Diritto Civile

Ricorso Multa Auto Sbagliata

Per affrontare la presente fattispecie si rende opportuna una panoramica generale della vasta ed articolata normativa che disciplina e regola la materia delle multe e i rimedi all’uopo predisposti dal nostro Ordinamento giuridico a tutela dei destinatari delle stesse.

Ricorso Multa Auto Sbagliata

Quali i vizi che puo’ presentare una sanzione amministrativa e quali i rimedi previsti dall’ordinamento.

Ebbene, avverso le sanzioni amministrative pecuniarie applicate nei casi di violazione delle regole prescritte dal Codice della Strada, è possibile presentare ricorso.

Il ricorso può essere proposto quando la multa presenta profili di illegittimità, vizi o altre situazioni in cui si ritiene che il pagamento della sanzione non sia giusto. I ricorsi possono essere classificati in tre tipi: i cosiddetti ricorsi in autotutela, cioè quelli rivolti direttamente all’Ente impositore, ossia quello che ha applicato la multa, quelli davanti al Prefetto e, infine, quelli davanti al Giudice di Pace territorialmente competente.

La multa è da considerarsi illegittima se è affetta da determinati vizi circa i suoi elementi essenziali e può, a seguito di rituale opposizione, essere annullata. Tale annullamento ha efficacia retroattiva, nel senso che la multa è da intendersi come mai emanata.

A titolo esemplificativo, i vizi di forma di una multa possono essere i seguenti:

– l’errata indicazione delle generalità del conducente;

– l’errata o omessa indicazione della data e dell’ora in cui è avvenuta l’infrazione;

– l’errata indicazione del tipo di veicolo e/o della targa del medesimo;

– la mancata esposizione dei fatti;

– la mancata o erronea indicazione dell’autorità competente per il ricorso;

– l’errore sulla norma violata o sulla somma irrogata come sanzione.

Invero, affinchè possa determinarsi la nullità della multa non è sufficiente la sussistenza del solo errore materiale; ed infatti, qualora l’errore investa la indicazione del modello del veicolo allorchè risulta, invece, correttamente indicato il tipo e la targa, tale circostanza potrebbe al massimo determinare, anche secondo conforme orientamento giurisprudenziale, la annullabilità del verbale unicamente nel caso in cui esso pregiudicasse la esatta individuazione del luogo ove l’infrazione è avvenuta e, conseguentemente, il diritto di difesa del trasgressore, costituzionalmente garantito.

In altri termini, i vizi che possono comportare la nullità della multa possono essere di natura sostanziale o formale.

Nel primo caso vi rientrano, ad esempio, l’omessa contestazione immediata della violazione laddove possibile rispetto al tipo di strada e alle condizioni di traffico esistenti, l’erronea indicazione della velocità percorsa dall’automobilista, la mancata presenza di un cartello che sia idoneo ad avvisare gli automobilisti della presenza di apparecchi di rilevazione automatica della velocità (cd. autovelox), l’omessa periodica taratura dell’autovelox, ecc.

Gli errori di tipo formale, invece, sono quelli che incidono sul documento, ossia su quanto riportato e trascritto all’interno del verbale di contestazione, rendendo di fatto la multa del tutto sbagliata.

A tal proposito, il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992, così come aggiornato con il D.P.R. n. 141 del 25.7.2017) sancisce in modo chiaro e specifico il contenuto formale che deve avere una sanzione amministrativa.

In modo particolare, il verbale deve necessariamente indicare:

  • il giorno, l’ora e la località nei quali la violazione è avvenuta;
  • le generalità e la residenza del trasgressore e, ove del caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del conducente se diverso dal primo;
  • gli estremi della patente di guida;
  • il tipo di veicolo;
  • la targa dell’auto;
  • la sommaria esposizione del fatto;
  • l’indicazione della norma violata che ha determinato la multa;
  • le eventuali dichiarazioni del trasgressore solo se questi richiede che siano riportate a verbale.

La presenza di un errore formale su alcuno degli elementi essenziali del verbale ne comporta la sua nullità nei casi di seguito elencati:

  • se nella strada in esso indicata non è rinvenibile il motivo effettivo della sanzione così come accertata (si pensi, per esempio, al caso in cui una multa venga comminata per divieto di sosta laddove essa è, al contrario, libera su entrambi i lati della carreggiata);
  • se nella sanzione contestata non vi è traccia del numero civico: in tal caso la multa è nulla solo qualora la strada presenti una estensione talmente ampia da impedire la individuazione del luogo dell’infrazione (emblematico il caso in cui si tratti di strade di collegamento tra più Comuni che si trovano a notevole distanza tra loro);
  • se l’errore riguarda la data in cui è stata commessa la violazione, sicchè l’automobilista non è messo nelle condizioni di comprendere. In questo caso, si viene a determinare una inversione dell’onere della prova in quanto spetterà esclusivamente al trasgressore vincere l’errore e fornire ogni elemento opportuno in suo favore atto a dimostrare che, in quella determinata data, ad esempio, si trovava altrove;
  • se viene indicato un numero di targa non corrispondente a quello riportato dal proprio veicolo, a meno che dal corpo dell’atto di contravvenzione non sia chiaramente identificabile il conducente (ad esempio, potrebbe non essere sufficiente, e anzi sconsigliabile, la impugnazione del verbale in presenza di un errore sul singolo numero, quando risultano correttamente indicati il modello dell’auto, i riferimenti personali del soggetto nell’occasione conducente nonchè i dati della patente);
  • se l’errore riguarda il tipo di autovettura (autocarro, autovettura, ciclomotore, velocipede, etc.).

 

QUALI CONSEGUENZE IN CASO DI ERRORE SUL MODELLO DEL VEICOLO.

Da una accurata e attenta analisi degli articoli 200 e 383 del Codice della Strada, si evince che il modello o la marca dell’auto, cosi come generalmente intesi, non sono ricompresi tra gli elementi essenziali del verbale. Ed infatti, la inesatta interpretazione del termine “tipo” di veicolo ha fatto sorgere l’equivoco, per cui spesso il riferimento al tipo viene confuso con la marca o il modello dello stesso.

Ai fini di una maggiore ed ulteriore chiarezza espositiva in merito, preme qui ribadire che il legislatore fa riferimento al tipo di veicolo, non sottintendendone in alcun modo il modello, ma solo la sua tipologia (autovettura, autocarro, motociclo, velocipede etc).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, qualora nel verbale non viene indicato il tipo di veicolo o è indicato un tipo di veicolo diverso da quello posseduto, ciò determina un errore tale da rendere assolutamente contestabile la multa in quanto tali difetti rendono assolutamente impossibile per il destinatario individuare con estrema certezza il trasgressore e la stessa violazione commessa.

Come già detto in precedenza, non appare percorribile né opportuna la proposizione del ricorso se sul verbale viene indicato un modello di auto differente da quello in possesso, ma si evince in modo chiaro ed inequivocabile il tipo di veicolo.

Cosa accade se il verbale di contestazione e’ diretto ad un’autovettura sbagliata

Vi sono, comunque, casi in cui sussiste la possibilità di presentare ricorso, allorchè ad esempio la multa sia stata emessa in un luogo in cui il trasgressore non poteva essere presente al momento della presunta violazione ed è, altresì, correttamente indicata la targa del veicolo di sua proprietà, anche se trattasi di altro modello, da intendersi nel caso di specie come marca o modello.

Tale fattispecie potrebbe ricomprendere un errore nel rilevamento della targa da parte dell’agente accertatore oppure un altro e più grave caso, penalmente rilevante oltretutto, di veicolo circolante con targa clonata.

Altre situazioni similari, tutte riconducibili ad un errore sulla individuazione dell’effettivo veicolo che ha posto in essere il comportamento sanzionatorio, potrebbero verificarsi nel caso in cui nella data riportata sul verbale il veicolo si trovasse in riparazione presso una carrozzeria o apposita officina per effettuare qualche intervento di riparazione e/o la revisione, o, ancora, fosse già stato rottamato da tempo o addirittura dismesso.

In tutti i casi sopra esemplificativamente richiamati, l’automobilista deve dotarsi di ogni elemento a suo vantaggio atteso che su di lui incombe l’onere di provare la sua mancata presenza nel luogo della presunta commessa infrazione, proponendo preventivamente al ricorso tradizionale quello cd. in autotutela.

COSA SI INTENDE PER RICORSO IN AUTOTUTELA.

Allorchè si è in presenza di un verbale di contravvenzione riferito ad una infrazione avvenuta in un luogo in cui in realtà non si è mai stati, è possibile presentare ricorso direttamente all’organo accertatore.

Tuttavia, ai fini della proponibilità del presente strumento di impugnazione e di conseguenza per ottenere l’annullamento del verbale, il ricorso in autotutela deve essere fondato su elementi di prova certi ed inconfutabili.

Questo significa che il destinatario della multa è tenuto ad adoperarsi necessariamente nella ricerca e predisposizione di elementi di prova da allegare al ricorso, che siano in grado di dimostrare che il veicolo non poteva trovarsi in quel determinato luogo in quello specifico giorno, sempre che non siano, tuttavia, addotte prove contrarie da parte dell’organo impositore; ad esempio la produzione di immagini, rilievi fotografici ritraenti la targa, peraltro, potrebbero figurare la fattispecie, già summenzionata, di una eventuale clonazione della targa, nel qual caso la multa dovrebbe analogamente essere annullata.

Anche in tal caso, però, il proprietario del veicolo potrà e dovrà fornire qualsiasi tipo di prova a supporto delle sue asserzioni, in particolare circa il fatto che l’auto, in quel preciso istante e/o posto, si trovava altrove.

In sostanza, trattasi di un ricorso in autotutela proponibile tutte le volte in cui il verbale di contravvenzione appare palesemente illegittimo o, comunque, viziato. In pratica, il ricorso va rivolto allo stesso Comando che ha accertato l’infrazione e notificato la multa (e non alla Prefettura o Giudice di Pace), per chiederne il relativo annullamento.

Essa rappresenta a ben vedere anche una opportunità per la stessa autorità verbalizzante che in tal guisa ha la possibilità di rimediare ad un suo evidente errore ed evitare di conseguenza di essere coinvolta in un procedimento che la vedrebbe quasi certamente soccombere, con conseguente condanna ad ulteriori spese di giustizia.

In altre parole, al fine di presentare un ricorso contro una multa occorre che sussistano valide e serie ragioni a suo sostegno. Orbene, il suddetto ricorso in autotutela, caratterizzandosi per la sua semplicità ed estrema celerità di cui innanzi, rappresenta proprio il primo strumento messo a disposizione dell’automobilista utile ai fini della contestazione avverso una ingiusta sanzione amministrativa.

Difatti, se la multa è palesemente illegittima o errata, prima di predisporre un più impegnativo e rischioso ricorso giurisdizionale, la prima strada da percorrere potrebbe essere quella di provare a richiedere all’Ente che ha adottato il provvedimento sanzionatorio di annullarlo all’istante grazie alla richiesta in autotutela.

Quest’ultima si concreta nel potere/dovere da parte dell’amministrazione emanante l’atto di correggere o, ove necessario, annullare, a seguito di impulso d’ufficio o su richiesta del cittadino reclamante, gli atti da esso stesso adottati allorchè si sia in presenza di elementi sufficienti tali da far desumere ictu oculi che gli atti in parola risultino chiaramente illegittimi o infondati.

E’ bene, però, sottolineare che questo potere spetta solo ed esclusivamente all’ufficio che ha emanato l’atto e nel caso in cui la richiesta sia stata presentata all’ufficio sbagliato, quest’ultimo si deve comunque far carico di trasmettere tutto a quello competente.

È consigliato, in ogni caso, richiedere l’annullamento in autotutela per vizi di una certa entità, ad esempio:

  • errore di persona;
  • notifica al vecchio proprietario a seguito di regolare passaggio di proprietà;
  • doppio verbale per la medesima infrazione;
  • rilevazione errata della targa del veicolo.

La proposizione di una opposizione avverso una sanzione amministrativa in cui viene individuato un veicolo con targa errata deve opportunamente contenere la esplicita richiesta di archiviazione degli atti da parte dell’organo accertatore e, qualora non fosse accertato alcun errore materiale nella rilevazione della targa, l’invito ad informare l’Autorità Giudiziaria della esistenza e della messa in circolazione di un veicolo portante targa clonata o falsificata.

Tale ultima fattispecie configura, altresì, un distinto ed autonomo reato di natura penale, da perseguire in apposite sedi giudiziarie indipendentemente dal ricorso presentato avverso la sanzione amministrativa.

Compatibilita’ del ricorso in autotutela con altri rimedi e previsione di risarcimento in caso di accertato errore su auto sbagliata.

Va, infine, osservato che la richiamata possibilità concessa al cittadino di indirizzare una semplice istanza alla Pubblica Amministrazione per sollecitare il potere di annullamento d’ufficio dei propri atti è una facoltà che non pregiudica ad ogni modo il diritto di proporre successivamente formale ricorso, né l’Ordinamento giuridico prevede alcuna improponibilità per il ricorso che non sia stato previamente preceduto dalla predetta istanza.

D’altra parte, non tutti i cittadini sono a conoscenza di disciplina e normativa legislativa necessaria né, pur conoscendole, di preparare in piena autonomia e correttamente un’istanza o un ricorso senza rivolgersi a persona professionalmente dotata per esercitare questo diritto.

Nemmeno la diligenza della Polizia Municipale o la particolarità delle condizioni ambientali che hanno in ipotesi causato l’errore possono attenuare la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., per la quale è sufficiente anche una colpa lievissima (“ex lege aquilia et levissima culpa venit”); né, in conclusione, è previsto dalla legge sulla responsabilità extra contrattuale che la richiesta giudiziale sia preceduta da una diffida ad adempiere, anzi colui che ha causato il danno ha l’obbligo di dover soddisfare sollecitamente la propria obbligazione.

Ne discende che al cospetto di un acclarato errore della sanzione amministrativa in quanto chiaramente illegittima, perché comminata ad esempio nei confronti di un veicolo sbagliato, l’organo accertatore, oltre al mero annullamento della multa inflitta, potrà nel caso essere condannato anche al risarcimento del danno patrimoniale arrecatogli inducendolo a presentare ad esperire gli opportuni rimedi giurisdizionali con relative spese legali connesse.

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