deve essere espressa come richiesto dall’art. 1936 c.c.

Per acquistare efficacia non è necessario che il debitore sia a conoscenza dell’esistenza della fideiussione.

Garante e garantito sono obbligati in solido al pagamento del debito principale, come disposto dall’art. 1944 c.c., sebbene possono convenire un beneficium excussionis a favore del fideiussore.

Ciò significa che le parti si possono accordare nel senso che quest’ultimo sia obbligato a pagare soltanto dopo che la richiesta sia stata indirizzata verso l’obbligato principale.

Per avvalersi di tale beneficio il fideiussore che è chiamato a pagare deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione, ma è tenuto sempre ad anticipare le spese necessarie in assenza di un patto contrario.

La fideiussione, dunque, rientra della macro categoria dei contratti seguendone l’intera disciplina generale tra cui anche quella relativa ai vizi e alle nullità.

Approfondiamo, di seguito, proprio il tema dell’annullabilità della fideiussione.

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Quali sono le ipotesi di invalidità della fideiussione?

L’art. 1936 c.c. dispone che la fideiussione non è valida se anche l’obbligazione principale non è valida.

Si tratta di una conseguenza dello stretto legame che unisce obbligazione principale e secondaria con conseguente trasmissibilità dei vizi che ne causano l’invalidità.

Tale principio non si applica se la fideiussione è prestata per un’obbligazione assunta da un incapace, perché in questo caso si tende a favorire il soggetto svantaggiato.

Un’altra eventualità è costituita dalle fideiussioni prestate per obbligazioni future o condizionali che sono valide se prevedono l’importo massimo garantito. L’art. 1938 c.c. ha voluto limitare la possibilità di fideiussioni future o condizionali per evitare danni ai creditori.

Ancora l’importo della fideiussione, inoltre, non può eccedere quanto dovuto dal debitore principale.

In tal senso l’art. 1941 c.c. specifica che la fideiussione non può essere prestata a condizioni più onerose, ma solo meno onerose o per una parte parziale del debito. In caso contrario, se la previsione codicistica è disattesa, la fideiussione resta valida nei limiti dell’obbligazione principale.

La fideiussione, inoltre, risulta nulla se stipulata di un’intesa illecita tra le banche diretta a violare le norme sulla concorrenza.

Su tale questione si sono anche pronunciate, di recente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 dichiarando la nullità parziale delle fideiussioni stipulate sulla base di uno schema ABI e riproduttive di clausole che sono il risultato di intese anticoncorrenziali.

Diverse erano le possibilità sanzionatorie a disposizione della Suprema Corte:

  1. nullità piena della fideiussione;
  2. solo risarcimento;
  3. nullità parziale delle clausole stipulate in violazione dell’ art. 2, comma, 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990.

La Cassazione ha optato che quest’ultima soluzione sancendo la nullità parziale del contratto a valle ossia delle sole clausole stipulate in violazione delle norme sulla concorrenza.

Nel caso sottoposto all’esame delle Sezioni Unite tre erano le tipologie di clausole attenzionate:

  1. la clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. che obbliga il fideiussore anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale se, però, il creditore entro sei mesi ha proposto istanze contro il debitore e le ha continuate con la dovuta diligenza.
  2. clausola di riviviscenza: la clausola contenuta nel modello ABI prevedeva che il fideiussore dovesse pagare anche quanto andava restituito a seguito di annullamento, nullità, inefficacia, revoca degli stessi pagamenti.
  3. clausola di sopravvivenza: in base a questa clausola la fideiussione deve garantire le somme anche in presenza di vizi della fideiussione

Le Sezioni Unite affermano che, in questi casi, la fideiussione è parzialmente nulla ossia non valida in relazione alle clausole stipulate in violazione di disposizione legislative.

Cosa dicono i Tribunali in relazione all’annullabilità delle fideiussioni?

I Tribunali si sono pronunciati sul tema dell’annullabilità delle fideiussioni in diverse occasioni.

Un’ipotesi presa in considerazione è quella relativa alla violazione dell’art. 1956 c.c. in  base a cui i fideiussione di obbligazione futura è liberato se il creditore fa credito al terzo, senza speciale autorizzazione del fideiussore, pur consapevole del peggioramento della condizione patrimoniale.

La Cassazione ha analizzato l’applicazione dell’articolo summenzionato nella sentenza n. 16827 del 2016.

La pronuncia ha origine ha un rapporto debitorio tra una banca e una società, debitore principale, che ha continuato a ricevere finanziamenti nonostante le sue peggiorate condizioni economiche, di cui la banca era a conoscenza, senza chiedere al garante la specifica autorizzazione nonostante le perdite superiori al capitale sociale e il crescere della massa passiva.

La Corte ha specificato che tale autorizzazione non richiede, ai fini della validità, la forma scritta e può essere anche implicita purchè emerga l’effettiva conoscenza da parte del garante del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale.

Ad esempio, una forma tacita di conoscenza è stata individuata quando fideiussione sono il socio o l’amministratore della società perché si presume la conoscenza del bilancio e dello stato patrimoniale.

Se costoro sono cessati dalla carica, c’è bisogno di una nuova autorizzazione.

Per ottenere l’annullamento spetta al fideiussore dimostra l’assenza dell’autorizzazione e la mancata conoscenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali.

Altra ipotesi su cui si è pronunciata la Suprema Corte con sentenza n. 20597 del 2010 è quella di fideiussione prestata da una società superiore al proprio capitale sociale e sottoscritta a garanzia di debito di un’altra società legalmente rappresentate dalla stessa persona.

La norma ritenuta violata, in questo caso, è l’art. 1394 c.c. relativa al conflitto di interessa rappresentante- rappresentato che comporta l’annullabilità del contratto se conosciuto o conoscibile dal terzo.

Nel caso in esame i giudici hanno ritenuto la fideiussione annullabile in quanto eccedente i limiti dell’oggetto sociale con conseguente necessità di modifica statutaria.

Nullità della fideiussione per falsa sottoscrizione o “firma del foglio bianco”

Ulteriore ipotesi di nullità della fideiussione bancaria esaminata dai Tribunali è per falsa sottoscrizione o riempimento del foglio bianco (ex multis Tribunale di Firenze n. 2902/2015; Tribunale di Firenze n. 1213/2012,Tribunale di Firenze n. 677/2015; Tribunale di Firenze n. 1846/2014).

La giurisprudenza ha specificato che se il sottoscrittore del documento in bianco aveva un accordo con l’altra parte circa il contenuto che non è stato rispettato è necessario fornire la prova del patto contrario.

Se, invece, il riempimento è avvenuto senza alcun accordo si può procedere con la querela di falso.

Cosa fare in caso di fideiussione annullabile?

Il consiglio principale è quello di rivolgersi ad un avvocato.

Se si hanno dubbi in relazione alla validità di un contratto di fideiussione stipulato con una banca è bene contattare, immediatamente, un avvocato esperto del settore per chiedere un consiglio.

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Il legale valuterà la situazione e tutti gli aspetti giuridici legati alla vicenda per verificare l’effettiva validità della fideiussione.

In caso di sospetta nullità è necessario adire il Giudice per ottenere una sentenza favorevole.

È la parte che eccepisce la nullità a dover allegare il provvedimento e a fornire la prova della nullità in base al principio di vicinanza e al disposto dell’art. 2697 c.c.

Il Giudice analizzerà il caso e si pronuncerà sulla validità o meno della fideiussione con possibilità del garante di liberarsi dal vincolo in caso di esito favorevole della sentenza.

In caso contrario, sempre su consiglio di un avvocato, potrà essere valutata la possibilità di ricorrere in appello.

 

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